Cassazione Civile, Ordinanza n. 21129/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 12 l. 289/2002, riferiti a tasse automobilistiche. La contribuente aveva aderito alla procedura e aveva versato la prima rata, ma non la seconda. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che il pagamento della prima rata bastasse a perfezionare e rendere irrevocabile la sanatoria. In appello l'Ufficio otteneva riforma della decisione: la CTR riteneva invece che la definizione si perfezionasse solo con l'integrale pagamento e, comunque, che la sanatoria non fosse applicabile alle tasse automobilistiche; dichiarava inoltre non esaminabili, per mancata impugnazione incidentale, le ulteriori eccezioni riproposte dalla contribuente. In Cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse integrato la motivazione del provvedimento impugnato valorizzando l'integrale pagamento, circostanza non esplicitata nel diniego; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 346 c.p.c., perché, essendo risultata vittoriosa in primo grado, aveva semplicemente riproposto in appello le questioni assorbite, senza necessità di appello incidentale, e lamentava che la CTR non avesse esaminato le eccezioni di decadenza, legittimo affidamento e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione per cui la definizione agevolata ex art. 12 l. 289/2002 si perfeziona solo con l'integrale pagamento e che l'omesso versamento della seconda rata impedisce il verificarsi della sanatoria; quanto alla censura sulla motivazione del diniego, la ritiene in parte infondata e in parte inammissibile perché la ricorrente non ha trascritto o allegato il prospetto contabile richiamato nel provvedimento, che era necessario per scrutinare la denunciata carenza motivazionale. Accoglie invece, nei limiti indicati, il secondo motivo: la parte pienamente vittoriosa in primo grado non aveva l'onere di proporre appello incidentale per riproporre le questioni rimaste assorbite, ma era sufficiente la loro espressa riproposizione; pertanto la CTR avrebbe dovuto esaminare le eccezioni di decadenza e legittimo affidamento. La sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12 l. 289/2002
"i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora"; "versando contestualmente almeno l'80 per cento"; "Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004"
La definizione agevolata è qualificata come condono clemenziale e si perfeziona solo con l'integrale pagamento dell'importo dovuto; l'omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della sanatoria.
art. 7 l. 212/2000
Il diniego di definizione agevolata deve essere assistito da idonea motivazione; tuttavia, nel caso del condono ex art. 12 l. 289/2002, è sufficiente l'indicazione del difetto dei requisiti e il rinvio al prospetto contabile allegato.
art. 10 l. 212/2000
È stato invocato dalla contribuente come principio di tutela dell'affidamento; la CTR avrebbe dovuto esaminarlo perché questione riproposta e rimasta assorbita.
art. 346 c.p.c.
Le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado, se la parte è vittoriosa, non richiedono appello incidentale ma solo una espressa riproposizione per evitare la presunzione di rinuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per i motivi di ricorso; la Corte precisa che la censura relativa alla mancata pronuncia su questioni assorbite andrebbe più correttamente ricondotta al n. 4 per error in procedendo, senza inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia su questioni ritualmente riproposte integra un error in procedendo.
art. 83 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020
È richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso per effetto della sospensione dei termini processuali.
art. 36 d.l. 23/2020 conv. in l. 40/2020
Rileva, insieme all'art. 83 d.l. 18/2020, ai fini del computo dei termini di impugnazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista da norme di condono di tipo clemenziale si perfeziona solo al ricorrere integrale dei presupposti di legge, incluso il puntuale pagamento di tutte le somme dovute; il mero versamento della prima rata non è sufficiente se la legge prevede anche rate successive.
- Nelle controversie sul diniego di sanatoria, la motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni del rigetto; per specifiche fattispecie agevolative può essere sufficiente il rinvio a un prospetto contabile allegato, ma in sede di legittimità chi deduce la carenza motivazionale deve trascrivere o allegare tale documento se ne fonda la censura.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere domande o eccezioni rimaste assorbite o non esaminate; è sufficiente la loro espressa riproposizione in appello o in cassazione.
- La mancata riproposizione delle questioni assorbite fa operare la presunzione di rinuncia, ma l'espressa riproposizione è idonea a conservarne la devoluzione al giudice di appello.
- Nel processo tributario, le regole dell'art. 346 c.p.c. operano in sostanziale corrispondenza tramite l'art. 56 d.lgs. 546/1992.
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