Cassazione Civile, Ordinanza n. 08997/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dal trasporto aereo internazionale: il passeggero, imbarcato su un volo da Roma Fiumicino a Tokyo Narita, lamentava che all’arrivo il proprio bagaglio non fosse stato riconsegnato e che lo stesso fosse stato recuperato solo dopo sei giorni, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in euro 1.264,00. Il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava il vettore al pagamento di euro 500,00. In appello, la compagnia aerea vedeva dichiarato inammissibile il gravame dal Tribunale, per mancata produzione della procura notarile/atto da cui risultavano i poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura alle liti e proposto l’impugnazione in nome della società. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo emerge che la Corte ha esaminato prioritariamente l’eccezione del controricorrente sulla nullità/inammissibilità del ricorso per difetto di valida prova dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della procura speciale, ritenendo fondata tale eccezione. La Corte ha osservato che la sola visura camerale, recante l’indicazione del nominativo come procuratore della società in forza di un atto non prodotto, non era sufficiente a dimostrare il potere di rappresentanza processuale; mancava infatti l’indicazione e il deposito dell’atto o procura da cui quel potere derivava, non essendo stato contestualmente chiarito se esso provenisse dallo statuto o da altro atto sociale. Perciò, di fronte alla contestazione del resistente, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare documentalmente il proprio potere rappresentativo, anche con produzione ex art. 372 c.p.c.; non avendolo fatto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente fondata l’eccezione del controricorrente sulla mancanza di prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura al difensore della società ricorrente. Ha applicato il principio secondo cui il potere di conferire procura alle liti spetta solo a chi sia investito di un potere rappresentativo sostanziale, e che, ove la fonte di tale potere non sia indicata o non sia soggetta a pubblicità legale, la parte che agisce deve produrre l’atto da cui deriva la rappresentanza, soprattutto se la controparte contesta la qualità spesa. Poiché nel caso concreto la ricorrente non aveva prodotto il titolo rappresentativo idoneo, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
richiamato per evidenziare la possibilità di produrre in cassazione documenti idonei a dimostrare i poteri rappresentativi mancanti.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
evocato in via generale nel richiamo all’onere della prova dei poteri rappresentativi contestati.
Massime di principio
- Nella rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il potere di conferire procura alle liti spetta solo a chi sia investito di un corrispondente potere rappresentativo sostanziale; se tale potere è contestato e la sua fonte non è immediatamente verificabile per pubblicità legale, la parte deve produrre il titolo da cui deriva.
- La sola indicazione in visura camerale di un soggetto come procuratore o rappresentante non basta, da sola, a dimostrare il potere processuale, se non è possibile verificare la fonte concreta del potere e se tale fonte non è stata indicata o depositata.
- Quando la controparte contesta tempestivamente la qualità rappresentativa spesa in giudizio, l’onere di provare il potere rappresentativo grava sulla parte che si è costituita o ha impugnato in nome dell’ente; in difetto di prova, il ricorso è inammissibile.
- La mancanza di prova dei poteri rappresentativi attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo giudicato sul punto.
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