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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4187/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sicignano era stato condannato per il reato indicato agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 c.p., perché si era introdotto in una macelleria, aveva forzato la saracinesca e il registratore di cassa e si era impossessato di 2.200 euro. In cassazione il difensore ha dedotto la errata qualificazione giuridica del fatto: a suo avviso il luogo (macelleria) non rientrava nella nozione di privata dimora ai sensi delle Sezioni Unite (D'Amico) e quindi la fattispecie corretta sarebbe quella del furto comune (art. 624 c.p.) e non del furto in abitazione (art. 624-bis). Si è altresi richiamata la possibilità per la Corte di Cassazione di decidere la questione di diritto ex art. 609 c.p.p., essendo una questione non incidentale di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso nella parte in cui richiedeva la verifica della corretta qualificazione del luogo come "privata dimora". Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna affinche, in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni Unite, verifichi se la macelleria o una sua area riservata integrasse la nozione di privata dimora. In caso di riqualificazione del fatto agli artt. 624 e 625 c.p., la Corte dovrà altresi accertare se sia stata proposta una valida querela della persona offesa nei termini previsti dal d.lgs. n.150/2022 (procedibilita a querela per il reato di furto aggravato) e, in caso affermativo, rideterminare la pena.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma tutela il bene della privata dimora; secondo la giurisprudenza di legittimità estende la nozione di privata dimora ai luoghi di lavoro solo se, o in parte di essi, si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e l'area non è aperta al pubblico né accessibile a terzi senza consenso del titolare

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto comune; può costituire la corretta qualificazione giuridica qualora il luogo non rientri nella nozione di privata dimora

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Prevede circostanze aggravanti del reato di furto che incidono sulla determinazione della pena

  • Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Ai fini della configurabilita del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attivita lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare

    Principio guida: le aree lavorative sono esclusivamente riconducibili alla privata dimora se costituiscono spazi effettivamente riservati alla sfera privata e non accessibili al pubblico; la valutazione spetta ai giudici di merito

  • D.lgs. n.150 del 2022

    Ha disposto che per il reato di furto aggravato la procedibilita puo essere a querela della persona offesa; pertanto, ove il fatto sia riqualificato in furto aggravato, la procedibilita dipende dall'esistenza di querela valida nei termini

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022 (proroga)

    Ha prorogato l'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs. n.150/2022 al 30 dicembre 2022, con implicazioni sui termini per la proposizione della querela richiesti dalla nuova normativa

  • art. 609 cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione puo decidere questioni di diritto sollevate per la prima volta in sede di legittimita se non sono necessari accertamenti di fatto; consente quindi di dedurre in Cassazione la questione di qualificazione giuridica quando e di diritto

Massime di principio

  • Perche sia configurabile il reato di furto in abitazione (art. 624-bis) in un luogo di lavoro, occorre che l'area in cui si e compiuto il fatto presenti caratteristiche di privata dimora: svolgimento non occasionale di atti della vita privata e divieto di accesso al pubblico senza consenso
  • La verifica se un'area di un esercizio commerciale sia riservata e privata e un accertamento fattuale spettante ai giudici di merito; la Cassazione puo invece pronunciarsi su questioni di diritto non fondate su valutazioni di fatto
  • Se il fatto viene riqualificato da furto in abitazione a furto comune/aggravato, occorre controllare la sussistenza e la validita della querela della persona offesa alla luce delle modifiche procedurali (d.lgs. 150/2022); l'assenza di querela quando richiesta puo estinguere la procedibilita
  • In situazioni simili e consigliabile documentare e provare la natura e l'accessibilita delle aree del locale (planimetrie, foto, testimonianze, segnaletica, uso effettivo come spogliatoio/bagno/retrobottega) per dimostrare o escludere la caratterizzazione come area privata
  • Chi impugna in Cassazione puo sollevare per la prima volta questioni di qualificazione giuridica solo se la decisione puo essere presa senza nuovi accertamenti di fatto; altrimenti la questione deve essere rimessa al giudice di merito con rinvio

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