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Sentenza

Sentenza n. 1693/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 545, emanato in data 08/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

Giustizia amministrativa202512798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto nazionale di ingresso per motivi di studio, funzionale alla frequenza di un corso di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Messina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, motivato dall'inidoneità della documentazione economica prodotta dalla madre, sponsor della richiedente, poiché il conto corrente presentava diversi depositi non giustificati. La ricorrente ha dedotto e documentato che la madre disponeva di un saldo superiore a 6.600.000 birr etiopi, pari a circa 38.000 euro, largamente eccedente l'importo minimo richiesto per il soggiorno di studio. Ha inoltre evidenziato che l'ampia movimentazione del conto, in entrata e in uscita, consentiva di escludere ragionevolmente che le somme derivassero da prestiti strumentali alla richiesta del visto, nonostante i versamenti fossero stati effettuati in contanti. Il provvedimento è stato censurato per irragionevolezza ed eccesso di potere, anche perché l'Amministrazione aveva escluso la sussistenza del requisito economico senza attivare un contraddittorio con la richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto irragionevole la conclusione dell'Amministrazione, poiché la garanzia economica della madre risultava documentata e il saldo disponibile era largamente superiore alla soglia prevista per il visto di studio. L'ampia movimentazione del conto consentiva inoltre di escludere ragionevolmente che i fondi fossero costituiti da prestiti funzionali alla domanda, anche se i versamenti erano avvenuti in contanti. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che l'Amministrazione non avesse attivato un contraddittorio con la richiedente prima di escludere il requisito economico e non avesse dato seguito all'ordinanza cautelare emessa nel giudizio. È stata disposta la condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • Circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 15 aprile 2025

    Al fine di ottenere un visto per motivi di Studio per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali (pari a 13 mensilità).

    La disponibilità dei mezzi economici necessari per il soggiorno di studio può essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, purché idonee a dimostrare la disponibilità delle risorse richieste.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • Artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un visto nazionale per motivi di studio, il requisito dei mezzi economici può essere comprovato mediante la garanzia economica prestata da un genitore, purché la documentazione dimostri una disponibilità effettiva e largamente superiore alla soglia minima richiesta.
  • È irragionevole negare un visto per motivi di studio sulla base della sola presenza di versamenti in contanti sul conto dello sponsor, quando la complessiva movimentazione bancaria, in entrata e in uscita, consenta ragionevolmente di escludere che le somme derivino da prestiti strumentali alla domanda.
  • Prima di escludere il possesso del requisito economico sulla base di anomalie o dubbi relativi alla documentazione bancaria, l'Amministrazione deve consentire un confronto con la richiedente, ove ciò sia necessario per chiarire gli elementi posti a fondamento del diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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