Cassazione Civile, Ordinanza n. 29890/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di alcune cartelle. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile per asserito difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che l’atto di gravame consistesse in una mera riproduzione della sentenza di primo grado e di precedenti giurisprudenziali, senza una critica specifica ai capi della decisione impugnata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello conteneva il richiamo delle difese già svolte in primo grado e una critica, seppur basata su giurisprudenza richiamata, ai punti decisionali devoluti al giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’orientamento della CTR e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, l’onere di specificità dell’impugnazione è soddisfatto anche quando l’Amministrazione riproponga in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché il dissenso rispetto alla decisione impugnata emerga dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, in termini inequivoci. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello nonostante l’atto contenesse la riproposizione delle ragioni difensive e il richiamo a pronunce giurisprudenziali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, purché dall’atto di appello, letto nel suo complesso, risultino in modo inequivoco le ragioni di censura
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge processuale per l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello
art. 342 c.p.c.
richiamato come termine di raffronto: l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è norma speciale rispetto al regime generale dell’appello civile
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non è inammissibile per difetto di specificità quando l’appellante riproponga le argomentazioni già svolte in primo grado, se dal complesso dell’atto emergono chiaramente le ragioni di dissenso dalla sentenza impugnata.
- L’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, quale norma speciale, non richiede formule sacramentali né una critica necessariamente nuova rispetto al primo grado, essendo sufficiente che il gravame consenta di individuare con precisione i capi contestati e le censure mosse.
- La valutazione della specificità dei motivi di appello deve essere compiuta sul contenuto complessivo dell’atto, non su una lettura formalistica o atomistica delle singole espressioni utilizzate.
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