Cassazione Penale, Sentenza n. 1790/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 497‑bis c.p., sostenendo che la Corte non aveva correttamente riqualificato la sua condotta alla luce degli artt. 477 e 482 c.p. (sosteneva di essersi limitato a trasmettere la propria fotografia a un conoscente che l'aveva apposta sul documento). Contestava inoltre che il documento falsificato fosse effettivamente "valido per l'espatrio" e richiedeva che ciò fosse specificamente accertato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, richiamando la giurisprudenza secondo cui il possesso di carte d'identità con fotografia di soggetti diversi dagli intestatari integra l'art. 497‑bis c.p. quando il documento è valido per l'espatrio; ha inoltre osservato che grava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che il documento non recava la clausola di validità per l'espatrio. Pur rilevando un errore della Corte territoriale nell'aver fatto riferimento alla cittadinanza del prevenuto (lettone) anziché allo Stato che appariva aver emesso il documento (Bulgaria), ciò non ha mutato l'esito perché entrambi gli Stati appartengono all'UE dal 2007. La Cassazione quindi ha rigettato il ricorso (non dichiarandolo inammissibile) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 497‑bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
La Corte interpreta l'art. 497‑bis nel senso che integra il reato il possesso di una carta d'identità con fotografia di persona diversa dall'intestatario quando il documento è idoneo all'espatrio: in tale ipotesi la falsità riguarda un documento di identificazione avente efficacia internazionale nell'ambito UE.
artt. 477 e 482 cod. pen. (falsità materiale e documentale - dedotta come possibile riqualificazione)
La Corte ritiene che la riqualificazione in base a tali norme poteva essere proposta dal ricorrente ma non risultava sostenuta da allegazioni probatorie sufficienti: se l'offesa si fosse confinata alla mera apposizione della fotografia da parte di un privato, potenzialmente sarebbe ipotizzabile la diversa fattispecie, ma l'esistenza di un documento apparentemente valido per l'espatrio consente l'applicazione dell'art. 497‑bis.
Cass. pen., Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019 (Shala), Rv. 277548
Giurisprudenza citata per affermare che il possesso di carte d'identità con fotografia di soggetti diversi integra l'art. 497‑bis quando la carta è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri UE.
Cass. pen., Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020 (Gigli), Rv. 279473
Giurisprudenza citata per precisare che l'onere di allegare e provare l'assenza della clausola "valida per l'espatrio" grava su chi contesta l'applicabilità dell'art. 497‑bis.
Massime di principio
- Il possesso di una carta d'identità straniera con fotografia di altra persona può integrare l'art. 497‑bis c.p. se il documento risulta valido per l'espatrio; questa condizione è centrale per la configurazione del reato.
- Il soggetto che contesta l'applicabilità dell'art. 497‑bis ha l'onere di allegare e, se del caso, provare l'assenza della clausola "valida per l'espatrio" o altri elementi che rendano il documento non idoneo all'espatrio.
- La cittadinanza del possessore non è l'elemento decisivo: rileva lo Stato che appare aver emesso il documento e la sua efficacia rispetto agli accordi internazionali (es. appartenenza all'UE/area Schengen).
- L'art. 497‑bis non è limitato a contesti terroristici: la lettera della norma e la giurisprudenza non confermano una siffatta restrizione interpretativa.
- Se in concreto la condotta consiste esclusivamente nella mera apposizione di una fotografia da parte di un privato, è possibile valutare ipotesi di reato alternative (es. falsità materiale commessa dal privato), ma la qualificazione finale dipenderà dalla presenza/assenza della clausola di validità per l'espatrio e dalle prove documentali acquisite.
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