Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: Forte contestava che il Tribunale di sorveglianza non avesse considerato l'assenza di elementi indicativi della persistenza di rapporti con il clan Di Lauro e quindi il superamento della presunzione relativa di pericolosità sociale. Segnalava l'estraneità dei familiari all'associazione, l'assenza di pendenze o nuove incriminazioni e la mancata comunicazione con esponenti della consorteria, sostenendo che tali circostanze avrebbero dovuto portare all'accoglimento della richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 354/1975.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto un'istruttoria completa e motivato adeguatamente il rigetto: pur riconoscendo il percorso detentivo positivo e la partecipazione ai trattamenti, il Tribunale ha valorizzato la nota della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che attesta la persistenza sul territorio del gruppo cui Forte ha appartenuto e ha evidenziato elementi intramurari che mostrano una minimizzazione dei fatti da parte del detenuto e l'assenza di una compiuta revisione critica del suo passato criminale. Tali elementi, valutati nel loro insieme, sono stati ritenuti idonei a mantenere la presunzione di pericolosità sociale e a giustificare l'ulteriore periodo di osservazione e il diniego del permesso premio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Stabilisce i presupposti per la concessione dei permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e congruità del permesso rispetto al trattamento rieducativo. La regolarità di condotta è descritta in senso oggettivo e comportamentale.
art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Introduce l'obbligo di verificare l'assenza dell'attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata in sede di valutazione di permessi o benefici; nel contesto giurisprudenziale viene richiamato come parametro per l'accertamento della sussistenza di legami attuali con la criminalità organizzata.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha eliminato la presunzione assoluta di pericolosità per i condannati per reati ostativi, introducendo invece una presunzione relativa che può essere superata mediante elementi concreti. Di conseguenza, per i non collaboranti è necessario fornire elementi oggettivi e il giudice di sorveglianza deve accertare in concreto l'assenza di collegamenti attuali e il pericolo di ripristino dei contatti.
Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022
Ha ribadito che l'accertamento deve basarsi sulla situazione oggettiva e che i diversi profili della impossibilità o volontà di collaborare non giustificano oneri probatori formalmente differenti; rimane centrale la valutazione concreta del giudice di sorveglianza.
Giurisprudenza di legittimità (esempi: Sez. 1 n. 33743/2021, Sez. 5 n. 19536/2022, precedenti indicati nella motivazione)
I precedenti precisano che il condannato non collaborante può allegare elementi fattuali oggettivi che contrastino la presunzione di pericolosità (assenza di procedimenti successivi, mancato sequestro di missive, partecipazione al trattamento), ma spetta al giudice integrare l'istruttoria se necessario e richiedere informazioni da autorità come la DDA o la DIA; la valutazione deve osservare criteri di particolare rigore per i reati associativi.
Massime di principio
- La semplice buona condotta carceraria e la partecipazione a percorsi trattamentali non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione relativa di pericolosità per reati di tipo mafioso; è necessario dimostrare anche, con elementi oggettivi, l'assenza di collegamenti attuali e il mancato rischio di ripristino dei rapporti criminali.
- Per i condannati non collaboranti la prova da fornire può consistere in elementi oggettivi come l'assenza di procedimenti successivi alla carcerazione, la mancanza di comunicazioni con esponenti della consorteria, e documentazione che attesti una rinnovata adesione ai percorsi rieducativi; tuttavia la valutazione rimane rigorosa e discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza.
- Il giudice di sorveglianza deve completare l'istruttoria d'ufficio se necessario e acquisire informazioni da organi investigativi competenti (DIA, Procura Distrettuale Antimafia, Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) prima di concedere benefici a soggetti condannati per reati mafiosi.
- La minimizzazione o l'assenza di una revisione critica del passato criminale da parte del detenuto è un elemento valutabile negativamente e può giustificare il diniego di benefici premiali, soprattutto quando i reati commessi sono di particolare gravità.
- Le valutazioni devono rispondere a criteri di particolare rigore proporzionati alla forza del vincolo associativo da cui il soggetto proviene; in pratica, più forte e duraturo è il legame mafioso, più probanti devono essere gli elementi offerti per dimostrarne la definitiva cesura.
- In caso di decisione negativa, è frequente la condanna alle spese processuali del ricorrente quando il motivo è ritenuto infondato, per cui è opportuno che la richiesta di permesso premio sia corredate da documentazione e argomentazioni preventive solide e documentali.
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