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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2236/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 30.04.2024

Giustizia amministrativa202502245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 891,11 oltre interessi a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 2236/2024 del Tribunale di Milano, notificata al Ministero il 5 giugno 2024. Ha dedotto che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito la condanna né effettuato pagamenti, neppure parziali. Il credito non risultava contestato quanto all'an e al quantum. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza formulare deduzioni sull'inadempimento né fornire indicazioni sull'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrata l'inottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'amministrazione non aveva adempiuto, neppure parzialmente, alla condanna al pagamento di € 891,11 oltre interessi. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza e di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo giudiziale può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, è configurabile l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso per ottemperanza è fondato se il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza pagamento, anche parziale.
  • In presenza di un credito riconosciuto da una sentenza e non contestato dall'amministrazione quanto all'an e al quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, oltre agli interessi previsti dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che provveda, in caso di ulteriore inerzia, entro un termine successivo e con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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