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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1369

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato UE per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, sostituendo la direttiva 2010/30/UE. Disciplina gli obblighi di fornitori e distributori, le regole sulle campagne informative e sulla pubblicità, la procedura di riscalaggio delle etichette da A a G, nonché la creazione di una banca dati dei prodotti. Prevede inoltre vigilanza del mercato, procedure di salvaguardia, uso di norme armonizzate e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive.

Quadro UE per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, con regole su etichette, schede informative, banca dati dei prodotti, vigilanza del mercato e riscalaggio delle classi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione, inclusi i prodotti importati di seconda mano al primo ingresso nel mercato UE. Non si applica ai prodotti di seconda mano già presenti sul mercato UE, né ai mezzi di trasporto per persone o merci, inclusi quelli con motore che non cambia posizione durante il funzionamento (ad esempio ascensori, scale mobili e nastri trasportatori). Dal punto di vista territoriale opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; temporalmente si applica dal 1o agosto 2017, con l'articolo 4 sulla banca dati applicabile dal 1o gennaio 2019.

Quadro per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato dell'Unione per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, con l'obiettivo di consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti e ridurre i consumi energetici. La disciplina sostituisce la direttiva 2010/30/UE e si inserisce nel più ampio contesto delle politiche UE su efficienza energetica, mercato interno, clima e innovazione. Il legislatore evidenzia la necessità di un quadro uniforme, aggiornato al progresso tecnologico, capace di evitare confusione per i consumatori e garantire parità di condizioni tra operatori.

Ambito di applicazione e definizioni

L'ambito riguarda i prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano al primo ingresso nel mercato UE. Restano fuori i prodotti di seconda mano già commercializzati nell'Unione e i mezzi di trasporto per persone o merci, inclusi alcuni mezzi fissi come ascensori e scale mobili.

L'articolo 2 definisce in modo puntuale i concetti operativi essenziali: prodotto, gruppo di prodotti, sistema, modello, modello equivalente, fornitore, distributore, vendita a distanza, etichetta, riscalaggio, scheda informativa, documentazione tecnica, banca dati dei prodotti e tolleranza di verifica. Tali definizioni sono centrali per la ripartizione degli obblighi lungo la filiera.

Obblighi dei fornitori

Il fornitore deve assicurare che ogni unità sia corredata gratuitamente da etichetta stampata e scheda informativa del prodotto conformi al regolamento e agli atti delegati applicabili. Gli atti delegati possono consentire che i parametri della scheda siano inseriti nella banca dati, con possibilità per il distributore di ottenere la scheda cartacea su richiesta; può anche essere previsto che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio.

Su richiesta del distributore, il fornitore deve trasmettere etichette e schede informative gratuitamente e rapidamente, comunque entro cinque giorni lavorativi. Deve inoltre garantire la precisione delle informazioni e mantenere documentazione tecnica sufficiente a provarne l'accuratezza.

Particolare rilievo assume la disciplina degli aggiornamenti software o firmware: se l'aggiornamento peggiora i parametri dell'etichetta di efficienza energetica, il fornitore deve ottenere il consenso esplicito del cliente, informarlo sugli effetti dell'aggiornamento e consentirgli di rifiutarlo senza perdite di funzionalità evitabili per un periodo coerente con il ciclo di vita medio del prodotto. È altresì vietato immettere sul mercato prodotti progettati per alterare automaticamente, in condizioni di prova, le prestazioni del modello al fine di ottenere valori più favorevoli.

Obblighi dei distributori e regole per la vendita a distanza

Il distributore deve esporre in modo visibile l'etichetta, anche nelle vendite a distanza online, e mettere la scheda informativa a disposizione dei clienti su richiesta, anche in formato fisico presso il punto vendita. Se non dispone dell'etichetta o della scheda, deve richiederle al fornitore; per la scheda informativa può anche stamparla o scaricarla dalla banca dati, ove disponibile.

Per la vendita a distanza e per le comunicazioni commerciali, la disciplina impone che la classe energetica e la gamma di classi siano richiamate nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale. Ciò serve a garantire che il consumatore possa confrontare i prodotti anche in assenza di esposizione fisica dell'etichetta.

