Sentenza n. 5178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Piemonte (Sezione seconda) n. 304/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 304/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 304/2023. Nel corso del giudizio d’appello ha depositato una dichiarazione di rinuncia, rappresentando il venir meno dell’interesse alla decisione poiché la propria posizione debitoria nei confronti di AGEA, oggetto della controversia, era stata definita mediante la procedura conciliativa prevista dall’art. 10-ter d.l. n. 69/2023. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione non rispettava le formalità richieste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., non risultando formalizzata secondo le modalità prescritte né notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene la rinuncia non fosse formalmente perfezionata ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere, anche in assenza delle formalità prescritte, la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. La volontà espressa di rinunciare all’appello e la definizione della posizione debitoria mediante procedura conciliativa sono state considerate elementi univoci del venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della condotta collaborativa dell’appellante e della sua adesione alla procedura conciliativa istituita dalla legge.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la rinuncia agli atti del giudizio deve essere formalizzata mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
La rinuncia agli atti deve rispettare le modalità formali previste dalla disposizione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia deve essere previamente notificata alle altre parti nel termine stabilito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
L’inosservanza delle formalità della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità quando fatti, atti e comportamenti univoci dimostrino il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 10-ter d.l. n. 69/2023
La definizione della posizione debitoria mediante la procedura conciliativa prevista dalla norma è stata considerata un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La mancata osservanza delle formalità previste per la rinuncia agli atti del giudizio non impedisce al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso dimostrino che la decisione non è più utile alla parte.
- La definizione extraprocessuale della situazione sostanziale oggetto del giudizio, unitamente alla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, costituisce elemento univoco per dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il venir meno dell’interesse dipenda dalla condotta collaborativa della parte e dalla sua adesione a una procedura conciliativa istituita dalla legge.
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