Cassazione Civile, Ordinanza n. 18588/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva irrogata una sanzione per utilizzo anticipato di credito d'imposta, tramite n. 7 modelli F24 in compensazione orizzontale nell'anno 2013. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello della contribuente per genericità dei motivi, rilevando che non erano state contestate in modo autonomamente valutabile le ragioni della decisione di primo grado. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere formulato specifiche censure in appello; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 276, L. 296/2006 e dell'art. 2, comma 2, d.l. 97/2008, assumendo di essersi attenuta alle indicazioni dell'Ufficio (risoluzione n. 34/2010) e che il credito doveva essere ammesso in compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente, pur denunciando la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e un error in procedendo, non ha riportato nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello necessari a verificare la censura, violando il principio di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e comunque non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
L'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la loro mancata riproduzione nel ricorso per cassazione impedisce il controllo della censura di inammissibilità dell'appello per genericità.
art. 360 c.p.c.
È invocato per dedurre la nullità della sentenza in relazione alla violazione delle regole processuali sull'appello.
art. 360 c.p.c.
È invocato per denunciare violazione di legge sostanziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a ottenere un riesame del fatto.
art. 1, comma 276, L. 296/2006
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità della compensazione del credito d'imposta.
art. 2, comma 2, d.l. 97/2008
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina applicabile alla compensazione del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello, così da consentire alla Corte il controllo diretto senza accesso esplorativo agli atti.
- Il principio di autosufficienza opera anche quando si deduca un error in procedendo: il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone comunque che il motivo sia specificamente e adeguatamente formulato.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rivalutare il merito o a proporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda esclusivamente su una ragione processuale, il motivo di cassazione deve confrontarsi con quella ratio decidendi; la censura è inammissibile se attacca solo affermazioni non decisive o obiter dicta.
- L'inosservanza dell'onere di specificità e autosufficienza nel ricorso comporta l'inammissibilità della censura, anche in presenza di doglianze astrattamente riferibili a errori di diritto.
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