Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso perché rileva la sopravvenuta definizione agevolata dei carichi e, verificata la documentazione prodotta, dichiara l'estinzione del giudizio. Precisa che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'amministrazione doganale ha recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato, relativo alla riduzione dell'aliquota delle accise sul consumo di carburante prevista dal d.P.R. n. 277 del 2000 per gli anni d'imposta 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dei contribuenti avverso il primo grado sfavorevole. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione dell'art. 75 e dell'art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1, 3 e 4 d.P.R. n. 277 del 2000 e dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies c.c. Prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha però depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi della definizione agevolata introdotta dalla l. n. 197 del 2022, allegando la domanda di adesione, la comunicazione degli importi dovuti e la ricevuta del pagamento dell'unica rata prevista.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso; la Corte non ne affronta il merito per intervenuta estinzione del giudizio
art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito
art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000
richiamato nei motivi di ricorso come disciplina della riduzione dell'aliquota delle accise sul carburante
artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000
richiamati nei motivi di ricorso come fonti del beneficio fiscale oggetto di recupero
artt. 1, 3 e 4 d.P.R. n. 277 del 2000
richiamati con il terzo motivo; il loro significato non è esaminato perché il giudizio viene estinto
art. 112 c.p.c.
dedotto nel terzo motivo come vizio di omessa pronuncia; non esaminato nel merito
artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies c.c.
richiamati nel quarto motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
normativa sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; la Corte ne fa applicazione per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione e del pagamento documentato
art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022
"i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione... possono essere estinti"
consente l'estinzione dei carichi mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e spese, con esclusione di interessi e sanzioni
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione... della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
subordina l'estinzione del processo alla prova del perfezionamento della definizione agevolata e dei pagamenti effettuati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la condanna al doppio contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e documenta il perfezionamento della procedura con il pagamento dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è subordinata non alla sola istanza di adesione, ma all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della relativa documentazione nel processo.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non opera la condanna al doppio contributo unificato prevista per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni di merito devolute.
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