Ordinanza n. 236/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Ruffano n. 12 del 27.6.2025 recante “Istanza per la realizzazione di una casa funeraria con annessa Agenzia funebre in applicazione dell’art 4, comma 3 bis della L.R. n. 34/08 come modificato dalla L. n. 16/2020 - Determinazioni”; - di ogni altro atto ad essa connesso e/o conseguenziale e ove occorra del permesso di costruire n. 30 del 13.8.2025 rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e SUE del Comune di Ruffano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19.4.2026, per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 0005572 del 16.3.2026 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Ruffano recante autorizzazione all’apertura di una casa funeraria nel territorio comunale in favore della Eredi Cavalera Serafino S.r.l., conosciuto in data 19.3.2026 all’esito della costituzione nel presente giudizio del Comune di Ruffano; - di ogni altro atto ad essa connesso e/o conseguenziale, e, ove occorra, della relazione tecnica istruttoria del 2.3.2026 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – SUE del Comune di Ruffano recante “Nota PEC prot. 3987 del 23.02.2026 – Avv. Tommaso Serrano per conto del Sig. Pappadà Angelo quale legale rappresentante della Onoranze Funebri Pappadà s.r.l. – RELAZIONE”, nonché del parere igienico sanitario prot. n. 65689 del 13.3.2026 della ASL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione commissariale che ha determinato sull'istanza per la realizzazione di una casa funeraria con annessa agenzia funebre, permesso di costruire, successiva autorizzazione all'apertura della casa funeraria e relativi atti istruttori e pareri sanitari
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Ruffano relativa all'istanza per la realizzazione di una casa funeraria con annessa agenzia funebre, nonché, ove occorrente, il permesso di costruire rilasciato dal Comune. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'autorizzazione all'apertura della casa funeraria rilasciata in favore della società controinteressata, la relazione tecnica istruttoria e il parere igienico-sanitario. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito, limitandosi a esaminare la domanda cautelare. La ricorrente ha rappresentato un pregiudizio connesso all'iniziativa autorizzata, ma il pregiudizio è stato ritenuto genericamente allegato e non documentato. Il TAR ha inoltre evidenziato che dovranno essere approfondite nella fase di merito le condizioni dell'azione con riferimento alla società istante.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio dedotto era formulato in modo generico e non documentato e che, comunque, avrebbe natura economica. Tale natura esclude, secondo il giudice, il requisito dell'irreparabilità richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a. Il difetto del periculum ha reso assorbita ogni valutazione sul fumus boni iuris. Il TAR ha riservato alla fase di merito gli approfondimenti sulla sussistenza delle condizioni dell'azione nei confronti della società ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3-bis, l.r. Puglia n. 34/2008, come modificato dalla l. n. 16/2020
Istanza per la realizzazione di una casa funeraria con annessa Agenzia funebre in applicazione dell'art. 4, comma 3 bis della L.R. n. 34/08 come modificato dalla L. n. 16/2020
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza e della deliberazione comunale relativa alla realizzazione della casa funeraria; l'ordinanza cautelare non ne esamina l'interpretazione.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Il pregiudizio rappresentato dalla parte [...] afferirebbe comunque a un nocumento di tipo economico, con conseguente difetto del predicato della irreparabilità sancito dall'art. 55, comma 1, c.p.a.
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreparabile; un danno economico, se genericamente allegato e non documentato, non integra nel caso esaminato il periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non può essere desunto da un pregiudizio meramente allegato in termini generici e privo di adeguata documentazione.
- Il danno di natura economica, in assenza di elementi specifici che ne dimostrino l'irreparabilità, non integra il requisito del periculum in mora richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a.
- Quando il difetto del periculum in mora è ravvisato già in sede cautelare, il giudice può assorbire la valutazione del fumus boni iuris, rinviando alla fase di merito gli ulteriori approfondimenti, incluse le condizioni dell'azione.
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