Cassazione Civile, Ordinanza n. 07341/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la sistemazione della sponda di un torrente confinante con un'area dove era in costruzione uno stabilimento industriale. La committente sosteneva che, per negligenza e imperizia nella progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, gli argini fossero ceduti e che ciò l'avesse costretta a sostenere ulteriori costi per opere di consolidamento, oltre a subire un ritardo nella costruzione dello stabilimento. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni verso l'appaltatrice, il direttore dei lavori e il progettista geologo. In appello la Corte territoriale dichiarava prescritto il diritto nei confronti dell'appaltatrice e, con diversa motivazione, rigettava anche la domanda verso i professionisti, ritenendo che la stipulazione di un secondo contratto di lavori tra committente e appaltatrice integrasse una tacita remissione del debito, estesa ai coobbligati solidali. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità per mancata motivazione sulla mancata ammissione di prove testimoniali che avrebbero dimostrato il riconoscimento dei vizi e la nascita di una nuova obbligazione; 2) violazione dell'art. 2944 c.c. per il mancato rilievo interruttivo delle trattative con la compagnia assicuratrice; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1669 c.c. per non aver correttamente individuato il dies a quo della prescrizione, sostenendo che, nelle opere complesse, la conoscenza piena dei difetti maturi solo all'esito delle consulenze tecniche; 4) nullità per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte rilevato d'ufficio la remissione del debito senza eccezione di parte e senza contraddittorio; 5) omesso esame della domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; 6) violazione delle norme sulle spese e sulla chiamata in garanzia per le conseguenze della mancata operatività della polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo perché il riconoscimento dei vizi dell'opera, da solo, non è sufficiente a escludere la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo invece necessario un impegno alla loro eliminazione da parte del soggetto tenuto alla garanzia; le prove richieste non erano quindi decisive. Ha rigettato il secondo perché l'effetto interruttivo ex art. 2944 c.c. presuppone che il riconoscimento del diritto provenga dal debitore effettivamente obbligato, non da un terzo quale l'assicuratore del presunto responsabile. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente individuato il momento di piena conoscenza dei vizi e delle loro cause, necessario per la decorrenza del termine di decadenza/prescrizione in materia di gravi difetti dell'opera; tale accertamento richiede una specifica motivazione e può essere ancorato, in mancanza di precedenti elementi esaustivi, anche all'esito delle indagini tecniche. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che la remissione del debito è eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice senza previa attivazione del contraddittorio, soprattutto quando il fatto base era stato allegato dalla parte per fini diversi. Il quinto e il sesto motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
La responsabilità dell'appaltatore per rovina e gravi difetti dell'opera è soggetta a termini di denuncia e prescrizione che decorrono dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; il semplice riconoscimento dei vizi non basta, occorrendo un distinto impegno alla loro eliminazione per configurare una nuova obbligazione.
art. 2944 c.c.
L'interruzione della prescrizione per riconoscimento del diritto richiede che il riconoscimento provenga dal debitore nei cui confronti il diritto è azionabile; non è sufficiente un contegno dell'assicuratore del debitore se questi non è obbligato direttamente verso il creditore.
art. 1301 c.c.
L'eventuale remissione del debito verso uno dei debitori in solido può estendersi agli altri solo nei limiti previsti dalla legge; tuttavia la remissione in sé richiede una situazione processualmente dedotta e non può essere rilevata d'ufficio senza contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione una causa estintiva non dedotta dalle parti, né rilevarla d'ufficio senza rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
Le questioni di fatto o miste di fatto e diritto rilevate d'ufficio devono essere previamente sottoposte al contraddittorio delle parti, specie quando introducono un tema decisivo e non prevedibile nel processo.
art. 2043 c.c.
La censura sulla responsabilità aquiliana è stata assorbita per effetto dell'accoglimento dei motivi che imponevano la cassazione della sentenza.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è rimasta assorbita in sede di legittimità.
art. 106 c.p.c.
La censura sulla chiamata in garanzia e sulle spese conseguenti è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, la decorrenza del termine annuale di denuncia e di quello prescrizionale va ancorata alla sicura e completa conoscenza dei difetti e del loro nesso causale, non essendo sufficiente una percezione solo sommaria o incompleta.
- Il mero riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non sospende né interrompe automaticamente la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; per incidere sui termini occorre un vero impegno alla loro eliminazione, idoneo a dar luogo a una distinta obbligazione.
- L'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. presuppone un riconoscimento del diritto proveniente dal soggetto obbligato, non da un terzo privo di obbligazione diretta verso il creditore.
- La remissione del debito è eccezione in senso stretto e, se desunta da fatti o documenti allegati per altri fini, può essere utilizzata dal giudice solo previa discussione tra le parti; in difetto, è violato il contraddittorio.
- I fatti emergenti dagli atti di causa ma non specificamente introdotti per sostenere una domanda o un'eccezione non possono essere valorizzati d'ufficio in decisione senza aver prima provocato il confronto dialettico delle parti.
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