Sentenza n. 2801/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento del 20 ottobre 2022, notificato in data 24 ottobre 2022, Decreto di cui al prot. M_D A934676 CSE2022 -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, ha comunicato il diniego del riconoscimento di causa di servizio e respinto l'istanza di equo indennizzo per l'infermità “ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” (ALL. 1) in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza -OMISSIS- del 27.07.2022 (ALL. 2), nonché del verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale Roma, modello BL/B n. -OMISSIS- datato 26.01.2022 che ha qualificato l'infermità sofferta come “ESITI A CARATTERE NON ESIMENTE DI FRATTURA DI D11” come non ascrivibile a Categoria (ALL. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di rigetto dell'istanza di equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e al verbale medico-legale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità consistente negli esiti non esimenti di una frattura vertebrale D11 e il conseguente diniego dell'equo indennizzo. Ha dedotto eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e travisamento, difetto e insufficienza di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, nonché violazione dell'art. 12 d.P.R. 461/2001. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost. e sviamento. Secondo la prospettazione attorea, l'infortunio verificatosi nel 2015 durante un'esercitazione di salto in lungo avrebbe costituito almeno una concausa efficiente e determinante della patologia rilevata nel 2019, oppure avrebbe determinato un peggioramento della precedente ernia discale L5-S1. L'Amministrazione aveva invece valorizzato il fatto che la frattura D11 era conseguenza di una caduta domestica del 2019, avvenuta quando il militare non era in servizio, e che il trauma del 2015 aveva prodotto soltanto una lombalgia acuta post-traumatica con prognosi di due giorni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato anche il parere del Comitato di verifica da esso formato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo che tale amministrazione fosse legittimata a partecipare al giudizio poiché era stato impugnato anche il parere del Comitato di verifica, atto endoprocedimentale espressamente confluito nella determinazione finale del Ministero della Difesa. Nel merito, il ricorso è stato respinto per infondatezza. Il Collegio ha qualificato il parere del Comitato di verifica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o mancata considerazione di circostanze decisive. Ha rilevato che l'infortunio del 2019 era avvenuto in ambito domestico e fuori dal servizio, circostanza incompatibile con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ha inoltre osservato che, anche ipotizzando che la frattura del 2019 fosse un peggioramento dell'ernia discale già diagnosticata nel 2015, quest'ultima era stata già dichiarata non dipendente da causa di servizio con un decreto non impugnato. In ogni caso, il trauma del 2015 non è stato ritenuto idoneo a costituire concausa della patologia: il ricorrente non aveva allegato specifici episodi di sovraccarico o attività eccezionali ed esorbitanti dai compiti ordinari; l'evento era temporalmente distante dalla patologia del 2019 e aveva prodotto effetti iniziali lievi, documentati dalla prognosi di soli due giorni. Il parere del consulente di parte non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare travisamento o manifesta illogicità, né a superare la valutazione tecnica del Comitato. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate complessivamente in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 461/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto non dimostrati i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo adeguatamente esplicitate le ragioni del diniego e del parere tecnico presupposto.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata ritenuta sussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito fondamento, insieme alla disciplina sulla protezione dei dati sanitari, dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati relativi alla salute nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; può essere censurato soltanto quando risulti privo di motivazione, manifestamente irragionevole, fondato su travisamento dei fatti, adottato in violazione delle regole procedurali o non consideri circostanze di fatto decisive.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di uno specifico legame causale o concausale tra l'infermità e fatti di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto; i generici disagi, stress o fattori di rischio normalmente connessi alla prestazione lavorativa non sono sufficienti.
- Un infortunio verificatosi in ambito domestico e al di fuori dell'orario o del contesto di servizio non può, per le sue sole modalità di tempo e luogo, fondare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
- Quando una patologia è prospettata come peggioramento di una precedente infermità già dichiarata non dipendente da causa di servizio con provvedimento non impugnato, tale precedente valutazione costituisce un elemento ostativo alla successiva pretesa, salvo comunque la dimostrazione di un autonomo e specifico nesso causale o concausale con fatti di servizio.
- La consulenza tecnica di parte, in presenza di una motivata valutazione del Comitato di verifica, non è di per sé sufficiente a dimostrare il travisamento dei fatti o la manifesta illogicità del parere amministrativo.
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