Divieti di confusione e protezione della credibilità dell'etichetta

Il regolamento vieta l'uso di etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano ingannare o confondere i clienti sul consumo di energia o di altre risorse. Sono vietate anche le etichette di imitazione per prodotti non disciplinati dagli atti delegati e, per i prodotti non connessi all'energia, le etichette che imitano il sistema UE. Restano tuttavia salve le etichette previste dal diritto dell'Unione, come quelle sui pneumatici, nonché strumenti volontari come Energy Star UE ed Ecolabel UE, che non sono considerati ingannevoli.

Banca dati dei prodotti

La banca dati dei prodotti è uno degli elementi più innovativi del regolamento. La Commissione deve crearla e mantenerla, articolandola in una parte pubblica, una parte relativa alla conformità e un portale online di accesso. La banca dati non sostituisce le responsabilità di vigilanza del mercato degli Stati membri.

La parte pubblica deve contenere le informazioni principali del prodotto: dati identificativi del fornitore, identificativo del modello, etichetta elettronica, classe energetica e altri parametri indicati in etichetta, nonché i parametri della scheda informativa. La parte conformità, accessibile solo alle autorità di vigilanza e alla Commissione, include l'identificativo dei modelli equivalenti e la documentazione tecnica selezionata.

I criteri funzionali impongono riduzione degli oneri amministrativi, facilità d'uso, assenza di registrazioni duplicate, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali. La Commissione può adottare atti di esecuzione per i dettagli operativi. L'obiettivo pratico è duplice: facilitare il controllo pubblico e fornire ai consumatori uno strumento digitale per confrontare rapidamente i prodotti, anche tramite formati aperti e riferimenti elettronici come il codice QR.

Rischio, vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia

Il regolamento richiama il regime generale di vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità nazionali, quando ritengano che un prodotto presenti un rischio per interessi pubblici come ambiente e consumatori, devono valutarlo e, se non conforme, richiedere misure correttive, ritiro o richiamo. Se il problema non è circoscritto a un solo Stato membro, la questione va notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

Se la non conformità persiste, l'autorità nazionale può adottare misure provvisorie di divieto o limitazione della commercializzazione. In caso di contestazione, si attiva la procedura di salvaguardia dell'Unione: la Commissione consulta lo Stato membro e l'operatore, valuta la misura e decide con atto di esecuzione se sia giustificata. Se la misura è giustificata, tutti gli Stati membri devono adottare misure analoghe per il prodotto non conforme; se non è giustificata, lo Stato membro che l'ha adottata deve revocarla.

Riscalaggio delle etichette

Il regolamento disciplina in modo dettagliato il riscalaggio, cioè l'aggiornamento della scala delle etichette per evitare che il sistema perda efficacia quando molti prodotti si concentrano nelle classi più alte. La Commissione deve introdurre o riscalare le etichette in modo da mantenere una scala comprensibile, preferibilmente da A a G. Quando l'evoluzione tecnologica lo consente, il riscalaggio può avvenire nuovamente; la Commissione deve riesaminare l'etichetta quando il 30% dei modelli venduti è in classe A oppure il 50% è nelle classi A e B, purché vi sia ulteriore margine di progresso tecnologico.

Per alcuni gruppi di prodotti già disciplinati da atti precedenti, il regolamento fissa scadenze specifiche per il nuovo riscalaggio; per gli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda, il processo è più graduale. Il meccanismo comprende studi preparatori, tempistiche di applicazione delle nuove etichette, regole per i prodotti in stock e termini precisi per la sostituzione delle etichette nei punti vendita e online. In alcuni casi le classi non più utilizzabili per effetto delle misure di ecodesign devono essere riportate in grigio.

Atti delegati, norme armonizzate e forum consultivo

La Commissione riceve il potere di adottare atti delegati per definire i requisiti specifici di etichettatura dei singoli gruppi di prodotti. Tali atti possono riguardare la grafica dell'etichetta, l'eventuale inclusione di informazioni supplementari, la vendita a distanza, i mezzi elettronici, i metodi di misurazione e calcolo, le tolleranze di verifica, i riferimenti elettronici e il contenuto della documentazione tecnica.

