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Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 473 del 30 marzo 2021, resa nel giudizio 341/2021, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202400417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera comunale che ha ricondotto la scadenza delle concessioni demaniali marittime dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024, oltre agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 473 del 30 marzo 2021, sostenendo che essa avesse definitivamente accertato il proprio diritto alla prosecuzione delle concessioni sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018. Ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato, dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 34 c.p.a., dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità e altri vizi. In via ulteriore ha lamentato la violazione degli artt. 3, 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà, l’errore nei presupposti, la lesione del legittimo affidamento e la violazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein. In via subordinata ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta che avrebbe consentito, ove sussistenti i requisiti, la proroga sino al 31 dicembre 2025. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’assenza di adeguate garanzie partecipative.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la disciplina delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative è stata nel tempo oggetto di leggi-provvedimento, direttamente conformative dei rapporti concessori, sicché gli atti comunali hanno natura meramente ricognitiva. La sentenza del 2021 non aveva attribuito in via costitutiva una posizione di vantaggio intangibile sino al 31 dicembre 2033, ma aveva soltanto accertato gli effetti della disciplina legislativa allora vigente, inclusa la proroga prevista dall’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018. Trattandosi di un rapporto di durata, il giudicato relativo al futuro svolgimento del rapporto non preclude l’operatività di sopravvenienze normative o fattuali che ne modifichino il regolamento. Le successive modifiche legislative hanno quindi superato la disciplina posta a fondamento della pretesa di ottemperanza; in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, nel testo vigente dopo il decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, si applica anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge n. 145/2018. Ne deriva che la delibera comunale non è nulla per violazione o elusione del giudicato. Il motivo subordinato è stato dichiarato superato, poiché il Comune aveva successivamente disposto un’ulteriore proroga delle concessioni sino al 30 settembre 2027. Sono state respinte anche le censure relative alla necessità di un procedimento di autotutela e al rispetto della partecipazione procedimentale, poiché l’atto impugnato non aveva natura provvedimentale, limitandosi a ricognire le sopravvenienze normative. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha interpretato la portata del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.

  • art. 112 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta perché la delibera comunale non si poneva in contrasto con il contenuto effettivo della precedente pronuncia.

  • art. 1, commi 682 e seguenti, legge n. 145/2018

    La disciplina di proroga costituiva una legge-provvedimento direttamente conformativa dei rapporti concessori; la precedente sentenza aveva accertato i suoi effetti allora vigenti, senza rendere intangibile la durata sino al 31 dicembre 2033 rispetto a successive modifiche legislative.

  • art. 3, comma 1, legge n. 118/2022

    Nel testo vigente richiamato dal TAR, si applica anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge n. 145/2018.

  • decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024

    Ha ulteriormente modificato la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime, precisando l’applicabilità delle nuove disposizioni anche alle concessioni prorogate o rinnovate ai sensi della legge n. 145/2018.

  • artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990

    Le relative censure sono state respinte poiché la delibera impugnata è stata qualificata come atto meramente ricognitivo e non come provvedimento di autotutela incidente direttamente sul rapporto concessorio.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Non imponeva la comunicazione di avvio del procedimento, non avendo l’atto natura provvedimentale ma meramente ricognitiva delle sopravvenienze normative.

Massime di principio

  • Quando una sentenza accerta gli effetti di una legge-provvedimento direttamente conformativa di un rapporto concessorio, essa non attribuisce necessariamente una posizione costitutiva e intangibile per l’intera durata indicata dalla disciplina allora vigente.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato relativo allo svolgimento futuro del rapporto non preclude l’applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che ne modifichino il contenuto o il regolamento.
  • Un atto dell’amministrazione che si limiti a ricognire l’incidenza di successive modifiche legislative su un rapporto concessorio ha natura meramente ricognitiva e non costituisce esercizio di autotutela decisoria.
  • La modifica della durata di una concessione derivante direttamente da una sopravvenienza legislativa non richiede, da parte dell’amministrazione, l’attivazione di un procedimento di annullamento d’ufficio né le garanzie partecipative proprie di un procedimento provvedimentale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica della violazione o elusione del giudicato deve essere compiuta considerando anche le sopravvenienze normative che abbiano modificato la disciplina sostanziale del rapporto oggetto della precedente pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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