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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22670/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposta nei gradi di merito. La vicenda nasceva da un avviso di presa in carico notificato dall’agente della riscossione, relativo a un accertamento IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2011, fondato sui dati dell’Anagrafe tributaria e degli archivi dei Monopoli di Stato, con recupero di maggiori ricavi e irrogazione di imposte, interessi e sanzioni. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente equiparato l’avviso di presa in carico all’estratto di ruolo, ritenendolo autonomamente impugnabile e facendo decorrere da esso il termine per ricorrere; secondo la contribuente, invece, il ricorso proposto il 6 ottobre 2017 sarebbe stato tempestivo rispetto all’avviso di accertamento presupposto, del quale avrebbe avuto conoscenza solo il 29 settembre 2017. Con l’unico motivo denunciava violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l’avviso di presa in carico, di regola, non è atto autonomamente impugnabile perché non ha, di per sé, capacità lesiva sostanziale o processuale; può rilevare solo quando sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di un precedente atto impositivo non notificato. Nel caso concreto, però, l’avviso di accertamento presupposto risultava già notificato in data 7 gennaio 2017 e, quindi, la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto o, se del caso, l’avviso di presa in carico entro i termini decorrenti dalla sua notifica dell’11 maggio 2017. Il ricorso depositato solo il 6 ottobre 2017 è stato quindi considerato tardivo. La Corte ha confermato la decisione di merito e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese verso l’Agenzia delle Entrate e dando atto, inoltre, della nullità delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elenco degli atti impugnabili non è letto come rigidamente chiuso; sono impugnabili gli atti provvedimentali capaci di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente e, in certi casi, anche gli atti non lesivi che rendano conoscibile il precedente atto lesivo non notificato.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine per ricorrere decorre dalla legale conoscenza dell’atto lesivo; non può essere eluso tramite impugnazioni meramente prudenziali o anticipate.

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato come parametro normativo del ricorso, in relazione alla disciplina degli atti tributari connessi all’esecuzione e alla presa in carico dell’accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per l’accertamento dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 19704/2015

    Richiamata come giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di impugnabilità degli atti tributari e conoscenza dell’atto presupposto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono impugnabili non solo gli atti espressamente elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma anche gli atti provvedimentali che incidono unilateralmente e autoritativamente sulle posizioni giuridiche del contribuente.
  • Un atto meramente informativo o di presa in carico non è autonomamente impugnabile se non produce una lesione propria; può essere impugnato solo quando costituisca il primo veicolo di conoscenza di un precedente atto lesivo non notificato.
  • La decorrenza del termine per ricorrere presuppone la legale conoscenza dell’atto lesivo nei suoi elementi essenziali; non è ammessa una anticipazione dell’interesse ad agire tramite ricorsi prudenziali.
  • Se l’atto impositivo presupposto è già stato validamente notificato, il contribuente non può far valere la mancata notifica di quel medesimo atto impugnando tardivamente un successivo avviso di presa in carico.
  • L’interesse ad agire nel contenzioso tributario va ricostruito in termini di attualità e concretezza della lesione, evitando che la tutela giurisdizionale si trasformi in impugnazione preventiva di atti ancora non lesivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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