L'adozione degli atti delegati è subordinata a criteri di selezione dei gruppi di prodotti, tra cui potenziale di risparmio energetico, differenziazione delle prestazioni e assenza di effetti negativi su costo, accessibilità e funzionalità. La Commissione deve consultare esperti degli Stati membri e un forum consultivo che riunisce industria, PMI, artigiani, consumatori, sindacati, importatori, distributori e organizzazioni ambientali. Le norme armonizzate pubblicate in Gazzetta ufficiale determinano presunzione di conformità ai requisiti di misurazione e calcolo.

Piano di lavoro, valutazione e abrogazione della direttiva precedente

La Commissione deve adottare un piano di lavoro a lungo termine, pubblico e periodicamente aggiornato, con elenco indicativo dei gruppi di prodotti prioritari e programmi di revisione e riscalaggio. Deve riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 2 agosto 2025 deve inoltre valutare l'attuazione del regolamento e presentare una relazione sull'efficacia dello strumento, considerando effetti su imprese, consumi, emissioni, vigilanza del mercato e costi della banca dati.

La direttiva 2010/30/UE è abrogata dal 1o agosto 2017, con una serie di disposizioni transitorie che preservano la validità degli atti delegati esistenti fino alla loro sostituzione e mantengono alcuni obblighi documentali per i modelli immessi sul mercato prima di tale data. Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con applicazione generale dal 1o agosto 2017 e con l'articolo 4 operativo dal 1o gennaio 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e esclusioni

L'articolo 1 istituisce un quadro per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio. Il regolamento mira a fornire informazioni uniformi su efficienza energetica, consumo di energia e altre risorse, oltre a informazioni supplementari, per orientare la scelta dei clienti verso prodotti più efficienti. Restano esclusi i prodotti di seconda mano, salvo quelli importati da un paese terzo, e i mezzi di trasporto per persone o merci.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 contiene le nozioni chiave: prodotto connesso all'energia, gruppo di prodotti, sistema, modello, modello equivalente, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, mandatario, importatore, distributore, fornitore, vendita a distanza, cliente, efficienza energetica, norma armonizzata, etichetta, riscalaggio, etichetta riscalata, scheda informativa del prodotto, documentazione tecnica, informazioni supplementari, banca dati dei prodotti e tolleranza ammessa ai fini della verifica.

Obblighi generali dei fornitori

L'articolo 3 impone al fornitore di corredare ogni singola unità di prodotto immessa sul mercato, gratuitamente, con etichetta stampata accurata e scheda informativa del prodotto, salvo che l'atto delegato consenta di indicare i parametri della scheda nella banca dati dei prodotti. Il fornitore deve fornire al distributore etichette e schede informative gratuitamente e rapidamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, garantire la precisione delle informazioni e la relativa documentazione tecnica. È inoltre richiesto il consenso esplicito del cliente per aggiornamenti software o firmware che peggiorino i parametri dell'etichetta, con informativa sull'obiettivo dell'aggiornamento e possibilità di rifiuto per un periodo commisurato al ciclo di vita medio. È vietato immettere sul mercato prodotti progettati per alterare automaticamente le prestazioni in prova.

Banca dati dei prodotti: obblighi di registrazione e conservazione

L'articolo 4 disciplina l'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti. Dal 1o gennaio 2019, prima dell'immissione sul mercato di un'unità di un nuovo modello disciplinato da atto delegato, il fornitore deve registrare i dati dell'allegato I nella parte pubblica e nella parte conformità. Per i modelli immessi tra il 1o agosto 2017 e il 1o gennaio 2019, la registrazione va effettuata entro il 30 giugno 2019; fino ad allora, la documentazione tecnica va resa disponibile per ispezione entro dieci giorni. I modelli immessi prima del 1o agosto 2017 possono essere registrati facoltativamente. Se il prodotto subisce modifiche rilevanti per etichetta o scheda informativa, è considerato nuovo modello. Le informazioni della parte conformità vanno conservate per 15 anni dopo l'ultima immissione sul mercato, salvo periodo più breve previsto in casi opportuni; i dati della parte pubblica non sono cancellati. È prevista un'esclusione per alcuni insiemi di apparecchi di riscaldamento, quando la fornitura delle etichette è di esclusiva responsabilità dei distributori.

