Sentenza n. 206/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della comunicazione PG/4321 generata il 14.8.2025 avente ad oggetto l'aggiudicazione di gara - rettifica ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 alla De Vizia Transfer S.p.a. e in allegato la comunicazione post aggiudicazione; - della comunicazione del 14.8.2025 della Città Metropolitana di Sassari (Stazione Appaltante Qualificata) e del Comune di Arzachena (Ente Appaltante) ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'approvazione delle risultanze della gara telematica disponendo l'aggiudicazione della gara telematica all'operatore economico De Vizia Transfer S.p.a.; - della determinazione n. 554 del 14.8.2025 della Città Metropolitana di Sassari - Settore appalti e contratti, provveditorato, sicurezza, protezione dati personali avente ad oggetto la rettifica della Determinazione n. 309/2025 relativa all'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Arzachena (CIG B43E3CE664) ove risulta primo classificato l'operatore economico De Vizia Transfer S.p.a.; - di ogni altro atto di gara ad essa connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusi tutti i Verbali di gara; nonché per la declaratoria di inefficacia: - dell'eventuale contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata: nonché per la condanna: - al subentro ex art. 122 c.p.a. al contratto e, ove questo non sia possibile, al risarcimento per equivalente economico del danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione e atti di gara relativi all'affidamento settennale dei servizi di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Arzachena all'impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, o comunque avrebbe dovuto ricevere punteggi inferiori, per difformità e incompletezze dell'offerta tecnica. In particolare, è stata contestata l'indicazione delle spazzatrici rispetto al numero minimo richiesto dal capitolato; l'omessa o contraddittoria indicazione di mezzi e palmari per il controllo ambientale e la raccolta dei rifiuti abbandonati; l'indicazione di un numero di interventi inferiore al minimo per la raccolta presso il Porto di Cannigione; la mancata previsione espressa di cinque contenitori per la raccolta degli oli esausti; la genericità e non verificabilità di alcune proposte migliorative; l'insufficiente specificazione delle modalità operative dei dodici Centri Ambientali Mobili; l'omissione di servizi e forniture per un valore complessivo indicato in euro 1.266.200,26; nonché una presunta contraddizione tra l'offerta tecnica relativa al parco veicolare green e le giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, e l'omessa considerazione dei costi di ammortamento delle spazzatrici. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che anche la seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa e chiedendo, per tale ragione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. Quanto alle spazzatrici, ha ritenuto che la tabella dei mezzi equivalenti rappresentasse il rapporto tra ore di servizio e ore assicurate, non il numero fisico delle macchine, e che l'impegno generale dell'aggiudicataria a rispettare tutti i requisiti di gara coprisse anche il minimo di tre spazzatrici previsto dal capitolato. Il punteggio attribuito dalla commissione è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica non irragionevole. Per il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati, il riepilogo sintetico dei mezzi e delle attrezzature non è stato considerato contraddittorio rispetto alla descrizione analitica contenuta nell'offerta. L'indicazione di 17 interventi presso il Porto di Cannigione è stata qualificata come errore materiale ictu oculi, correggibile sulla base dell'indicazione di 121 interventi per il periodo spalla, dell'impegno a estendere a tale periodo le modalità dell'alta stagione e di una tabella relativa alla raccolta dell'organico. La mancata indicazione espressa dei contenitori per oli esausti è stata ritenuta coperta dall'impegno generale a rispettare i documenti di gara, anche perché si trattava di un profilo minimale non previsto a pena di esclusione. La censura sulle proposte migliorative è stata dichiarata inammissibile per genericità; le ulteriori omissioni sono state ritenute in parte non specifiche e comunque marginali, apparenti o economicamente assorbibili nelle voci di costi generali, utile, imprevisti e variabili non considerate. La contestazione relativa ai CAM è stata respinta perché l'offerta ne descriveva il dimensionamento e le ore di impiego del personale, senza che fossero indicati concreti elementi di difformità dagli standard minimi. Anche le censure sull'anomalia dell'offerta sono state respinte: il giudizio di anomalia non può essere demolito mediante la contestazione di singoli aspetti, occorrendo dimostrare l'inattendibilità complessiva e sostanziale dell'offerta, non provata nel caso concreto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta.
art. 78 del Capitolato di gara
almeno n. 3 spazzatrici meccanizzate differenti, di nuova fabbricazione, e in funzionamento contemporaneo
Il requisito minimo relativo alle spazzatrici deve essere rispettato nell'esecuzione del servizio, ma la sua verifica è stata effettuata considerando l'offerta nel suo complesso e l'impegno generale dell'operatore a rispettare i documenti di gara.
art. 75 del Capitolato di gara
un accurato servizio di controllo ambientale
La disposizione richiede il controllo della presenza di rifiuti abbandonati e la loro raccolta con personale, mezzi e attrezzature idonei.
art. 72 del Disciplinare di gara
La disposizione stabilisce le frequenze minime del servizio presso il Porto di Cannigione nei periodi di alta stagione, spalla e inverno.
art. 90 del Capitolato speciale di gara
La disposizione stabilisce gli standard minimi di operatività dei Centri Ambientali Mobili.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il criterio di aggiudicazione previsto per la procedura è quello indicato dalla norma e la valutazione dei punteggi tecnici rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in presenza di illogicità o irragionevolezza.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata negli atti di comunicazione dell'aggiudicazione e nelle rettifiche dell'aggiudicazione.
art. 122 c.p.a.
È stato invocato per chiedere il subentro nel contratto, domanda non esaminata per il rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un'offerta tecnica, una tabella riepilogativa sintetica non prevale necessariamente sulla descrizione analitica contenuta nella stessa offerta, quando le due indicazioni siano conciliabili e la prima possa ragionevolmente essere intesa come rinvio alla seconda.
- Un errore materiale contenuto nell'offerta non comporta l'esclusione quando sia ictu oculi individuabile e correggibile sulla base del contenuto complessivo dell'offerta e di indicazioni univoche contenute in altre sue parti.
- L'impegno generale dell'offerente a rispettare integralmente i documenti di gara può assumere rilievo interpretativo per coprire aspetti operativi non specificamente illustrati nell'offerta, purché non incida sulla sostanza dell'offerta né introduca ex post una nuova prestazione o una modifica dell'impegno negoziale.
- Il mancato dettaglio di un elemento minimale dell'offerta non giustifica l'esclusione quando tale elemento non sia richiesto a pena di esclusione, risulti desumibile dall'impegno complessivo dell'operatore e non comprometta la verificabilità o l'attendibilità dell'offerta.
- Il giudizio di anomalia dell'offerta non può essere contestato mediante la critica di singoli costi o componenti economiche isolati; il ricorrente deve dimostrare l'inattendibilità complessiva e sostanziale dell'offerta aggiudicataria.
- Le valutazioni della commissione sui punteggi dell'offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando emergano errori manifesti, illogicità, contraddittorietà o travisamento, non ravvisabili sulla base di contestazioni marginali.
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