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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Jacurso del 30 settembre 2025, che ha espresso il “diniego” in relazione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata per la realizzazione di un aerogeneratore di 999 KW in località “Piano della Croce”, Via Nazionale n. 119 - foglio n. 13 particella n. 26; - della nota del Comune di Jacurso del 26 luglio 2025, che ha espresso il “preavviso di diniego” sulla predetta PAS; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche ignoto;

Giustizia amministrativa202501614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale del 30 settembre 2025 relativo alla PAS per la realizzazione di un aerogeneratore eolico da 999 kW, nonché il precedente preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego relativo alla PAS per l'impianto eolico denominato “Piano della Croce”, deducendo tre ordini di censure. In primo luogo, ha contestato la qualificazione delle due PAS presentate per distinti impianti eolici da 999 kW come artato frazionamento di un unico progetto, sostenendo che gli impianti non fossero localizzati sulla medesima particella, distassero quasi due chilometri e non condividessero infrastrutture o il punto di connessione. In secondo luogo, ha contestato il richiamo comunale a un effetto cumulativo paesaggistico o ambientale derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella zona, lamentando genericità, carenza di motivazione e istruttoria, erroneità, contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento. In terzo luogo, ha negato che la particella interessata dall'impianto “Piano della Croce” fosse gravata da usi civici, rilevando che l'accertamento comunale riguardava soltanto la particella relativa all'altro impianto. Sono state inoltre dedotte violazioni degli artt. 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 29 del d.m. 23 giugno 2016, del paragrafo 11.6 delle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, dell'art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, dell'allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto e delle Linee guida allegate al d.m. 30 marzo 2015.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, disponendo l'annullamento del diniego con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Quanto al primo motivo, ha ritenuto insufficiente a dimostrare l'artato frazionamento il solo fatto che le due iniziative fossero riconducibili alla stessa società e che i progetti fossero sottoscritti dal medesimo professionista. Il medesimo tecnico può infatti predisporre più progetti per la stessa società, soprattutto se della medesima natura e riferiti allo stesso territorio. Nel caso concreto mancavano inoltre due degli elementi sintomatici della riconducibilità a un progetto unitario: la vicinanza fisica qualificata, poiché gli impianti distavano circa 1.990 metri, e la condivisione del punto di connessione o di infrastrutture. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il Comune aveva affermato genericamente l'esistenza di un effetto cumulativo senza indicare gli elementi concreti a sostegno. Ha inoltre evidenziato l'errata sovrapposizione tra impatti cumulativi e artato frazionamento: i primi riguardano gli effetti paesaggistici o ambientali della compresenza di più impianti nella stessa zona, anche di diversi proprietari; il secondo riguarda la parcellizzazione formale di un progetto sostanzialmente unitario per eludere le soglie di potenza e il regime amministrativo applicabile. Quanto al terzo motivo, il TAR ha accertato che dagli atti risultava l'esistenza di usi civici soltanto sulla particella relativa all'altro impianto e non su quella interessata dall'aerogeneratore “Piano della Croce”. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3, 6 e 10-bis l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale; il giudice ha ravvisato, in particolare, un difetto di motivazione e di istruttoria nel diniego.

  • art. 29 d.m. 23 giugno 2016

    Richiamato con riguardo alla disciplina dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e alla contestazione dell'artato frazionamento.

  • paragrafo 11.6 dell'allegato al d.m. 10 settembre 2010

    Richiamato in relazione alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alla corretta individuazione del regime autorizzatorio.

  • art. 19, comma 9, d.lgs. 152/2006

    Richiamato con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla valutazione degli effetti cumulativi.

  • allegato IV alla parte seconda d.lgs. 152/2006

    Richiamato per l'individuazione dei progetti soggetti alla disciplina di VIA o screening.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 190/2024

    l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi

    La norma, nella formulazione originaria richiamata dal giudice, consente di considerare unica una domanda formalmente parcellizzata quando ricorrano gli elementi di cumulo previsti dalla disposizione.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 190/2024, come modificato dal d.lgs. 178/2025

    un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi; la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi

    La qualificazione come progetto unico richiede la compresenza di più interventi relativi alla medesima fonte, localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi; la potenza complessiva rilevante è la somma delle potenze dei singoli interventi.

Massime di principio

  • L'artato frazionamento di progetti relativi a impianti da fonte rinnovabile ricorre quando la pluralità formale degli interventi è funzionale a eludere le soglie di potenza e il conseguente regime amministrativo, con riguardo a progetti relativi alla medesima fonte, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi; la sola identità del soggetto proponente non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi qualificanti.
  • La sottoscrizione di più progetti da parte del medesimo professionista non costituisce, di per sé, elemento idoneo a dimostrare l'artato frazionamento, essendo fisiologico che una società si avvalga dello stesso tecnico per progetti analoghi presentati alla medesima amministrazione.
  • La valutazione degli impatti cumulativi paesaggistici o ambientali è distinta dalla verifica dell'artato frazionamento: la prima riguarda gli effetti della compresenza territoriale di più impianti, anche appartenenti a proprietari diversi; la seconda riguarda l'unitarietà sostanziale di interventi formalmente distinti e la possibile elusione delle soglie normative.
  • Un diniego comunale fondato sull'esistenza di impatti cumulativi deve indicare gli elementi concreti dell'impatto paesaggistico o ambientale e svolgere un'istruttoria adeguata; il mero richiamo generico all'effetto cumulo integra difetto di motivazione e di istruttoria.
  • L'amministrazione non può fondare il diniego di una PAS sull'esistenza di usi civici riferiti a una particella diversa da quella interessata dall'intervento, quando dagli atti non risulti l'assoggettamento a uso civico dell'area oggetto della specifica procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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