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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1199

Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

Normativa europea32017R1199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una modifica mirata al quadro del FESR per agevolare il sostegno agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. Consente di istituire, all’interno di un programma operativo, un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95% per interventi di ricostruzione. Prevede inoltre una deroga sulla data di ammissibilità delle spese, rendendole ammissibili dalla data dell’evento calamitoso, anche con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014.

Modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per consentire un asse prioritario separato del FESR destinato alla ricostruzione dopo catastrofi naturali, con cofinanziamento fino al 95%.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi operativi nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei, limitatamente al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e, in particolare, alle operazioni selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali come definite dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Riguarda le operazioni di ricostruzione finanziate nell’ambito di una priorità d’investimento FESR, con un tetto massimo di stanziamento pari al 5% dello stanziamento totale FESR di uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020. La disposizione sull’ammissibilità delle spese si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2014; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il sostegno post-catastrofe tramite FESR

Il regolamento interviene sul quadro generale dei fondi strutturali e d’investimento europei per introdurre una misura specifica a favore degli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. La ratio è quella di consentire un sostegno più rapido e flessibile per interventi di ricostruzione, attraverso un asse prioritario dedicato nel programma operativo e con un’intensità di aiuto più elevata rispetto a quella ordinaria.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce disposizioni comuni sui fondi strutturali e d’investimento europei, incluso il FESR. I considerando chiariscono che l’intervento è pensato per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, consentendo di finanziare la ricostruzione con un cofinanziamento fino al 95% e con una disciplina più favorevole sull’ammissibilità delle spese.

Ambito materiale e operazioni finanziabili

La modifica riguarda esclusivamente il FESR e la programmazione 2014-2020. Nell’ambito di un programma operativo può essere istituito un asse prioritario separato destinato a operazioni selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali, come definite dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002. Le operazioni devono essere volte alla ricostruzione e devono rientrare in una priorità d’investimento del FESR.

Intensità del sostegno e limite di spesa

Per l’asse prioritario separato è previsto un tasso di cofinanziamento fino al 95%. Tuttavia, il volume complessivo delle risorse destinate a tali operazioni non può superare il 5% dello stanziamento totale del FESR attribuito a uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

Regime di ammissibilità delle spese

La disposizione introduce una deroga all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013: le spese sostenute per le operazioni incluse nell’asse prioritario separato sono ammissibili dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale. La scelta normativa mira a coprire anche le misure adottate subito dopo l’evento, prima della formale modifica del programma operativo.

Gestione delle domande di pagamento già presentate

Se le spese relative alle operazioni interessate sono state già inserite in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione prima dell’istituzione dell’asse prioritario separato, lo Stato membro deve effettuare gli adeguamenti necessari nella domanda successiva e, se del caso, nei conti successivi, una volta adottata la modifica del programma.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo entrato in vigore nel 2017, l’articolo 1 si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2014, garantendo la copertura delle spese ammissibili sin dall’inizio del periodo di programmazione pertinente.

Disposizioni principali

Asse prioritario separato per le catastrofi naturali

All’articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è aggiunto un paragrafo 8 che consente, nell’ambito di un programma operativo, l’istituzione di un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95%.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni devono essere selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002; devono essere finalizzate alla ricostruzione; e devono essere finanziate nell’ambito di una priorità d’investimento del FESR.

Limite finanziario

L’importo stanziato per le operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario separato non può superare il 5% dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

Ammissibilità retroattiva delle spese

In deroga all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese per le operazioni di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Adeguamento delle domande di pagamento

Se le spese relative a tali operazioni sono state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell’istituzione dell’asse prioritario separato, lo Stato membro deve procedere agli adeguamenti necessari della domanda successiva e, se del caso, dei conti successivi, dopo l’adozione della modifica del programma.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 1° gennaio 2014.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e d'investimento europeipolitica di coesionesviluppo regionalegestione delle catastrofi naturali

Testo integrale

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