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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06588/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un agente e la società preponente bancaria. In primo grado la domanda riconvenzionale dell’agente è stata dichiarata inammissibile per tardiva costituzione in giudizio; la domanda principale della preponente è stata invece accolta, con condanna dell’agente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ritenuta dovuta per assenza di una giusta causa di recesso, e della penale per violazione del patto di stabilità. La Corte d’appello ha confermato tale esito. Con il ricorso per cassazione l’agente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 416 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato tardiva la costituzione del convenuto applicando la proroga dei termini prevista dall’art. 155 c.p.c. anche ai termini a ritroso; (2) violazione dell’art. 416 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., ovvero nullità della sentenza e del procedimento, per la conseguente erronea declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o di sabato opera anche per i termini computati a ritroso, perché altrimenti si ridurrebbe l’intervallo minimo assicurato alla parte per predisporre la difesa. Ha richiamato il proprio orientamento costante e ha ritenuto corretta la soluzione della Corte d’appello, che aveva considerato tardiva la costituzione del convenuto avvenuta il sabato 5 ottobre 2019 rispetto all’udienza fissata per il 16 ottobre 2019. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 155 c.p.c.

    "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; "la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato"

    La proroga per scadenza in giorno festivo o sabato si applica anche ai termini a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente, così da non comprimere l’intervallo difensivo previsto dalla legge.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per il termine di costituzione del convenuto nel rito del lavoro e per la tempestività della domanda riconvenzionale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La proroga del termine prevista dall’art. 155 c.p.c. per la scadenza in giorno festivo o di sabato si applica anche ai termini computati a ritroso, quando ciò sia necessario a preservare l’intero intervallo temporale minimo riconosciuto dalla legge per l’attività difensiva.
  • Nei termini a ritroso il dies ad quem deve essere individuato nel giorno non festivo immediatamente precedente alla scadenza originaria, poiché una diversa soluzione determinerebbe una indebita abbreviazione del termine.
  • La tardiva costituzione del convenuto nel rito del lavoro comporta l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta, se il termine per costituirsi non è stato rispettato secondo il corretto computo legale.
  • Quando il primo motivo di ricorso che investe la questione decisiva è infondato, il secondo motivo che ne costituisce mera conseguenza resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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