Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina i motivi di ricorso perché rileva la sopravvenuta definizione agevolata dei carichi e, verificata la documentazione prodotta, dichiara l'estinzione del giudizio. Precisa che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'amministrazione doganale ha recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato, relativo alla riduzione dell'aliquota delle accise sul consumo di carburante prevista dal d.P.R. n. 277 del 2000 per gli anni d'imposta 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dei contribuenti avverso il primo grado sfavorevole. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione dell'art. 75 e dell'art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1, 3 e 4 d.P.R. n. 277 del 2000 e dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies c.c. Prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha però depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi della definizione agevolata introdotta dalla l. n. 197 del 2022, allegando la domanda di adesione, la comunicazione degli importi dovuti e la ricevuta del pagamento dell'unica rata prevista.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso; la Corte non ne affronta il merito per intervenuta estinzione del giudizio

  • art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito

  • art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000

    richiamato nei motivi di ricorso come disciplina della riduzione dell'aliquota delle accise sul carburante

  • artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000

    richiamati nei motivi di ricorso come fonti del beneficio fiscale oggetto di recupero

  • artt. 1, 3 e 4 d.P.R. n. 277 del 2000

    richiamati con il terzo motivo; il loro significato non è esaminato perché il giudizio viene estinto

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto nel terzo motivo come vizio di omessa pronuncia; non esaminato nel merito

  • artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies c.c.

    richiamati nel quarto motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022

    normativa sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; la Corte ne fa applicazione per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione e del pagamento documentato

  • art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022

    "i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione... possono essere estinti"

    consente l'estinzione dei carichi mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e spese, con esclusione di interessi e sanzioni

  • art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione... della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    subordina l'estinzione del processo alla prova del perfezionamento della definizione agevolata e dei pagamenti effettuati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la condanna al doppio contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e documenta il perfezionamento della procedura con il pagamento dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è subordinata non alla sola istanza di adesione, ma all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della relativa documentazione nel processo.
  • In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non opera la condanna al doppio contributo unificato prevista per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni di merito devolute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.