Obblighi dei distributori

L'articolo 5 impone al distributore di esporre visibilmente, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta del fornitore e di mettere a disposizione la scheda informativa su richiesta, anche in formato fisico. Se non dispone dell'etichetta o della scheda, deve richiederle al fornitore; per la scheda può anche stamparla o scaricarla dalla banca dati dei prodotti, se disponibile.

Obblighi comuni su pubblicità e divieti di imitazione

L'articolo 6 obbliga fornitori e distributori a indicare classe energetica e gamma di classi nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e a correggere senza indugio le non conformità. È vietato fornire o esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi che possano confondere i clienti, nonché etichette che imitino quelle del regolamento o degli atti delegati per i prodotti non disciplinati. Per i prodotti non connessi all'energia non possono essere esposte etichette imitanti.

Obblighi degli Stati membri, incentivi e sanzioni

L'articolo 7 vieta agli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti conformi. Se prevedono incentivi per un prodotto disciplinato da atto delegato, tali incentivi devono riferirsi alle due classi più elevate di una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate nell'atto delegato. Gli Stati membri devono promuovere campagne informative e fissare norme sanzionatorie e meccanismi esecutivi effettivi, proporzionati e dissuasivi; le norme già notificate conformi all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE si considerano conformi anche a questo regolamento.

Vigilanza del mercato e cooperazione

L'articolo 8 richiama l'applicazione degli articoli 16-29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ai prodotti disciplinati. La Commissione deve favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. I programmi nazionali di vigilanza devono includere azioni specifiche per l'effettiva applicazione del regolamento. Le autorità di vigilanza possono rivalersi sul fornitore per i costi di ispezione documentale e di prove fisiche in caso di non conformità.

Procedura nazionale per prodotti che presentano rischi

L'articolo 9 disciplina la procedura quando un'autorità nazionale ritenga che un prodotto presenti un rischio per interessi pubblici, inclusi ambiente e tutela dei consumatori. L'autorità valuta il prodotto e, se rileva non conformità, chiede misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole. Se il caso non è circoscritto al territorio nazionale, devono essere informate Commissione e altri Stati membri. In assenza di misure adeguate, l'autorità adotta misure provvisorie di divieto, limitazione, ritiro o richiamo. Le misure si estendono a tutte le unità del modello non conforme e ai modelli equivalenti, salvo prova di conformità.

Procedura di salvaguardia dell'Unione

L'articolo 10 prevede che, in caso di obiezioni a una misura nazionale o di dubbio della Commissione sulla sua compatibilità con il diritto UE, la Commissione consulti lo Stato membro e l'operatore economico e decida con atto di esecuzione se la misura sia giustificata. Se la misura è giustificata, gli Stati membri devono far ritirare dal mercato i prodotti non conformi; se non lo è, lo Stato membro revoca la misura. Se la non conformità deriva da carenze nelle norme armonizzate, si applica la procedura del regolamento (UE) n. 1025/2012. Le misure si estendono a tutte le unità del modello e ai modelli equivalenti, salvo prova di conformità.

Introduzione e riscalaggio delle etichette

L'articolo 11 disciplina la sostituzione e l'aggiornamento delle etichette. La Commissione deve introdurre o riscalare etichette, assicurando una scala omogenea da A a G e, se necessario, classi in numero inferiore o classi grigie non più utilizzabili per effetto di misure di ecodesign. Per gruppi di prodotti già etichettati, il riscalaggio iniziale deve portare a una scala A-G; per alcune categorie la scadenza è differita, in particolare per gli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda. Sono fissati criteri quantitativi per il successivo riscalaggio: 30% dei modelli venduti nella classe A oppure 50% nelle classi A e B, con aspettativa di ulteriore evoluzione tecnologica. Sono previsti studi preparatori, obiettivi temporali di almeno dieci anni prima che la classe A si saturi e obblighi specifici di transizione per fornitori e distributori, inclusi periodi di quattro mesi, sostituzione entro 14 giorni lavorativi e, in taluni casi, vendita per massimo nove mesi con etichetta non riscalata. L'articolo disciplina anche il trattamento delle etichette stampigliate sull'imballaggio.

