Direttiva 2006/4
Direttiva 2006/4/CE della Commissione, del 26 gennaio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di carbofuran previsti dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, sulla base di una revisione del rischio per i consumatori e delle prassi comunitarie di valutazione tossicologica. Introduce valori specifici per cereali, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, spesso coincidenti con il limite inferiore di determinazione analitica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 luglio 2006 e applicarle dalla stessa data.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per fissare nuovi limiti massimi di residui di carbofuran in cereali e prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la direttiva nel proprio ordinamento, e incide sui limiti massimi di residui (LMR) di carbofuran nei cereali e in taluni prodotti di origine vegetale, inclusi ortofrutticoli, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Restano rilevanti le esclusioni/precisazioni implicite negli allegati, ove per molte matrici il limite è fissato al limite inferiore di determinazione analitica; il testo richiama inoltre i prodotti per i quali non vi siano impieghi autorizzati o dati sufficienti.
Limiti massimi di residui di carbofuran in cereali e prodotti vegetali
La direttiva 2006/4/CE della Commissione interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) di carbofuran nei prodotti alimentari di origine vegetale. L'intervento è motivato dalla revisione periodica dei LMR, dalla valutazione dell'esposizione dei consumatori e dalla necessità di assicurare che i residui non comportino un'esposizione tossicologicamente inaccettabile.
Contesto e criteri di fissazione degli LMR
La Commissione ricorda che i limiti di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie a garantire una protezione efficace delle colture, applicate in modo da ottenere il livello di residui più basso ragionevolmente conseguibile dal punto di vista tossicologico e ambientale. I LMR comunitari rappresentano il valore massimo prevedibile nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole.
La direttiva precisa che i LMR vengono riesaminati e modificati alla luce di nuovi dati e nuove informazioni. In particolare, essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando:
- gli impieghi autorizzati non producono residui rilevabili;
- non vi sono impieghi autorizzati;
- gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono suffragati da dati sufficienti;
- gli impieghi nei paesi terzi che possono determinare residui nei prodotti destinati al mercato comunitario non sono suffragati da dati sufficienti.
Valutazione sanitaria e consultazioni
La Commissione afferma di aver riesaminato l'esposizione cronica e a breve termine dei consumatori, tenendo conto degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e di aver valutato, ove necessario, anche l'esposizione acuta per singoli prodotti. Conclude che i nuovi livelli proposti non determinano esposizioni inaccettabili e non provocano effetti tossici acuti ai livelli fissati.
È inoltre precisato che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e che le osservazioni ricevute sono state considerate.
Modifiche agli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE
Per i cereali, l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato prevedendo per il carbofuran, espresso come somma di carbofuran e 3-idrossicarbofuran, un LMR pari a 0,02 mg/kg. Tale valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica.
Per i prodotti di origine vegetale di cui alla direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è sostituito nelle righe riferite al carbofuran con i seguenti valori principali:
- 0,3 mg/kg per gli agrumi;
- 0,02 mg/kg per frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia, ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi, legumi freschi, legumi da granella, patate;
- 0,1 mg/kg per i semi oleosi;
- 0,05 mg/kg per il tè e per il luppolo.
Per numerose sottocategorie, il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica, circostanza espressamente indicata con la nota *(1).
Obblighi degli Stati membri e trasposizione
La direttiva, in quanto atto di armonizzazione settoriale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 27 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tabella di concordanza;
- assicurare che le disposizioni di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per operatori del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti, la direttiva impone un aggiornamento dei controlli di conformità sui prodotti interessati, con particolare attenzione alla filiera di approvvigionamento e alla documentazione tecnica relativa ai residui di carbofuran. I valori fissati incidono sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e sui sistemi di autocontrollo e verifica analitica, specie nei casi in cui il limite è pari al limite di determinazione analitica.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 86/362/CEE (cereali)
L'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato per quanto riguarda il carbofuran: il nuovo LMR per i cereali è fissato a 0,02 mg/kg, espresso come somma di carbofuran e 3-idrossicarbofuran. Il valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica della direttiva 90/642/CEE (prodotti vegetali)
L'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è sostituito nelle righe relative al carbofuran. Sono fissati LMR differenziati: 0,3 mg/kg per gli agrumi; 0,02 mg/kg per molte altre categorie, tra cui frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia, ortaggi, legumi freschi, legumi da granella, patate, tè e luppolo; 0,1 mg/kg per i semi oleosi; 0,05 mg/kg per tè e luppolo. Per molte voci il limite corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica.
Base scientifica e valutazione del rischio
La Commissione richiama la revisione periodica degli LMR e la valutazione dell'esposizione cronica e acuta dei consumatori, effettuata secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS/GEMS-Food. Si afferma che i nuovi LMR proposti non determinano un'esposizione inaccettabile né effetti tossici acuti ai livelli fissati.
Consultazione internazionale e motivazione
I partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. La modifica degli allegati è ritenuta necessaria alla luce delle nuove informazioni e delle revisioni richieste da diversi Stati membri.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 27 luglio 2006 e applicarle a decorrere dal 27 luglio 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni, una tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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