Sentenza n. 1482/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 25/08/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, emesso in data -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, e ha contestualmente disposto la revoca del titolo di soggiorno; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del titolo per assenza dal territorio dell’Unione europea superiore a dodici mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia dal 2002, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ha revocato il titolo, ritenendo integrata la causa prevista dall’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998, in ragione dell’assenza dal territorio dell’Unione europea dal 28 gennaio 2022 al 27 aprile 2023. Il primo motivo ha denunciato l’omessa valutazione dei gravi motivi di salute addotti a giustificazione dell’assenza: il ricorrente aveva riferito di avere subito un grave sinistro stradale in Nigeria il 15 giugno 2022, seguito da un lungo ricovero e da un periodo di convalescenza che gli avrebbe impedito di rientrare in Italia, producendo documentazione medica. La Questura ha ritenuto tale documentazione inidonea perché il certificato rilasciato in Nigeria non era tradotto né legalizzato e i certificati del Servizio sanitario nazionale riguardavano un periodo successivo al rientro in Italia. Il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, per non avere l’Amministrazione verificato se, anche in caso di revoca del permesso UE, sussistessero i presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, tenuto conto della documentata condizione di fragilità psico-fisica del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’Amministrazione era tenuta a valutare se l’assenza prolungata fosse giustificata da gravi e documentati motivi di salute. Le regole che consentono di giustificare l’assenza per motivi sanitari devono applicarsi anche nell’ambito dell’aggiornamento e della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, non potendo operare automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali. La documentazione medica in lingua straniera e non legalizzata non poteva essere semplicemente ignorata: essa costituiva almeno un indizio o principio di prova e l’Amministrazione, in base ai doveri di collaborazione e buona fede, nonché al soccorso istruttorio e all’obbligo di completezza dell’istruttoria, avrebbe dovuto acquisire traduzione, legalizzazione e ogni utile chiarimento per verificarne l’attendibilità. L’istruttoria della Questura è stata quindi ritenuta lacunosa e la motivazione incongrua. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che, a fronte della documentata patologia del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, se fosse possibile rilasciare un diverso titolo di soggiorno. Di tale valutazione non vi era traccia né negli atti istruttori né nella motivazione del provvedimento. L’annullamento non ha comportato il riconoscimento automatico del diritto al mantenimento del titolo: la Questura dovrà riesercitare il potere, rispettando gli obblighi istruttori e motivazionali indicati dal giudicato e verificando anche la compatibilità tra i referti prodotti, il quadro clinico e il prospettato ricovero di oltre cinque mesi. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
«Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità [...] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»; «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status»; «Le assenze dello straniero dal territorio nazionale [...] sono incluse nel computo [...] salvo che detta interruzione sia dipesa [...] da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi»; «Il permesso di soggiorno [...] è revocato [...] in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi»; «Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso [...] è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo»
La disciplina delle assenze giustificate da gravi motivi di salute deve essere valutata anche in sede di aggiornamento e revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; la revoca non esonera inoltre l’Amministrazione dal verificare la possibile regolarizzazione mediante un diverso titolo di soggiorno.
art. 8 d.P.R. 394/1999
La disposizione disciplina limiti e modalità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
L’allontanamento dal territorio nazionale costituisce esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento e non può determinare automaticamente il rifiuto o la revoca del titolo quando sia giustificato da gravi e comprovati motivi.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
È richiamato quale ulteriore fondamento della rilevanza dei gravi motivi idonei a giustificare l’assenza dello straniero.
art. 10-bis l. 241/1990
La documentazione prodotta dal ricorrente nel procedimento partecipato non poteva essere ignorata dall’Amministrazione nella valutazione dei motivi di salute.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede imponevano all’Amministrazione di cooperare con l’interessato nella verifica della documentazione medica.
art. 6, lettera b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento deve accertare d’ufficio i fatti allegati e può dover attivare il soccorso istruttorio per acquisire traduzione, legalizzazione e chiarimenti necessari a verificare documenti stranieri.
art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La mancata traduzione e legalizzazione della documentazione straniera non consente, di per sé, di ignorarla senza attivare previamente gli strumenti istruttori necessari, soprattutto tenendo conto della posizione dell’interessato.
art. 74 c.p.a.
Il TAR richiama, ai fini della motivazione semplificata, le argomentazioni di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato ritenute applicabili alla fattispecie.
Massime di principio
- La causa di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo derivante dall’assenza dal territorio dell’Unione europea per dodici mesi consecutivi non può essere applicata automaticamente quando l’interessato deduca gravi e comprovati motivi di salute che abbiano impedito il rientro; l’Amministrazione deve esaminare concretamente tali giustificazioni.
- Le regole che consentono di giustificare le assenze prolungate per gravi motivi di salute, previste per il computo del periodo di soggiorno, devono essere interpretate in modo coerente e applicate anche nei procedimenti di aggiornamento e revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
- La documentazione medica straniera non tradotta o non legalizzata, se pertinente ai fatti dedotti, costituisce almeno un indizio o principio di prova e non può essere ignorata senza ulteriori verifiche; l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e acquisire d’ufficio i chiarimenti necessari, in applicazione dei doveri di collaborazione, buona fede e completezza dell’istruttoria.
- Quando viene revocato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione deve comunque verificare, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, se ricorrano i presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, soprattutto in presenza di una condizione sanitaria documentata.
- L’annullamento del diniego e della revoca per carenza istruttoria non determina automaticamente il rilascio o il mantenimento del titolo di soggiorno, ma impone la riedizione del potere nel rispetto degli obblighi istruttori e motivazionali conformati dalla decisione.
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