Banca dati dei prodotti

L'articolo 12 istituisce una banca dati dei prodotti con parte pubblica, parte conformità e portale online. La banca dati serve ad assistere le autorità di vigilanza, informare il pubblico su prodotti, etichette e schede informative e fornire alla Commissione dati aggiornati per il riesame delle etichette. La parte pubblica contiene le informazioni rese pubbliche e deve essere facilmente consultabile; la parte conformità è accessibile solo ad autorità e Commissione e include documentazione tecnica selezionata. Sono stabiliti criteri di minimizzazione dell'onere amministrativo, sicurezza, protezione dei dati personali, tracciabilità e diritti di accesso. La Commissione adotta atti di esecuzione per i dettagli operativi.

Norme armonizzate e presunzione di conformità

L'articolo 13 prevede che, dopo l'adozione di un atto delegato con requisiti di etichettatura, la Commissione pubblichi i riferimenti alle norme armonizzate pertinenti. L'applicazione di tali norme genera presunzione di conformità ai requisiti di misurazione e calcolo. Le norme devono simulare il più possibile condizioni reali d'uso e rimanere affidabili, accurate e riproducibili, tenendo conto anche dei costi per le PMI.

Forum consultivo e consultazione dei clienti

L'articolo 14 impone alla Commissione di garantire una partecipazione equilibrata di Stati membri e portatori di interesse tramite un forum consultivo, che comprende industria, PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, associazioni ambientaliste e consumatori. Quando opportuno, la Commissione testa grafica e contenuto delle etichette su gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione.

Piano di lavoro della Commissione

L'articolo 15 impone alla Commissione di adottare, previa consultazione del forum consultivo, un piano di lavoro a lungo termine reso pubblico, con elenco indicativo dei gruppi di prodotti prioritari e dei programmi di revisione e riscalaggio. Il piano è aggiornato periodicamente, può essere combinato con quello della direttiva 2009/125/CE, è riesaminato ogni tre anni e la Commissione riferisce annualmente a Parlamento europeo e Consiglio.

Atti delegati: criteri e contenuto

L'articolo 16 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per fissare requisiti dettagliati di etichettatura per specifici gruppi di prodotti. I gruppi devono presentare potenziale rilevante di risparmio energetico, differenze significative di prestazione tra modelli equivalenti, assenza di effetti negativi rilevanti su accessibilità economica, costo del ciclo di vita e funzionalità. Gli atti delegati definiscono, tra l'altro, il gruppo di prodotti, la grafica e il contenuto dell'etichetta, eventuali informazioni supplementari e risorse, i riferimenti per prodotti energetici intelligenti, le modalità di esposizione, i mezzi elettronici, la vendita a distanza, il contenuto della scheda e della documentazione tecnica, le tolleranze di verifica, i criteri di pubblicità, i metodi di misura e calcolo, eventuali differenze climatiche e il periodo di conservazione dei dati nella banca dati.

Delega, revoca e opposizione

L'articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per sei anni dal 1o agosto 2017, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. Prima dell'adozione degli atti, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati membri. Gli atti delegati entrano in vigore solo se Parlamento e Consiglio non formulano obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L'articolo 18 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato della direttiva 2009/125/CE, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Valutazione del regolamento

L'articolo 19 impone alla Commissione una valutazione dell'attuazione del regolamento entro il 2 agosto 2025 e la presentazione di una relazione a Parlamento e Consiglio. La relazione deve esaminare l'efficacia del regolamento e degli atti delegati e di esecuzione nell'aiutare i clienti a scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto degli effetti sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas serra, della vigilanza del mercato e dei costi della banca dati.

Abrogazione della direttiva 2010/30/UE e regime transitorio

L'articolo 20 abroga la direttiva 2010/30/UE dal 1o agosto 2017 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato II. Per i modelli immessi sul mercato o messi in servizio prima del 1o agosto 2017, la documentazione tecnica elettronica deve essere conservata per cinque anni dall'ultima unità fabbricata, su richiesta delle autorità o della Commissione entro dieci giorni. Gli atti delegati previgenti restano in vigore finché non siano sostituiti o abrogati da atti delegati adottati ai sensi del nuovo regolamento; per alcuni gruppi di prodotti la vecchia classificazione può continuare ad applicarsi fino all'efficacia delle nuove etichette riscalate.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1o agosto 2017. L'articolo 4 sulla banca dati dei prodotti si applica dal 1o gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticamercato internovigilanza del mercatoprotezione dei consumatori

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