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direttiva

Direttiva 2006/4

Direttiva 2006/4/CE della Commissione, del 26 gennaio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di carbofuran previsti dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, sulla base di una revisione del rischio per i consumatori e delle prassi comunitarie di valutazione tossicologica. Introduce valori specifici per cereali, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, spesso coincidenti con il limite inferiore di determinazione analitica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 luglio 2006 e applicarle dalla stessa data.

Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per fissare nuovi limiti massimi di residui di carbofuran in cereali e prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la direttiva nel proprio ordinamento, e incide sui limiti massimi di residui (LMR) di carbofuran nei cereali e in taluni prodotti di origine vegetale, inclusi ortofrutticoli, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Restano rilevanti le esclusioni/precisazioni implicite negli allegati, ove per molte matrici il limite è fissato al limite inferiore di determinazione analitica; il testo richiama inoltre i prodotti per i quali non vi siano impieghi autorizzati o dati sufficienti.

Limiti massimi di residui di carbofuran in cereali e prodotti vegetali

La direttiva 2006/4/CE della Commissione interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) di carbofuran nei prodotti alimentari di origine vegetale. L'intervento è motivato dalla revisione periodica dei LMR, dalla valutazione dell'esposizione dei consumatori e dalla necessità di assicurare che i residui non comportino un'esposizione tossicologicamente inaccettabile.

Contesto e criteri di fissazione degli LMR

La Commissione ricorda che i limiti di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie a garantire una protezione efficace delle colture, applicate in modo da ottenere il livello di residui più basso ragionevolmente conseguibile dal punto di vista tossicologico e ambientale. I LMR comunitari rappresentano il valore massimo prevedibile nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole.

La direttiva precisa che i LMR vengono riesaminati e modificati alla luce di nuovi dati e nuove informazioni. In particolare, essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando:

  • gli impieghi autorizzati non producono residui rilevabili;
  • non vi sono impieghi autorizzati;
  • gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono suffragati da dati sufficienti;
  • gli impieghi nei paesi terzi che possono determinare residui nei prodotti destinati al mercato comunitario non sono suffragati da dati sufficienti.

Valutazione sanitaria e consultazioni

La Commissione afferma di aver riesaminato l'esposizione cronica e a breve termine dei consumatori, tenendo conto degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e di aver valutato, ove necessario, anche l'esposizione acuta per singoli prodotti. Conclude che i nuovi livelli proposti non determinano esposizioni inaccettabili e non provocano effetti tossici acuti ai livelli fissati.

È inoltre precisato che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e che le osservazioni ricevute sono state considerate.

Modifiche agli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE

Per i cereali, l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato prevedendo per il carbofuran, espresso come somma di carbofuran e 3-idrossicarbofuran, un LMR pari a 0,02 mg/kg. Tale valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica.

Per i prodotti di origine vegetale di cui alla direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è sostituito nelle righe riferite al carbofuran con i seguenti valori principali:

  • 0,3 mg/kg per gli agrumi;
  • 0,02 mg/kg per frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia, ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi, legumi freschi, legumi da granella, patate;
  • 0,1 mg/kg per i semi oleosi;
  • 0,05 mg/kg per il tè e per il luppolo.

Per numerose sottocategorie, il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica, circostanza espressamente indicata con la nota *(1).

Obblighi degli Stati membri e trasposizione

La direttiva, in quanto atto di armonizzazione settoriale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 27 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tabella di concordanza;
  • assicurare che le disposizioni di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per operatori del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti, la direttiva impone un aggiornamento dei controlli di conformità sui prodotti interessati, con particolare attenzione alla filiera di approvvigionamento e alla documentazione tecnica relativa ai residui di carbofuran. I valori fissati incidono sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e sui sistemi di autocontrollo e verifica analitica, specie nei casi in cui il limite è pari al limite di determinazione analitica.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 86/362/CEE (cereali)

L'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato per quanto riguarda il carbofuran: il nuovo LMR per i cereali è fissato a 0,02 mg/kg, espresso come somma di carbofuran e 3-idrossicarbofuran. Il valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica.

Modifica della direttiva 90/642/CEE (prodotti vegetali)

L'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è sostituito nelle righe relative al carbofuran. Sono fissati LMR differenziati: 0,3 mg/kg per gli agrumi; 0,02 mg/kg per molte altre categorie, tra cui frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia, ortaggi, legumi freschi, legumi da granella, patate, tè e luppolo; 0,1 mg/kg per i semi oleosi; 0,05 mg/kg per tè e luppolo. Per molte voci il limite corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica.

Base scientifica e valutazione del rischio

La Commissione richiama la revisione periodica degli LMR e la valutazione dell'esposizione cronica e acuta dei consumatori, effettuata secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS/GEMS-Food. Si afferma che i nuovi LMR proposti non determinano un'esposizione inaccettabile né effetti tossici acuti ai livelli fissati.

Consultazione internazionale e motivazione

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. La modifica degli allegati è ritenuta necessaria alla luce delle nuove informazioni e delle revisioni richieste da diversi Stati membri.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 27 luglio 2006 e applicarle a decorrere dal 27 luglio 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni, una tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentaresicurezza alimentareresidui di antiparassitarisalute dei consumatoricommercio internazionale

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