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Direttiva 2006/13

Direttiva 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006 , che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi introducendo livelli massimi specifici non solo per le diossine, ma anche per la somma di diossine e PCB diossina-simili. Essa trasferisce inoltre nell’allegato II della direttiva 2002/32/CE i livelli d’azione, per favorire l’individuazione delle fonti di contaminazione e la loro riduzione. La misura si fonda sul progresso delle conoscenze scientifiche e su un approccio di precauzione lungo l’intera catena alimentare, con un periodo transitorio e un successivo riesame dei livelli.

Modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi e sui livelli d’azione per diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai mangimi e ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali rientranti nella direttiva 2002/32/CE, con particolare riferimento a materie prime, oli, grassi animali, prodotti ittici, idrolisati proteici di pesce, additivi, premiscele e mangimi composti. Incide sugli operatori della filiera mangimistica e sulle autorità competenti degli Stati membri incaricate del controllo e del recepimento; riguarda altresì, indirettamente, gli animali da produzione alimentare, gli animali da compagnia, gli animali da pelliccia e, per specifiche previsioni, gli animali da zoo e da circo. La direttiva opera nell’ambito del SEE e modifica solo gli allegati della direttiva 2002/32/CE senza introdurre un regime autonomo di commercializzazione.

Modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE per diossine e PCB diossina-simili

La direttiva 2006/13/CE della Commissione interviene sulla disciplina delle sostanze indesiderabili nei mangimi alla luce dei nuovi dati scientifici sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili. Il testo si muove in un’ottica di tutela della salute animale e umana lungo l’intera catena alimentare, assumendo che la contaminazione dei prodotti di origine animale dipenda in larga misura dalla contaminazione dei mangimi.

Finalità e contesto scientifico

I considerando richiamano il parere del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 30 maggio 2001, che aveva fissato una TWI pari a 14 pg OMS-TEQ/kg di peso corporeo, evidenziando che una parte significativa della popolazione europea può superare tale dose con la dieta. Viene altresì richiamato il parere dello SCAN del 6 novembre 2000, che individua nelle farine e negli oli di pesce, nonché nei grassi animali, le principali fonti di contaminazione nei mangimi. La direttiva recepisce quindi l’esigenza di un approccio integrato e proattivo, non limitato alla sola diossina ma esteso anche ai PCB diossina-simili.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti destinati all’alimentazione degli animali soggetti alla direttiva 2002/32/CE, con particolare attenzione a:

  • componenti vegetali e oli vegetali;
  • materie prime di origine minerale;
  • grassi animali;
  • prodotti di animali terrestri, latte, derivati e uova;
  • olio di pesce, pesce, altri animali acquatici e loro sottoprodotti;
  • idrolisati proteici di pesce;
  • additivi, premiscele e mangimi composti.

Sono inoltre considerate categorie specifiche quali mangimi per pesci, per animali da compagnia e, nei richiami dell’allegato, per animali da pelliccia, da zoo e da circo.

Struttura dell’intervento normativo

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE. La scelta è coerente con la natura della direttiva, che non sostituisce integralmente il regime precedente ma ne aggiorna i parametri tecnici e di controllo.

Nuovi livelli massimi: diossine

L’allegato sostituisce il punto 27 bis dell’allegato I e introduce limiti massimi espressi in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg con riferimento a mangimi al 12% di umidità. I limiti variano in funzione della matrice:

  • 0,75 per componenti vegetali esclusi oli e sottoprodotti;
  • 0,75 per oli vegetali e sottoprodotti;
  • 1,0 per materie prime minerali;
  • 2,0 per grasso animale, compresi grassi del latte e delle uova;
  • 0,75 per altri prodotti di animali terrestri, latte, derivati e uova;
  • 6,0 per olio di pesce;
  • 1,25 per pesce e altri animali acquatici, con esclusioni specifiche;
  • 2,25 per idrolisati proteici di pesce con oltre il 20% di grasso;
  • 0,75 per taluni additivi leganti e antiagglomeranti;
  • 1,0 per additivi del gruppo dei composti di oligoelementi;
  • 1,0 per premiscele;
  • 0,75 per mangimi composti, esclusi quelli per animali da pelliccia, da compagnia e per pesci;
  • 2,25 per mangimi per pesci e per animali da compagnia.

Nuovi livelli massimi: somma di diossine e PCB diossina-simili

Il nuovo punto 27 ter dell’allegato I introduce il parametro complessivo che somma PCDD, PCDF e PCB diossina-simili, espressi in ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. I limiti sono più elevati rispetto a quelli delle sole diossine e comprendono, tra gli altri:

  • 1,25 per componenti vegetali esclusi oli e sottoprodotti;
  • 1,5 per oli vegetali e per materie prime minerali;
  • 3,0 per grassi animali;
  • 1,25 per altri prodotti di animali terrestri, latte, derivati e uova;
  • 24,0 per olio di pesce;
  • 4,5 per pesce e altri animali acquatici;
  • 11,0 per idrolisati proteici di pesce con oltre il 20% di grasso;
  • 1,5 per leganti e antiagglomeranti, composti di oligoelementi, premiscele e mangimi composti ordinari;
  • 7,0 per mangimi per pesci e per animali da compagnia.

I valori sono fondati sugli OMS-TEF del 1997 e sulle concentrazioni upper bound.

