Direttiva 2006/15
Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/15/CE della Commissione definisce un secondo elenco di valori limite indicativi comunitari di esposizione professionale per varie sostanze chimiche, in attuazione della direttiva 98/24/CE. Gli Stati membri devono stabilire valori nazionali corrispondenti, tenendo conto dei valori europei, ma conservano margini di scelta sulla natura giuridica e sulle modalità di attuazione. La direttiva aggiorna inoltre gli elenchi contenuti nelle direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, sopprimendo alcune sostanze ormai riesaminate o sostituite.
Secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per agenti chimici ai sensi della direttiva 98/24/CE e modifica degli elenchi delle direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono fissare a livello nazionale valori limite dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario. Riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, con particolare riferimento alle sostanze indicate nell’allegato e alle modifiche degli allegati delle direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per agenti chimici
La direttiva 2006/15/CE aggiorna il quadro europeo dei valori limite indicativi di esposizione professionale per le sostanze chimiche, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici durante il lavoro. Il provvedimento si fonda sui più recenti dati scientifici e sull’attività del comitato SCOEL, con l’obiettivo di orientare gli Stati membri nella determinazione dei limiti nazionali e nel costante aggiornamento della prevenzione dei rischi.
Finalità e natura dei valori limite indicativi
I considerando chiariscono che i valori limite indicativi di esposizione professionale (VLIEP) sono obiettivi europei di natura sanitaria, non vincolanti, e servono a fissare soglie al di sotto delle quali non sono previste conseguenze dannose per la salute. Essi devono inoltre tenere conto della disponibilità di tecniche di misurazione e costituiscono uno strumento importante per consentire ai datori di lavoro di valutare e gestire i rischi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 98/24/CE.
Ruolo degli Stati membri e margine di discrezionalità
Gli Stati membri restano tenuti a fissare limiti nazionali per gli agenti chimici elencati nell’allegato, considerando i valori comunitari. La direttiva lascia però un margine di discrezionalità quanto alla natura del limite nazionale, che può essere determinata in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali. In questo senso, la direttiva impone un obbligo di risultato, ma non uniforma integralmente la forma del recepimento.
Aggiornamento degli elenchi e revisione delle sostanze
La direttiva interviene in modo puntuale sugli elenchi preesistenti. In base alla valutazione scientifica svolta dal comitato SCOEL su 33 sostanze, 17 sostanze già presenti nell’allegato della direttiva 91/322/CEE vengono cancellate da tale allegato perché per esse sono stati ora definiti nuovi valori nella presente direttiva o perché i valori precedenti devono essere sostituiti; 10 sostanze restano invece nell’allegato della direttiva 91/322/CEE. Inoltre, la direttiva contiene 16 sostanze per le quali sono stati raccomandati nuovi VLIEP. Il monoclorobenzene, già inserito nella direttiva 2000/39/CE, viene riesaminato e trasferito nel nuovo elenco, con eliminazione del relativo riferimento dall’allegato di quella direttiva.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato riporta i valori limite indicativi per numerose sostanze, con indicazione dei limiti medi ponderati su 8 ore, dei limiti di breve durata ove previsti, delle unità di misura in mg/m3 e ppm e, per alcune sostanze, della notazione "epidermide", che segnala la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. Tra le sostanze figurano, a titolo esemplificativo, nicotina, metanolo, acetonitrile, toluene, monoclorobenzene, cloro, bromo, fosfina e altre sostanze chimiche di uso industriale.
Obblighi di recepimento e termini
Gli Stati membri devono adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, nonché assicurare che gli atti nazionali riportino un riferimento alla direttiva o ne siano corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Essa costituisce, secondo i considerando, un passo concreto verso la dimensione sociale del mercato interno, in coerenza con il quadro generale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Disposizioni principali
Definizione del secondo elenco di valori limite indicativi
L’articolo 1 stabilisce, nell’ambito della direttiva 98/24/CE, un secondo elenco di valori limite indicativi comunitari dell’esposizione professionale per gli agenti chimici riportati nell’allegato. I valori sono non vincolanti e fondati su criteri sanitari e sugli studi scientifici più recenti, tenendo conto delle tecniche di misurazione disponibili.
Obbligo per gli Stati membri di fissare valori nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di fissare valori limite nazionali dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario. I considerando precisano che la natura del valore nazionale può essere determinata secondo la legislazione e le prassi nazionali.
Modifiche alle direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE
L’articolo 3 dispone la soppressione, nell’allegato della direttiva 91/322/CEE, dei riferimenti a nicotina, acido formico, metanolo, acetonitrile, nitrobenzene, resorcinolo, dietilammina, diossido di carbonio, acido ossalico, cianammide, pentaossido di difosforo, pentasolfuro di difosforo, bromo, pentacloruro di fosforo, piretro, bario (composti solubili come Ba), argento (composti solubili come Ag) e dei relativi valori limite indicativi. Lo stesso articolo elimina dall’allegato della direttiva 2000/39/CE il riferimento al clorobenzene.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento. Il paragrafo 2 prevede inoltre la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni di diritto interno adottate sulle materie disciplinate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
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