Sentenza n. 832/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3408/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 6442/2024, pubblicata il 04.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante la condanna del Ministero al pagamento di quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, oltre agli accessori di legge. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha invece richiesto le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali non avrebbe avuto legittimazione ad agire in ottemperanza. Il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento dovuto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Il ricorso era stato notificato dopo la formazione del giudicato, la notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha eseguito nel corso del giudizio la sentenza civile azionata, effettuando il pagamento delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'inottemperanza originaria né il fatto che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: giudicato civile, notifica della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito processuale e dell'assimilabilità del giudizio al processo di esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo necessario per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ritiene tale termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue spontaneamente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato azionato, viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il pagamento sia intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso e risultino originariamente integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza relativa a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della decisione, la sua notifica all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non possono essere oggetto di domanda di ottemperanza proposta dalla parte vittoriosa, che non è legittimata a chiederne l'esecuzione in proprio.
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