Livelli d’azione e obblighi conseguenti

L’allegato II, sostituito integralmente, introduce livelli d’azione distinti per:

  • diossine (PCDD/F);
  • PCB diossina-simili.

Le soglie d’azione sono fissate per ciascuna categoria di mangime e, in linea generale, sono inferiori ai livelli massimi. Il superamento del livello d’azione non comporta automaticamente non conformità, ma richiede l’individuazione della fonte di contaminazione e, ove possibile, l’adozione di misure per ridurla o eliminarla. Per alcuni materiali ittici la direttiva ammette che un’indagine sulla fonte possa non essere necessaria in ogni caso, ma impone la registrazione delle informazioni rilevanti quando il livello d’azione sia superato.

Periodo transitorio e riesame futuro

La direttiva prevede un periodo transitorio durante il quale continua ad applicarsi il limite separato per le diossine, in parallelo al nuovo limite complessivo per diossine e PCB diossina-simili. È inoltre previsto che, entro il 31 dicembre 2008, la Commissione riveda sia i livelli massimi sia i livelli d’azione, valutando la possibilità di ridurli sensibilmente sulla base delle possibilità tecniche di decontaminazione e delle conoscenze di monitoraggio disponibili.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono conformarsi entro il 4 novembre 2006. Il recepimento richiede l’adozione di misure legislative, regolamentari e amministrative, la comunicazione alla Commissione del testo e della tavola di concordanza, nonché il rinvio espresso alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, come tipico delle direttive UE.

Profili pratici per i professionisti

Per operatori, consulenti e autorità, il testo è rilevante perché:

  • aggiorna i limiti di conformità dei mangimi su base tossicologica armonizzata;
  • richiede attenzione alla distinzione tra diossine e somma di diossine/PCB diossina-simili;
  • rafforza gli obblighi di controllo, tracciabilità e investigazione delle fonti di contaminazione;
  • incide in modo particolare sui prodotti ittici, sugli oli e grassi, sugli additivi e sulle premiscele.

La direttiva, in definitiva, rappresenta un tassello tecnico di rafforzamento del sistema UE di prevenzione della contaminazione lungo la filiera mangimistica, con riflessi immediati sui controlli ufficiali e sulle procedure di autocontrollo degli operatori.

Disposizioni principali

Oggetto e modifica della direttiva 2002/32/CE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2006/13/CE. L’intervento normativo riguarda in particolare l’introduzione di limiti per le diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

Recepimento nazionale

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 4 novembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Il paragrafo 2 impone inoltre la trasmissione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Nuovi livelli massimi per le diossine (allegato I)

L’allegato sostituisce il punto 27 bis dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE e fissa livelli massimi, espressi in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg con umidità al 12%, per diverse categorie di mangimi e materie prime. I valori sono differenziati per componenti vegetali, oli vegetali, materie prime minerali, grassi animali, prodotti di origine animale terrestre, olio di pesce, prodotti ittici, idrolisati proteici di pesce, additivi, premiscele e mangimi composti; per talune categorie sono previste soglie specifiche anche per mangimi per pesci e per animali da compagnia.

Nuovi livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili (allegato I)

Sempre nell’allegato I viene inserito il punto 27 ter, che stabilisce livelli massimi per la somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili, espressi in ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg con umidità al 12%, per le medesime categorie di prodotti. I limiti sono più elevati rispetto a quelli delle sole diossine e riflettono l’inclusione dei PCB diossina-simili nella valutazione del rischio.

Livelli d’azione e obblighi di indagine (allegato II)

L’allegato II sostituito introduce livelli d’azione separati per le diossine e per i PCB diossina-simili, con soglie inferiori ai livelli massimi. In caso di superamento, l’operatore e/o l’autorità competente devono individuare la fonte di contaminazione e adottare, ove possibile, misure appropriate per ridurla o eliminarla; per alcuni prodotti ittici è previsto soprattutto l’obbligo di registrare le informazioni rilevanti (periodo di campionamento, origine geografica, specie, ecc.) in vista di future misure di gestione del rischio.

Periodo transitorio e riesame dei livelli

I considerando prevedono che, per un periodo di transizione, continuino ad applicarsi i livelli massimi separati per le diossine (PCDD/F) accanto ai nuovi limiti sulla somma di diossine e PCB diossina-simili. È inoltre previsto un riesame entro il 31 dicembre 2008 sia dei livelli massimi sia dei livelli d’azione, al fine di valutare un’eventuale significativa riduzione dei valori e l’eventuale abbandono del limite separato per le sole diossine.

Approccio tecnico-analitico e uniformità dei controlli

La direttiva richiama l’esigenza di un’interpretazione uniforme dei risultati analitici in tutta la Comunità e collega l’applicazione dei limiti alle regole di determinazione analitica già previste dalla direttiva 2002/70/CE, compresa la logica della non conformità quando il risultato, tenuto conto dell’incertezza di misura, supera quasi certamente il livello massimo. Gli allegati richiamano inoltre l’uso degli OMS-TEF del 1997 e delle concentrazioni upper bound.

Estensione dei limiti agli additivi e alle premiscele

La direttiva estende espressamente i limiti massimi agli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ai leganti e antiagglomeranti e alle premiscele, prendendo atto dei livelli riscontrati e della necessità di prevenire l’ingresso di contaminanti nella catena mangimistica.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarecontaminantisalute animalecontrolli ufficiali

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