Sentenza n. 614/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ancona, passata in giudicato e regolarmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici individuati nella decisione. Deduceva l'integrale mancata esecuzione del giudicato e chiedeva il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il titolo non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per completare l'esecuzione, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'amministrazione non contesta specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- L'amministrazione che, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, non abbia eseguito il giudicato deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.
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