Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’azione di un pensionato contro la Cassa professionale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà applicato, in base all’art. 13 del regolamento di previdenza della Cassa, mediante trattenute sui ratei di pensione già maturati e liquidati, con domanda di restituzione delle somme trattenute e di cessazione per il futuro della decurtazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva respinto il gravame della Cassa. In cassazione la Cassa ha censurato esclusivamente il capo relativo alla prescrizione del credito restitutorio, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 47-bis d.P.R. 639/1970, dell’art. 129 R.D.L. 1827/1935 e degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2943 c.c., oltre che dell’art. 16 del regolamento di previdenza, affermando che il credito sarebbe soggetto alla prescrizione breve prevista per i ratei pensionistici e che non rileverebbe la natura liquida o meno del credito. Con il secondo motivo ha sostenuto, sempre in relazione alle medesime norme, che il credito fosse sin dall’origine determinato e liquido perché desumibile dai cedolini di pensione e dai prospetti annuali, così da rientrare nella prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i due motivi manifestamente infondati perché contrari a un orientamento consolidato: la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido, esigibile e pagabile; quando invece è controverso l’ammontare del trattamento pensionistico a causa di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione o alla restituzione delle somme indebitamente decurtate è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 47-bis d.P.R. 639/1970, osservando che tale norma riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione, mentre qui si discuteva di una trattenuta patrimoniale illegittima operata su singoli ratei, non di una riliquidazione in senso tecnico. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la Cassa alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario, e le ha imposto anche il pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 Regolamento di previdenza della Cassa
costituiva la base regolamentare del contributo di solidarietà poi contestato come illegittimo
art. 47-bis d.P.R. 639/1970
si applica ai ratei arretrati e alle differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione; non si applica alla ripetizione di trattenute illegittime su singoli ratei
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, che presuppone liquidità ed esigibilità del credito
art. 2948, n. 4, c.c.
prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche, ma solo se il credito è liquido, esigibile e pagabile
art. 2946 c.c.
termine ordinario decennale applicabile al credito di restituzione delle somme indebitamente trattenute quando non ricorrono i presupposti della prescrizione breve
art. 2943 c.c.
richiamato nel ricorso come norma in tema di interruzione della prescrizione
art. 16 del Regolamento di previdenza della Cassa
citato dalla ricorrente a sostegno della disciplina prescrizionale interna, senza che la Corte ne accogliesse la lettura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme alla proposta
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicati dalla Corte, in ragione della definizione conforme alla proposta, come sanzione e aggravio economico per il ricorso manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido, esigibile e concretamente pagabile; quando l’ammontare della prestazione è controverso perché il rateo è stato decurtato da una trattenuta illegittima, il diritto fatto valere non è un semplice rateo arretrato ma un credito di reintegrazione soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- L’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 si riferisce ai ratei arretrati dovuti a seguito di riliquidazione della pensione e non può essere esteso alle azioni restitutorie dirette a rimuovere trattenute illegittime operate dall’ente previdenziale sui singoli ratei.
- La trattenuta unilaterale illegittima operata dall’ente previdenziale non si confonde con l’obbligazione pensionistica: il credito del pensionato riguarda la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto dovuto senza la decurtazione, e tale differenza non è qualificabile come importo "pagabile" ai fini della prescrizione breve.
- In caso di ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ritenuto manifestamente infondato, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., secondo una valutazione legale tipica collegata alla funzione deflattiva dell’istituto.
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