Sentenza n. 4800/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 marzo 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un beneficio equipollente, in modo che la docente potesse concretamente fruirne. La sentenza fu notificata al Ministero presso la sede reale il 5 settembre 2025, ma l’Amministrazione non vi diede esecuzione; era inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 5 settembre 2025, il decorso del termine di 120 giorni e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 16 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero, salvo che abbia già adempiuto nelle more, di dare piena esecuzione alla sentenza e riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta di intervento della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è liquidato al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio– Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.
Il rimedio dell’ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione della pronuncia del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato l’Amministrazione a renderla concretamente fruibile.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere con la domanda di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della pronuncia.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, per l’eventuale persistente inadempimento, predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulta l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato che impone all’Amministrazione un obbligo eseguibile e l’Amministrazione non vi abbia dato attuazione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin da subito un commissario ad acta, con un termine decorrente dalla richiesta dell’interessato, per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- Per eseguire un giudicato che comporti pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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