Sentenza del 16/01/2020 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre motivi di impugnazione: (1) censura della tassazione di compensi maturati 2009-2013 per euro 154.662,39 che il ricorrente afferma di non aver mai incassato perché vi aveva rinunciato; contesta l'applicazione della teoria dell'"incasso giuridico" e denuncia violazione di norme del TUIR e dell'art. 53 Cost.; (2) contestazione della qualificazione come restituzione di finanziamenti di somme per complessivi euro 87.326,95 (euro 60.973,45 tramite Carige e euro 26.353,50 bonifico) che l'Ufficio ha invece considerato come somme imponibili, e richiesta di prova che tali somme fossero effettivamente conferimenti/finanziamenti soci; (3) impugnazione della sanzione per omesso versamento IVA riferita a una fattura emessa nel 2013 e incassata nel 2014 (recupero IVA circa euro 17.600), asserendo che l'errore derivava da malfunzionamento del software.
La decisione
La Commissione ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: (1) sui compensi rinunciati ha seguito la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26842/2014 e seguenti) ritenendo che la rinuncia costituisca utilizzazione del credito e comporti tassazione in capo al socio (teoria dell"incasso giuridico"); l'obbligo della società di operare la ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973 è confermato; non sussiste violazione dell'art. 53 Cost.; non è riconosciuta l'agevolazione per incertezza normativa richiama art. 8 d.lgs. 546/1992 perché manca contrasto giurisprudenziale. (2) quanto alle somme qualificate dal ricorrente come restituzione di finanziamenti soci, il contribuente non ha fornito prova idonea (mancano delibere assembleari, contratti di mutuo, tracciabilità bancaria dei versamenti; molti versamenti risultano in contanti), per cui l'accertamento dell'Ufficio resta valido. (3) sulla sanzione IVA la Commissione ha ritenuto che l'errore software non esonera dalle sanzioni: il contribuente non ha dimostrato l'inesistenza di colpa o l'errore inevitabile; pertanto la sanzione è dovuta. Spese di lite a carico del ricorrente; liquidati compensi all'Ufficio per euro 6.500 oltre oneri.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 55 (oggi art. 88) e correlati art. 61 (oggi 94) e art. 66 (oggi 101)
citati nel testo (art. 55 ex art. 88; artt. 61, 66 con richiamo ai nuovi numeri)
La rinuncia del socio a crediti derivanti da lavoro autonomo o compensi costituisce utilizzo del credito a favore della società e determina il conseguimento del reddito in capo al socio anche se non materialmente incassato (teoria dell'incasso giuridico).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25
La società è soggetto sostituto e deve operare la ritenuta fiscale sulle somme che costituiscono imponibile in capo al socio (anche in caso di rinuncia che realizza 'incasso giuridico').
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiesta dal ricorrente in via subordinata per incertezza interpretativa; la Commissione non l'ha accolta perché non sussiste contrasto giurisprudenziale che configuri incertezza utile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Regola la responsabilità per sanzioni tributarie: l'assenza di dolo o colpa deve essere provata dal contribuente; l'errore non colposo è esimente solo se inevitabile. Nel caso di errore software il contribuente non ha dimostrato l'inevitabilità, perciò la sanzione resta applicabile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Prevede esenzione per incertezza normativa oggettiva; la Commissione ha ritenuto che non ricorra in presenza di mancata coincidenza tra interpretazioni amministrative e indicazioni di associazioni di categoria senza contrasti giurisprudenziali rilevanti.
Costituzione, art. 53
La Commissione ha ritenuto che la tassazione della rinuncia non violi il principio di capacità contributiva/uguaglianza: la rinuncia è considerata ottenimento/utilizzo del credito e quindi soggetta a imposizione.
Massime di principio
- La rinuncia del socio a crediti derivanti da compensi o lavoro autonomo può essere considerata 'incasso giuridico' e tassata in capo al socio anche se il corrispettivo non è stato materialmente percepito; la società, se dovuta, deve operare la ritenuta.
- Per contestare che versamenti siano finanziamenti soci (non utili a tassare come reddito), il contribuente ha l'onere probatorio: servono delibere assembleari, contratti/accordi (mutuo), scambi bancari tracciabili e documentazione che dimostri la natura e le condizioni del finanziamento (frutti, scadenze, obbligo di restituzione).
- Gli errori di software che determinano omissioni nelle dichiarazioni non escludono automaticamente le sanzioni tributarie: il contribuente deve dimostrare che l'errore era inevitabile e che ha agito con la diligenza ordinaria; la mera buona fede o l'errore tecnico non sono di per sé esimenti.
- La tutela tramite l'eccezione di incertezza normativa (art. 6 d.lgs. 472/1997 o art. 8 d.lgs. 546/1992) richiede l'esistenza di contrasto giurisprudenziale significativo; divergenze tra prassi amministrativa e documenti di categoria non sono sufficienti.
- In operazioni con la società è essenziale mantenere tracciabilità e documentazione (bonifici dià di tracciabilità, verbali assembleari, contratti) per evitare che erogazioni vengano riclassificate fiscalmente dall'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →