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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33459/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/04/2022 lamentando un vizio motivazionale: la parte motiva della sentenza si riferiva alle condotte di un diverso imputato (indicato come Ali), mentre il dispositivo era riferito correttamente ai ricorrenti. Tale discrasia è riconducibile a un errore materiale di affolliazione o trasposizione, con conseguente redazione di una motivazione inerente ad altra decisione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato l'inesistenza del documento sentenza nella parte motivazionale e ha annullato la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Torino, nella stessa composizione, per la nuova redazione della sentenza completa di motivazione conforme al dispositivo originario. È stato escluso il ricorso al procedimento per la correzione di errori materiali quando la motivazione è totalmente mancante o riferita ad altra sentenza; non è necessaria la celebrazione di un nuovo giudizio

Norme richiamate

  • Cassazione Sez. 2, n. 37145 del 23/10/2020, Seferovic

    Principio per cui se la motivazione è inerente ad altra sentenza per errore materiale, la parte motivazionale rende inesistente il documento sentenza e impone la redazione di una nuova sentenza con motivazione ad hoc e riproduzione del dispositivo, senza nuovo dibattimento

  • Cassazione Sez. 2, n. 7166 del 08/01/2008, Coscia

    Conferma che l'errore materiale che comporta la motivazione estranea determina l'inesistenza della sentenza-documento e richiede nuova redazione della motivazione

  • Cassazione Sez. 4, n. 6973 del 22/02/2012, Fenotti

    Stabilisce che non è ammissibile il procedimento per la correzione di errori materiali quando manca completamente la motivazione o questa è sostituita da una motivazione relativa ad altra sentenza; occorre l'annullamento con rinvio per nuova redazione

Massime di principio

  • Se la motivazione di una sentenza risulta riferita a un imputato diverso dal dispositivo per errore materiale, la parte motivativa determina l'inesistenza del documento sentenza e si impone l'annullamento con rinvio per la redazione di una nuova motivazione
  • Non è possibile utilizzare il procedimento per la correzione di errori materiali quando vi è totale mancanza di motivazione o la motivazione è estranea alla decisione: serve l'annullamento e la nuova redazione della sentenza, senza rinnovare il giudizio
  • Il dispositivo letto in udienza può rimanere valido come forma della decisione, ma la Corte deve integrare la motivazione coerente con il dispositivo; la rimessione deve avvenire alla stessa composizione giudicante per la riformulazione
  • In casi analoghi il difensore deve chiedere l'annullamento con rinvio e la nuova redazione della sentenza piuttosto che limitarsi a domandare la correzione di errori materiali
  • La nuova redazione della sentenza non comporta necessariamente un nuovo processo, ma la Corte a cui sono restituiti gli atti deve fornire una motivazione ad hoc e riprodurre l'originario dispositivo

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