Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23173/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per l'anno d'imposta 2008, notificato a una società operante nel settore delle scommesse quale coobbligata in solido del titolare di un centro trasmissione dati. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: che la previsione normativa posta a base dell'accertamento fosse stata dichiarata incostituzionale con effetti caducanti; che mancasse il presupposto territoriale del tributo; che non dovessero applicarsi le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; che la disciplina fosse contraria ai principi del diritto dell'Unione (parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, libertà di prestazione di servizi) e al legittimo affidamento; e, in via subordinata, ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre formulato una proposta di conciliazione giudiziale e ha rinunciato ai motivi sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta. La Corte ha ritenuto non esaminabili, per effetto della rinuncia, i motivi relativi a soggettività e territorialità del tributo; ha rigettato il motivo che invocava la sentenza della Corte costituzionale; ha invece accolto il motivo sulle sanzioni, rilevando che per l'anno 2008 sussisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, in quanto la disciplina interpretativa del 2010 aveva esplicitato una possibile variante di senso di una norma precedentemente ambigua.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo, ha dato atto della rinuncia agli altri motivi e, decidendo nel merito senza rinvio sulle questioni residue, ha accolto il ricorso originario limitatamente alla non debenza delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo punto e il ricorso introduttivo della contribuente è stato accolto solo nella parte concernente l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive

    costituisce il presupposto normativo del tributo oggetto di lite; la sua lettura è stata ricostruita alla luce della disciplina successiva e della giurisprudenza costituzionale e unionale.

  • art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    è la disposizione interpretata nel senso di ricomprendere, per effetto dell'intervento normativo del 2010, anche il bookmaker estero privo di concessione tra i soggetti passivi dell'imposta unica.

  • art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    ha natura di disposizione interpretativa e chiarisce una possibile variante di senso della disciplina previgente; la Corte ne riconosce l'effetto nel senso di esplicitare la soggettività passiva del bookmaker estero, ma al contempo ne valorizza l'idoneità a dimostrare l'obiettiva incertezza normativa per il periodo anteriore.

  • art. 136 Cost.

    richiamato nel motivo relativo agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa.

  • art. 30, comma 1, l. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato nel motivo relativo agli effetti delle sentenze di incostituzionalità.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato nel secondo motivo in tema di presupposto territoriale del tributo.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    richiamati nel secondo motivo per contestare la ricostruzione del rapporto contrattuale e del presupposto territoriale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    prevede l'esimente per obiettiva incertezza normativa; la Corte la ritiene applicabile al caso, limitatamente alle sanzioni, per l'anno d'imposta 2008.

  • art. 56 ss. TFUE

    richiamati nei motivi sulla compatibilità unionale della disciplina, ma non esaminati nel merito per rinuncia parziale e perché le questioni risultano comunque infondate secondo l'orientamento consolidato.

  • art. 267 TFUE

    richiamato in via subordinata per chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel sesto motivo, nel contesto della dedotta violazione del principio di capacità contributiva e uguaglianza.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel sesto motivo in relazione alla dedotta disparità di trattamento.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel sesto motivo in relazione alla capacità contributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro processuale per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la proposta di conciliazione giudiziale, ritenuta non applicabile nel giudizio di cassazione e comunque non accettata dalla controparte.

Massime di principio

  • Quando una disposizione successiva ha natura interpretativa e chiarisce una norma preesistente ambigua, la sua sopravvenienza può escludere la nullità dell'atto impositivo fondato sulla disciplina precedente, ma al tempo stesso può confermare che, fino a quel momento, la disciplina fosse oggettivamente incerta ai fini sanzionatori.
  • L'obiettiva incertezza normativa rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 ricorre quando, all'esito di un corretto percorso ermeneutico, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile; essa è distinta dalla mera ignoranza soggettiva e può emergere da indici quali contrasto interpretativo, mancanza di prassi consolidata, interventi di interpretazione autentica e oscillazioni giurisprudenziali.
  • In materia tributaria, la sanzione non è dovuta se, per il periodo d'imposta considerato, la disciplina era ancora caratterizzata da un'incertezza oggettiva sul soggetto passivo, anche se una successiva norma interpretativa ha poi orientato la lettura del precetto.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione non travolge automaticamente gli atti impositivi già emessi se la pronuncia non incide sulla specifica posizione soggettiva del contribuente o sul diverso profilo sanzionatorio oggetto di censura.
  • La rinuncia parziale ai motivi di ricorso in cassazione comporta il venir meno dell'interesse alla loro decisione; tuttavia il giudice può comunque prendere atto della loro infondatezza ove rilevante per la completezza della motivazione.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione e la richiesta di rinvio pregiudiziale non impongono accoglimento quando la controversia sia già definita da un orientamento consolidato e, soprattutto, quando i motivi siano stati rinunciati o risultino comunque infondati nell'impostazione seguita dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.