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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00216/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che l'ha ritenuta responsabile del reato di rapina impropria pluriaggravata. Deduce vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, oltre a omessa considerazione delle difese, sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente valorizzato le fonti di prova e trascurato elementi difensivi ritenuti decisivi. Viene inoltre contestata la ricostruzione dell'entità della somma sottratta, richiamando atti delle indagini preliminari che, tuttavia, non risultano acquisiti al fascicolo dibattimentale né utilizzati per contestazioni rituali. In via ulteriore, la difesa lamenta la mancata revoca delle prove ammesse, deducendo una pretesa lesione del diritto di difendersi provando; la Corte osserva però che tale nullità avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente e che, in ogni caso, non è stata indicata l'essenzialità del contributo dei testi difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura sulla revoca tacita delle prove era tardiva e comunque non supportata dalla dimostrazione della decisività dei mezzi istruttori dedotti. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    la revoca delle prove ammesse, se non giustificata dalla loro superfluità, incide sul diritto della parte di difendersi provando e può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 6, comma 3, lett. d), CEDU

    è richiamato quale parametro convenzionale del principio di parità delle armi nella formazione della prova.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    è richiamato come fondamento costituzionale del principio del contraddittorio tra le parti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, miri soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali, senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune fonti di prova e non su altre, purché dia conto in modo non illogico delle ragioni del proprio convincimento.
  • La doglianza relativa alla revoca delle prove ammesse è soggetta a tempestiva eccezione in sede di conclusioni; in difetto, la nullità a regime intermedio resta sanata.
  • Per configurare una lesione del diritto alla prova difensiva non basta dedurre genericamente la mancata ammissione o revoca dei testi: occorre indicare in modo specifico l'essenzialità del contributo conoscitivo che quei mezzi avrebbero apportato al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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