Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5282/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento resa dal GIP ai sensi dell'art. 444 c.p.p., denunciando principalmente: carenza o genericità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e alla determinazione della pena; omissione della verifica dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; errato bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti e insufficiente motivazione in ordine a confisca e distruzione dei beni sequestrati. I motivi sono formulati richiamando le norme processuali e penali pertinenti (art. 606 c.p.p., artt. 129 e 444 c.p.p., art. 62-bis c.p., art. 448 c.p.p. e altre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. In particolare è richiamata la limitazione di ammissibilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le impugnazioni avverso sentenze di patteggiamento; molti motivi sono stati ritenuti generici e non specificamente allegati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento è stata emessa ai sensi di questa norma; la Corte osserva che la richiesta concordata tra le parti è stata applicata dal GIP e che la possibilità di censura in Cassazione è comunque limitata dalle regole di ammissibilità previste dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p. (cause di proscioglimento)

    I profili relativi alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 non sono liberamente deducibili in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento, quando l'impugnazione non rientra nei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)

    La Corte rammenta che i motivi di cui all'art. 606 devono essere specifici e motivati; i censure generiche o apodittiche sono inammissibili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (limiti di impugnabilità sentenze di patteggiamento)

    Norma centrale nella decisione: limita tassativamente le ragioni di cassazione contro le sentenze di patteggiamento (solo espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del fatto, illegalità della pena o della misura). I ricorsi che esulano da tali motivi sono inammissibili.

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti / recidiva)

    Richiamata nei motivi relativi al bilanciamento delle circostanze; la Corte ha rilevato che contestazioni generiche sul mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti sono inammissibili se non specificamente motivate.

  • art. 111, comma 7, Cost. (motivazione delle sentenze)

    Evocata per sostenere profili di insufficiente motivazione (es. confisca); la Corte osserva tuttavia che la deduzione deve essere specifica e che l'impugnazione resta soggetta ai limiti dell'art. 448 c.p.p. nel processo di patteggiamento.

  • art. 12-sexies legge n. 356/1992

    Richiamata nei motivi relativi a misure ablative/confisca; la Corte richiede allegazioni precise sul pregiudizio subito per consentire il controllo in Cassazione.

  • art. 240 c.p. (confisca)

    Invocata nei motivi di doglianza sulla confisca; la Corte ha ritenuto i motivi generici e privi di specificazione sui beni o sulla forma di ablazione subita, rendendoli inammissibili.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5 (illeciti stupefacenti)

    Usata per la riqualificazione di alcune contestazioni di reato nella sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto contestata in modo specifico la qualificazione in sede di impugnazione in Cassazione.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74, sesto comma (illeciti stupefacenti)

    Analogamente richiamato per la riqualificazione di capi di imputazione applicati in patteggiamento; le censure generiche su tale qualificazione sono state ritenute inammissibili.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifiche art. 448 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare l'introduzione del comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. che ha delimitato le possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono soggette a limiti tassativi (art. 448, comma 2-bis c.p.p.); norme diverse o deduzioni generiche sono spesso inammissibili.
  • Per contestare motivi di diritto (art. 606 c.p.p.) occorre formulare censure specifiche e ben motivate: l'enunciazione generica di vizi di motivazione o di errata applicazione di norme è insufficiente.
  • Se la pena applicata corrisponde alla richiesta concordata tra imputato e PM, è difficile impugnare la misura della pena salvo i casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis (es. illegittimità della pena).
  • Le questioni relative alla confisca o alla distruzione di beni richiedono l'allegazione chiara di quale forma di ablazione si sia subita e su quali beni; senza tale specificazione il motivo è inammissibile.
  • La mera richiamata di provvedimenti precedenti (es. ordinanze cautelari) senza argomentare perché non valgano a escludere una causa di proscioglimento non è sufficiente per ribaltare una sentenza di patteggiamento in Cassazione.
  • Difensori che intendono impugnare una sentenza di patteggiamento devono orientare il ricorso esclusivamente verso i motivi ammessi dalla legge e motivarli con precisione probatoria e giuridica.
  • Quando si ritiene errata la qualificazione giuridica del fatto, è necessario indicare puntualmente le ragioni e gli elementi di fatto/diritto che giustificano la diversa qualificazione; altrimenti la censura sarà considerata generica e inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.