Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di un'impresa individuale e di un'unità immobiliare intestata alla moglie (Falletta). I motivi principali riguardano: 1) la presunta estraneità dell'acquisto della villetta (avvenuto nel 2011) al perimetro temporale della pericolosità sociale, essendo l'ultima manifestazione di reato del proposto risalente al 1998; 2) la presunta sproporzione tra il prezzo di acquisto e i redditi disponibili, con la deduzione che i proventi derivanti dall'attività di distribuzione di carburante sarebbero leciti e quindi sufficienti a giustificare l'acquisto. La moglie deduce inoltre difetto di motivazione del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su questi punti: nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011); la corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'investimento iniziale nell'impresa (costituita in piena manifestazione di pericolosità) fosse illecito e che, quindi, i successivi proventi e gli acquisti effettuati con essi (tra cui la villetta) costituiscano reinvestimento di proventi di origine illecita e siano assoggettabili alla misura di confisca. La tesi difensiva secondo cui i redditi successivi, pur derivando dall'attività lecita, legittimerebbero l'acquisto è stata ritenuta manifestamente infondata: il reddito conseguito tramite un bene acquistato con provvista illecita non può giustificare la provenienza di acquisizioni successive.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art. 10, comma 3
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; quindi le doglianze che implichino valutazioni di merito o presunta illogicità della motivazione sono inammissibili.
art. 416-bis cod. pen.
Usato per qualificare la partecipazione ad associazione mafiosa come presupposto fattuale della pericolosità sociale che giustifica le misure di prevenzione patrimoniali.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, è stata valutata come prova della manifestazione di pericolosità sociale in epoca anteriore agli acquisti successivi.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020 (Rv. 278700)
Principio secondo cui la misura ablativa può estendersi oltre il confine temporale delle manifestazioni di pericolosità quando sussistono indici di accantonamento di risorse in costanza di pericolosità e collegamento causale con acquisizioni successive.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 30219 del 15/01/2016 (Rv. 267326)
Conferma che il recupero di plusvalenze generate dall'impiego di un bene di illecita provenienza configura reimpiego e non può giustificare la legittimità delle acquisizioni successive.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione i rimedi in Cassazione sono limitati alle sole questioni di diritto; le contestazioni di motivazione o di fatto sono in larga parte inammissibili.
- Se l'investimento iniziale di un'attività è qualificato come di illecita provenienza in costanza di pericolosità sociale, tutti i proventi successivi e gli acquisti effettuati con tali proventi possono essere assoggettati a confisca come reinvestimento.
- I redditi derivanti dall'esercizio di un'attività divenuta successivamente apparentemente lecita non legittimano acquisizioni effettuate con fondi che hanno origine da un investimento iniziale non giustificato.
- Per contestare la confisca in casi analoghi è necessario proporre censure di diritto ben specificate e, soprattutto, dimostrare in modo puntuale l'assenza di collegamento causale tra la provvista illecita iniziale e le acquisizioni successive.
- La valutazione di proporzionalità dell'acquisto deve tener conto non solo dei redditi formali ma anche della provenienza originaria del capitale impiegato; il mero richiamo a redditi aziendali non basta se l'impresa stessa è nata da investimento illecito.
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