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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di un'impresa individuale e di un'unità immobiliare intestata alla moglie (Falletta). I motivi principali riguardano: 1) la presunta estraneità dell'acquisto della villetta (avvenuto nel 2011) al perimetro temporale della pericolosità sociale, essendo l'ultima manifestazione di reato del proposto risalente al 1998; 2) la presunta sproporzione tra il prezzo di acquisto e i redditi disponibili, con la deduzione che i proventi derivanti dall'attività di distribuzione di carburante sarebbero leciti e quindi sufficienti a giustificare l'acquisto. La moglie deduce inoltre difetto di motivazione del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su questi punti: nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011); la corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'investimento iniziale nell'impresa (costituita in piena manifestazione di pericolosità) fosse illecito e che, quindi, i successivi proventi e gli acquisti effettuati con essi (tra cui la villetta) costituiscano reinvestimento di proventi di origine illecita e siano assoggettabili alla misura di confisca. La tesi difensiva secondo cui i redditi successivi, pur derivando dall'attività lecita, legittimerebbero l'acquisto è stata ritenuta manifestamente infondata: il reddito conseguito tramite un bene acquistato con provvista illecita non può giustificare la provenienza di acquisizioni successive.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art. 10, comma 3

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; quindi le doglianze che implichino valutazioni di merito o presunta illogicità della motivazione sono inammissibili.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Usato per qualificare la partecipazione ad associazione mafiosa come presupposto fattuale della pericolosità sociale che giustifica le misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, è stata valutata come prova della manifestazione di pericolosità sociale in epoca anteriore agli acquisti successivi.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020 (Rv. 278700)

    Principio secondo cui la misura ablativa può estendersi oltre il confine temporale delle manifestazioni di pericolosità quando sussistono indici di accantonamento di risorse in costanza di pericolosità e collegamento causale con acquisizioni successive.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 30219 del 15/01/2016 (Rv. 267326)

    Conferma che il recupero di plusvalenze generate dall'impiego di un bene di illecita provenienza configura reimpiego e non può giustificare la legittimità delle acquisizioni successive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione i rimedi in Cassazione sono limitati alle sole questioni di diritto; le contestazioni di motivazione o di fatto sono in larga parte inammissibili.
  • Se l'investimento iniziale di un'attività è qualificato come di illecita provenienza in costanza di pericolosità sociale, tutti i proventi successivi e gli acquisti effettuati con tali proventi possono essere assoggettati a confisca come reinvestimento.
  • I redditi derivanti dall'esercizio di un'attività divenuta successivamente apparentemente lecita non legittimano acquisizioni effettuate con fondi che hanno origine da un investimento iniziale non giustificato.
  • Per contestare la confisca in casi analoghi è necessario proporre censure di diritto ben specificate e, soprattutto, dimostrare in modo puntuale l'assenza di collegamento causale tra la provvista illecita iniziale e le acquisizioni successive.
  • La valutazione di proporzionalità dell'acquisto deve tener conto non solo dei redditi formali ma anche della provenienza originaria del capitale impiegato; il mero richiamo a redditi aziendali non basta se l'impresa stessa è nata da investimento illecito.

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