Cassazione Civile, Sentenza n. 4405/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il Consorzio impugnava l'avviso di accertamento e l'invito al pagamento n. 13440, emessi dalla società resistente per la TIA relativa agli anni 2006-2009, per complessivi euro 366.928,63. Sosteneva, tra l'altro, che l'atto riepilogasse precedenti pretese per gli stessi anni, che la tariffa non fosse applicabile e che l'atto fosse carente di motivazione. Nel merito deduceva l'esclusiva attività agricola svolta, l'assoggettamento a tariffa di superfici escluse o di immobili mai posseduti e un'eccedenza delle superfici tassate rispetto a quelle effettive (18.762 mq contro 8.111 mq); affermava inoltre di avere provveduto all'autosmaltimento dei rifiuti. La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva respinto il ricorso, considerando l'atto impugnato un atto di riscossione conseguente a precedenti avvisi già esaminati. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 3203/39/15 depositata l'8 giugno 2015, respingeva l'appello, ritenendo dovuta la tariffa e legittima la deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: 1) motivazione apparente e violazione del diritto di difesa, per avere la sentenza riprodotto le difese della controparte e affrontato questioni estranee; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere deciso sulla natura autoritativa della TIA senza che fosse stata contestata; 3) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per motivazione irrealistica, riferita ad attività (esposizioni, autosaloni e stabilimenti balneari) non svolte dal Consorzio; 4) omessa pronuncia sull'inapplicabilità della tariffa all'attività agricola, sulle aree scoperte e su locali e immobili che il Consorzio affermava di non possedere; 5) violazione del regolamento comunale quanto alle superfici che esso escludeva dalla base imponibile; 6) errata valutazione dei documenti e della perizia giurata sulle superfici e sulla loro effettiva riferibilità al Consorzio; 7) omesso esame dello statuto, che indicava l'esercizio esclusivo di attività agricola; 8) violazione della disciplina europea e nazionale sui rifiuti, per non avere ridotto la TIA nonostante il dedotto autosmaltimento. La Corte ha però esaminato in via pregiudiziale la legittimità della deliberazione comunale istitutiva della TIA, ritenendo assorbente tale questione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto illegittima la deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006, che aveva istituito la TIA 1 nel Comune di Latina. Ha affermato che, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il 29 aprile 2006, la TIA 1 era stata soppressa e, in attesa della disciplina attuativa della nuova tariffa, potevano continuare ad applicarsi le discipline regolamentari già vigenti, ma non era consentito a un Comune che applicava la TARSU di passare alla TIA 1. La delibera, adottata successivamente alla soppressione, è stata quindi disapplicata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Gli otto motivi del ricorso sono rimasti assorbiti, senza decisione autonoma sul merito delle singole contestazioni relative alle superfici, all'attività agricola e all'autosmaltimento. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato integralmente le spese di ogni fase e grado, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.
Norme richiamate
L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, art. 5
Quindi, il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera (Cass. n. 1952 del 2019).
Il giudice tributario può disapplicare d'ufficio l'atto amministrativo presupposto dall'imposizione, se la sua illegittimità rileva rispetto ai motivi di impugnazione dell'atto impositivo; fa eccezione l'esistenza di un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ultimo comma
Da siffatti rilievi consegue l’illegittimità della delibera n. 44 del 2006, la quale va disapplicata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c..
La disposizione consente al giudice tributario di disapplicare la deliberazione comunale illegittima che costituisce presupposto della pretesa tributaria.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11
Ritiene, quindi, il Collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La soppressione della TIA 1, efficace dal 29 aprile 2006, fa cessare il regime transitorio collegato alla sua istituzione. In attesa della nuova disciplina attuativa, la continuità normativa salvaguarda le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, non autorizzando l'istituzione ex novo della TIA 1.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che: – “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);
La tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è stata soppressa dall'entrata in vigore della nuova disciplina ambientale, ferma la transitoria salvaguardia delle discipline regolamentari già vigenti.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Ritiene, quindi, il Collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
Il regime transitorio previsto per l'introduzione della TIA 1 non è sopravvissuto alla soppressione della tariffa disposta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, salvo la conservazione delle discipline regolamentari già vigenti e degli atti attuativi già adottati.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)
Ritiene, quindi, il Collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La clausola di continuità conserva i provvedimenti attuativi già adottati in base alla disciplina previgente, ma non consente di adottare dopo la soppressione nuovi atti istitutivi della TIA 1.
Massime di principio
- Il giudice tributario, investito dell'impugnazione di un atto impositivo, può e deve disapplicare anche d'ufficio la deliberazione amministrativa presupposta quando ne rilevi l'illegittimità e questa sia pertinente ai motivi di impugnazione; il limite indicato è l'esistenza di un giudicato amministrativo che abbia dichiarato legittima la deliberazione.
- Dalla soppressione della TIA 1, efficace dal 29 aprile 2006, e in assenza della disciplina attuativa della nuova tariffa, discendeva la possibilità di mantenere le discipline regolamentari già vigenti, ma non quella per un Comune che applicava la TARSU di istituire successivamente la TIA 1. È illegittima, pertanto, la deliberazione comunale del 30 maggio 2006 che operi tale passaggio.
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