Cassazione Penale, Sentenza n. 39394/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 7/7/2022 che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 7/7/2017 (divenuta irrevocabile il 5/12/2017). Le censure, articolate in otto motivi, denunciavano violazioni procedurali della fase di cognizione: (i) irritualità/illegittimità del rinvio a giudizio; (ii) celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato senza acquisizione del suo consenso; (iii) notifica irregolare del decreto che dispone il giudizio (mancata notifica presso l'istituto penitenziario di Arad); (iv)-(vii) omissione o carenze nella traduzione degli atti e delle udienze; (viii) errori e irregolarità nell'avviso di deposito della sentenza e nei dati identificativi notificati al difensore. In sostanza, si chiedeva la non esecutività della sentenza per nullità/formalità vizianti il giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto che le censure proposte riguardavano nullità e vizi della fase di cognizione non sindacabili con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato. Dovevano, se idonee, essere proposte mediante la specifica richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; l'istanza in esecuzione non poteva essere riqualificata come tale. È stata confermata l'ordinanza di rigetto del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma procedurale sulla motivazione e sui mezzi di impugnazione: applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso (art. 606, comma 3) e per inquadrare i motivi dedotti (comma 1).
art. 670 c.p.p.
Regola l'incidente di esecuzione; la Corte afferma che le nullità assolute o insanabili della fase di cognizione non sono deducibili in sede di incidente di esecuzione dopo il giudicato.
art. 629-bis c.p.p.
Strumento processuale idoneo per chiedere la rescissione del giudicato per inattesa o incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ritiene che alcune censure dovessero essere esperite con tale rimedio e non con l'incidente di esecuzione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Prevede la riqualificazione delle istanze solo in casi determinati; la Corte sottolinea l'eterogeneità di funzione tra incidente di esecuzione e rescissione, escludendo la riqualificazione dell'istanza esecutiva in richiesta di rescissione.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente per inammissibilità dell'impugnazione.
art. 169 c.p.p.
Riferita dal giudice dell'esecuzione per sostenere che, in caso di imputato all'estero (anche se detenuto), la notifica possa essere effettuata al difensore se non è stato eletto domicilio.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi in rapporto al giusto processo; la Corte valuta le doglianze processuali alla luce della loro rilevabilità in sede esecutiva e della possibilità di altri rimedi.
Massime di principio
- Le nullità e i vizi della fase di cognizione che incidono sul diritto di difesa, una volta intervenuto il giudicato, non sono normalmente deducibili con l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.); vanno valutati i rimedi straordinari, in particolare la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), quando ricorra l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
- Un'istanza proposta in sede esecutiva non può essere automaticamente riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato: i rimedi hanno natura e funzione diverse e richiedono procedure e presupposti specifici (art. 568 c.p.p.).
- Errori formali negli avvisi o nei dati identificativi della sentenza non sono necessariamente idonei a compromettere il diritto di difesa se il difensore ha comunque avuto conoscenza del contenuto del provvedimento (es. allegazione della sentenza), salvo che sia dimostrata la concreta pregiudiziale incapacità di difesa.
- Questioni relative alla traduzione degli atti o alla notifica al luogo di detenzione devono essere valutate rispetto alla effettiva lesione del diritto di difesa e, dopo il giudicato, sono normalmente da far valere con gli strumenti che consentono di rescindere il giudicato quando sussista incolpevole ignoranza del procedimento.
- Prima di proporre un incidente di esecuzione per ottenere la non esecutività di una sentenza irrevocabile, è opportuno verificare la tempestività e l'ammissibilità del rimedio: molte censure processuali maturano in sede di cognizione e, se non proposte nei termini opportuni, diventano precluse o richiedono rimedi straordinari.
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