Sentenza n. 365/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 3 agosto 2023, non notificata, emessa nel giudizio per l’annullamento del provvedimento del Comune di Lipari, III Settore Sviluppo e Tutela del territorio, V Servizio Illeciti e Sanatoria prot. n. -OMISSIS-, datato 16 ottobre 2014, pervenuto il 18 ottobre 2014 con lettera ordinaria, con il quale il responsabile dell’Area ha rigettato l’istanza di condono edilizio inoltrata ai sensi della l. n. 724/1994 con prot. n. 7310 dell’8 marzo 1995 (pratica n. 5541);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio ex l. n. 724/1994 relativo ad ampliamenti di un complesso turistico-ricettivo realizzati entro 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio. Hanno dedotto: l’erroneità della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 e dell’art. 35 l. n. 47/1985, sostenendo la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono nonostante il vincolo gravante sull’area; la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione della memoria partecipativa; la violazione dell’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 e dell’art. 17 l. n. 765/1967, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità e difetto dei presupposti, sostenendo che l’area fosse ricompresa in un centro abitato o in zona edificabile, che il vincolo non fosse stato recepito dallo strumento urbanistico e che le opere fossero destinate alla diretta fruizione del mare. È stato inoltre dedotto il consolidamento di un affidamento dei privati, per il lungo tempo trascorso, e l’omessa comparazione tra interesse pubblico e privato. Le appellanti hanno richiamato il pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori, il nulla osta della Soprintendenza e del Genio civile, nonché la preesistenza e la destinazione turistico-ricettiva del complesso.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR, pur avendo rilevato l’autonoma impugnazione dell’atto di rigetto del riesame, aveva comunque deciso la controversia nel merito. Il secondo motivo è stato respinto: la presenza di vincoli sull’area e la tipologia degli abusi maggiori escludono ex lege la condonabilità e impediscono la formazione del silenzio-assenso, poiché l’istanza non è idonea ad attivare il modello normativo del titolo tacito quando la condonabilità è radicalmente preclusa. Il Collegio ha inoltre escluso che le opere di una struttura ricettiva rientrino nella nozione di opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare. È stato ribadito che il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia opera anche se l’area risulta di fatto interamente edificata e non consente la sanatoria degli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976; sono ammesse soltanto opere direttamente destinate alla fruizione del mare da parte della collettività e, entro limiti rigorosi, interventi su opere preesistenti. Il terzo motivo è stato respinto perché il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto e aveva dato conto delle controdeduzioni. Il quarto motivo è stato disatteso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, secondo cui il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia valeva anche per i privati sin dal 1976; inoltre, l’edificazione risultava realizzata quando il vincolo era già operativo. È stato ritenuto inconferente il richiamo al parere amministrativo relativo a un impianto di idrotalassopsammoterapia, anche perché il nulla osta della Soprintendenza era subordinato alla destinazione di diretta fruizione del mare e al divieto di mutamento di destinazione. Infine, è stata esclusa la formazione di un affidamento tutelabile in capo ai privati. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 l. n. 724/1994
La disciplina del secondo condono non consente la formazione del silenzio-assenso quando la condonabilità dell’abuso è radicalmente esclusa dalla legge per la tipologia dell’intervento e per la presenza di un vincolo sull’area.
art. 35 l. n. 47/1985, come modificato dall’art. 4 d.l. n. 2/1988, convertito in l. n. 68/1988
Il meccanismo del silenzio-assenso presuppone un’istanza riconducibile al modello normativo; non opera quando l’istanza riguarda un abuso non condonabile ex lege.
art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976
Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976.
La disposizione impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, senza deroghe fondate sulla situazione di fatto dell’area; sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare e interventi limitati su opere preesistenti.
art. 2, comma 3, l. reg. Sicilia n. 15/1991
La norma ha natura interpretativa dell’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 e chiarisce che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia operava anche per i privati sin dall’entrata in vigore della disciplina regionale.
art. 17 l. n. 765/1967
La disposizione è stata invocata dalle appellanti con riferimento alla perimetrazione del centro abitato, ma il giudice ha ritenuto prevalente il vincolo regionale di inedificabilità.
artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto e la considerazione delle controdeduzioni sono sufficienti, nel caso esaminato, a escludere la violazione dell’obbligo di motivazione e partecipazione procedimentale.
art. 15 l. reg. Sicilia n. 19/1994
Richiamato in relazione alla richiesta di certificato di agibilità provvisoria; non incide sulla preclusione al condono derivante dal vincolo di inedificabilità.
art. 3 l. reg. Sicilia n. 34/1996
Richiamato in relazione alla richiesta di agibilità provvisoria; non supera il vincolo regionale né rende condonabili gli abusi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi della parte appellante.
Massime di principio
- La presenza di un vincolo sull’area, anche se qualificabile come assoluto o relativo, impedisce la condonabilità degli abusi maggiori quando la disciplina applicabile esclude ex lege la sanatoria; in tale situazione non può formarsi il silenzio-assenso, perché l’istanza è radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo del titolo tacito.
- Il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 opera entro 150 metri dalla battigia anche nei confronti dei privati sin dal 1976 e preclude la sanatoria degli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976, anche se l’area è già densamente o interamente edificata.
- Nella fascia di 150 metri dalla battigia sono ammissibili soltanto opere strettamente e direttamente destinate alla fruizione del mare da parte della collettività; una struttura ricettiva destinata all’esercizio di attività turistico-alberghiera non rientra, per ciò solo, in tale eccezione.
- La comunicazione del preavviso di rigetto e la considerazione, nel provvedimento finale, delle controdeduzioni dell’interessato escludono la violazione degli obblighi partecipativi e motivazionali dedotti ai sensi degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990.
- Il decorso del tempo, il pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori, la preesistenza dell’edificazione e il rilascio di atti o nulla osta amministrativi non determinano, in presenza di una radicale preclusione legale alla sanatoria, un affidamento tutelabile alla definizione favorevole della domanda di condono.
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