Sentenza del 06/09/2016 n. 6744 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso Iva - Mancata erogazione nei termini - Causa - Insufficienza fondi - Interessi moratori - Decorrenza termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto al contribuente il diritto agli interessi moratori sul rimborso IVA tardivamente erogato. Tuttavia, gli interessi spettano nella misura del 2% e decorrono dal ventunesimo giorno, anziché dal sessantesimo giorno. Pertanto, il contribuente ha ottenuto il riconoscimento del diritto agli interessi, ma non nella misura o secondo la decorrenza eventualmente richiesta oltre tali limiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il rimborso IVA spettante al contribuente non è stato corrisposto tempestivamente a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili. La controversia riguarda il diritto agli interessi moratori e il momento dal quale tali interessi devono decorrere. È stato riconosciuto che la carenza di fondi non esclude la responsabilità dell'Amministrazione né il diritto del contribuente agli interessi, ma incide sulla decorrenza e sulla misura applicabile.
Norme richiamate
Disciplina del rimborso IVA e degli interessi moratori
Il contribuente che ha diritto al rimborso IVA e lo riceve tardivamente può pretendere gli interessi moratori anche quando il ritardo dipende dall'insufficienza dei fondi pubblici.
Regola sulla decorrenza degli interessi moratori
Gli interessi moratori maturano nella misura del 2% a partire dal ventunesimo giorno, e non dal sessantesimo giorno, in caso di tardiva erogazione del rimborso IVA.
Massime di principio
- La mancanza di fondi dell'Amministrazione non elimina il diritto del contribuente agli interessi per il ritardo nel pagamento di un rimborso già spettante.
- Per determinare l'importo dovuto occorre distinguere tra il diritto agli interessi e la loro decorrenza: il riconoscimento del primo non implica necessariamente che gli interessi decorrano dalla data richiesta dal contribuente.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare il termine speciale previsto dalla disciplina applicabile al rimborso, poiché può prevalere sui termini ordinari.
- Il contribuente deve documentare sia il diritto al rimborso sia la data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e quella dell'effettiva erogazione.
Testo integrale
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