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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36809/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: la sospensione era stata fissata in anni 3 e mesi 9, ridotti di un terzo a seguito dell'accordo a 2 anni e 6 mesi. Anghileri lamentava la mancanza di idonea motivazione (il giudice si sarebbe limitato a richiamare il decesso del pedone) e l'incongruenza tra la misura della sanzione penale e quella amministrativa accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della misura accessoria fosse congrua e sufficiente: il giudice del merito aveva motivato la scelta della sospensione della patente (anziché della revoca) valorizzando l'entità del danno derivante dalla condotta imprudente e ritenendo la gravità del danno elemento determinante. La Corte ha richiamato il principio di autonomia tra i criteri di determinazione della sanzione penale e quelli della sanzione amministrativa accessoria, stabilendo che la durata della sospensione va commisurata secondo i parametri dell'art. 218 d.lgs. 285/1992 e non secondo l'art. 133 c.p.; conseguentemente non v'è obbligo di puntuale confronto tra le due motivazioni. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), conformemente alla giurisprudenza e alla sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Predisposizione della pena concordata tra le parti; contestazione relativa alla sanzione accessoria inserita nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale, reato per il quale è stata applicata la pena concordata.

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Individua i criteri e i parametri per la commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie (tra cui la durata della sospensione o revoca della patente). La Corte ha ritenuto che il giudice abbia motivato la durata della sospensione in base a questi criteri, valorizzando la gravità del danno.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha ribadito che la durata va determinata con i parametri del codice della strada.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Criteri per la determinazione della pena principale; la Corte ha ricordato che tali criteri sono autonomi rispetto a quelli da usare per le sanzioni amministrative accessorie e pertanto non applicabili per determinare la durata della sospensione della patente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o rigettato; la Corte ha applicato tale previsione disponendo il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.4, n.11479/2021 Conci; Sez.4, n.4740/2020 Di Marco; Sez.4, n.55130/2017 Fiorini)

    Principi consolidati secondo cui, in materia di omicidio stradale e lesioni stradali gravi, il giudice che sceglie la sospensione anziché la revoca non è tenuto a fornire una dettagliata disamina di tutti i parametri dell'art.218, comma 2, essendo sufficiente anche il richiamo alla 'gravità della condotta' o alle 'circostanze del fatto'; inoltre affermano l'autonomia tra motivazione della pena penale e di quella amministrativa accessoria.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) il giudice deve determinare la durata sulla base dei criteri dell'art.218 del Codice della Strada; tali criteri sono autonomi rispetto a quelli previsti dall'art.133 c.p.
  • La scelta della sospensione anziché della revoca può essere motivata anche richiamando la gravità della condotta o le circostanze del fatto; non è sempre necessario un'analisi puntuale e dettagliata di ciascun parametro dell'art.218 quando la motivazione complessiva risulti congrua.
  • Non può essere dedotta automaticamente un'incongruenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria: le due motivazioni seguono parametri differenti e vanno esaminate separatamente.
  • I ricorsi per cassazione che contestano la mancanza di motivazione della durata della sanzione amministrativa accessoria hanno esiti sfavorevoli se il giudice di merito ha fornito una motivazione che richiama la gravità del danno e i parametri normativi pertinenti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo elementi che dimostrino la mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.

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