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Sentenza

Sentenza del 18/02/2021 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro (e sanzioni) relativo, tra l'altro, al riconoscimento di debito per € 1.338.321,86. La banca contestava l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale (1%) sul riconoscimento di debito (imposta richiesta € 13.383,00), sostenendo che il riconoscimento fosse una mera dichiarazione di scienza priva di autonomo contenuto patrimoniale e pertanto assoggettato all'imposta fissa ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986; inoltre richiamava il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro per le operazioni soggette a IVA.

La decisione

Il Tribunale tributario provinciale accolse il ricorso limitatamente all'imposta sul riconoscimento di debito. In appello l'Agenzia eccepì contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, ma il Collegio ha confermato il principio espresso nella motivazione: il riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale di scienza e non una dichiarazione di volontà o atto che trasferisca/alteri diritti patrimoniali; pertanto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986. Si è altresì richiamata la modifica di orientamento della Cassazione (sent. n. 481/2018) favorevole all'applicazione della misura fissa. Per la mancata univocità della giurisprudenza le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 - Tariffa, parte I, articolo 3

    Riferita dall'Agenzia come norma che assoggetta agli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti l'imposta in misura proporzionale (1%); tuttavia il Collegio ha ritenuto che il riconoscimento di debito non rientri in questa categoria perché non è una dichiarazione di volontà né comporta modifiche patrimoniali.

  • D.P.R. 131/1986 - Tariffa, parte I, articolo 11

    Applicata dal Collegio: gli atti che sono semplici dichiarazioni di scienza (ricognizioni di debito) sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa, non in proporzione.

  • Codice Civile, articolo 1988

    Richiamato per spiegare l'effetto probatorio della ricognizione di debito: la ricognizione non crea l'obbligazione ma dispensa il creditore dalla prova dell'obbligazione già esistente.

  • Cassazione, sentenza n. 481 dell'11/01/2018

    Giurisprudenza di legittimità che ha mutato l'orientamento favorevole all'applicazione dell'imposta in misura fissa al riconoscimento di debito; il Collegio si è allineato a tale orientamento.

Massime di principio

  • Il 'riconoscimento di debito' inteso come mera dichiarazione di scienza (ammissione dell'esistenza di una obbligazione preesistente senza crearne o modificare una nuova) va generalmente qualificato come atto assoggettabile all'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986.
  • Se l'atto invece produce effetti costitutivi, dispositivi o modificativi della sfera patrimoniale (trasferimento di diritti, costituzione o estinzione di obbligazioni nuove), si applicherà l'imposta proporzionale (art. 3 Tariffa parte I). La qualificazione sostanziale dell'atto è quindi determinante.
  • La sussistenza di IVA sulle operazioni sottostanti può rafforzare l'argomento per l'applicazione dell'imposta fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, se applicabile al caso concreto.
  • In giudizio occorre limitare chiaramente l'impugnazione alle voci contestate: i provvedimenti tributari possono essere annullati solo nella parte dedotta in giudizio; divergenze tra motivazione e dispositivo possono essere oggetto di appello dall'Amministrazione.
  • A causa di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi, le controversie su questa materia possono avere esito incerto: valutare il rischio processuale e la possibilità di compensazione delle spese; citare eventuale giurisprudenza di legittimità recente favorevole (es. Cass. 481/2018) migliora la posizione del contribuente.
  • Per difendere l'applicazione dell'imposta fissa occorre documentare che il riconoscimento non modifica la sfera patrimoniale e richiamare la natura probatoria dell'atto (art. 1988 c.c.); se il titolare dell'atto inserisce elementi dispositivi o pattuizioni accessorie, il rischio di qualificazione proporzionale aumenta.

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