Cassazione Penale, Ordinanza n. 12597/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello, oltre che generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato già condannato in appello per il suo contributo concorsuale in una rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sia sulla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze erano sostanzialmente ripetitive di quelle già proposte in appello, già disattese con motivazione priva di vizi logici, e comunque formulate in modo generico, senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata e senza specifiche censure scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello né in censure generiche prive di specifico confronto con la motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre, senza autonoma critica, le stesse doglianze già formulate in appello e già motivate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico o meramente assertivo: occorre un confronto puntuale con la sentenza impugnata e l'indicazione specifica dei passaggi ritenuti illogici o erronei.
- Quando la motivazione della decisione di merito dia conto in modo coerente del contributo concorsuale dell'imputato e della congruità della pena, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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