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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 133/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Boschetti impugna in Cassazione la sentenza di appello che, riformando in parte il primo grado, lo ha condannato per tentato omicidio e guida in stato di ebbrezza (assolto dall'omissione di soccorso). Denuncia: 1) vizio processuale per utilizzabilità delle sue dichiarazioni spontanee rese il 2/9/2016 alle 18:55, sostenendo di essere già, al momento, "sostanzialmente" indagato e quindi bisognoso delle garanzie difensive; 2) vizio di motivazione e valutazione dei fatti e del dolo: contesta la ricostruzione dei giudici di merito sulla dinamica dell'impatto (tangenziale vs da tergo), sulla distanza fra i mezzi, sulla sovrapponibilità delle risultanze tecniche con la testimonianza di Barile, e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (afferma errore di identificazione del ciclista, neutralità di molte circostanze ritenute invece significative dai giudici e compatibilità della condotta con una responsabilità colposa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione tardiva e, comunque, non decisiva: le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate nei riti a prova contratta (es. giudizio abbreviato) se emerge che sono rese liberamente, e la questione della condizione di "indagato sostanziale" richiederebbe accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e adeguata: la dinamica ricostruita (inversione di marcia, inseguimento, impatto senza frenata e fuga) unitamente alle dichiarazioni del teste Bragantini e alle spontanee di Boschetti consentono di ritenere sussistente il dolo del tentato omicidio, favorito dall'ebbrezza. Il ricorrente non ha evidenziato vizi di motivazione macroscopicamente evidenti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e pagamento della somma a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Disposizione richiamata per la trattazione scritta; la Corte ha disposto la trattazione scritta del ricorso ai sensi di tale norma

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la raccolta delle dichiarazioni alla polizia giudiziaria; la Corte ricorda che le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate nei riti a prova contratta se chiaramente rese liberamente

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi e sulle garanzie difensive; la mancata informazione non impedisce automaticamente l'utilizzo di dichiarazioni spontanee nei riti a prova contratta quando emergono liberamente

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sindacato sulla motivazione in Cassazione; consente il controllo dei vizi di motivazione ma non la riedizione del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti perché non mostrano vizi macroscopici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento della somma a carico della parte che ha proposto il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile senza colpa; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nei riti a prova contratta (es. giudizio abbreviato) se risulta con chiarezza che sono state rese liberamente, anche in assenza di difensore e senza gli avvisi dell'art. 64 c.p.p.
  • La questione della utilizzabilità delle dichiarazioni per illegittimità collegata allo stato di "indagato" della persona deve essere sollevata tempestivamente e talvolta richiede accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito; sollevare tale questione per la prima volta in cassazione può essere inammissibile
  • La Corte di Cassazione non procede a una riedizione del giudizio di merito: il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza percepibili 'ictu oculi'; discrepanze tecniche e valutazioni di attendibilità dei testimoni spettano primariamente al giudice di merito
  • Per integrare il dolo di tentato omicidio in fatti stradali rilevano elementi come inversione di marcia intenzionale, inseguimento, impatto senza frenata, gravità delle lesioni e fuga: la combinazione di tali elementi può giustificare la ricostruzione della volontarietà anche se l'urto è tangenziale
  • La condotta post-evento (es. fuga) e le dichiarazioni del reo possono concorrere a ricostruire la sussistenza del movente e dell'elemento soggettivo del reato, specie se corroborate da testimonianze e riscontri tecnici

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