Direttiva 2006/17
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2006 , che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce prescrizioni tecniche dettagliate di attuazione della direttiva quadro 2004/23/CE per garantire qualità e sicurezza nella donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani. Il testo disciplina in modo analitico la selezione dei donatori, gli esami di laboratorio, le procedure di prelievo, l'etichettatura, la tracciabilità e il ricevimento presso gli istituti dei tessuti. Per le cellule riproduttive introduce regole specifiche, con un regime più leggero per la donazione tra partner destinata all'impiego diretto. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità soprattutto nell'organizzazione amministrativa del recepimento e nell'eventuale autorizzazione della distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule.
Prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, l'etichettatura, il trasporto e il ricevimento di tessuti e cellule umani, con particolare attenzione alle cellule riproduttive.
Ambito di applicazione
Si applica ai tessuti e alle cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo nella Comunità/Unione, compresi quelli utilizzati come materie prime per la produzione di medicinali, nonché alle cellule riproduttive. Restano fuori dall'obbligo generale di alcune prescrizioni la donazione da parte del partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto; per tale ipotesi la direttiva prevede una disciplina meno rigorosa. Le norme vincolano gli Stati membri quanto al risultato e devono essere recepite nell'ordinamento nazionale entro il 1o novembre 2006.
Prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani
La direttiva 2006/17/CE della Commissione dà attuazione alla direttiva 2004/23/CE fissando prescrizioni tecniche dettagliate per elevare e uniformare il livello di qualità e sicurezza nella filiera dei tessuti e delle cellule umani destinati all'applicazione sull'uomo. I considerando richiamano la necessità di prevenire la trasmissione di malattie, di ridurre i rischi mediante selezione dei donatori e controlli adeguati, e di tener conto delle peculiarità delle cellule riproduttive, delle fonti scientifiche internazionali e dei principi della Carta dei diritti fondamentali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, inclusi quelli impiegati come materie prime per medicinali derivati da tessuti e cellule umani. Persegue l'obiettivo di prevenire la trasmissione di agenti infettivi e altri rischi sanitari, assicurando un livello equivalente di qualità e sicurezza in tutta l'Unione. Le cellule riproduttive ricevono una disciplina specifica, in ragione della loro particolare natura e dei connessi profili di rischio.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 introduce definizioni operative che incidono sull'applicazione di tutte le prescrizioni successive. Tra le principali:
- "cellule riproduttive": tutti i tessuti e le cellule destinati alla riproduzione assistita;
- "donazione da parte di un partner": donazione di cellule riproduttive tra un uomo e una donna che dichiarano di avere rapporti fisici;
- "impiego diretto": utilizzo delle cellule donate senza conservazione;
- "tracciabilità": possibilità di seguire tessuti o cellule in tutte le fasi fino alla distribuzione o allo smaltimento, con individuazione del donatore, dell'istituto dei tessuti e dei soggetti coinvolti nella lavorazione e nel trapianto;
- "organismo di approvvigionamento": struttura sanitaria o altro organismo nel quale avviene il prelievo, anche se non accreditato come istituto dei tessuti.
Prescrizioni per l'approvvigionamento di tessuti e cellule
L'articolo 2 stabilisce che, salvo la donazione da parte del partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto, l'approvvigionamento può essere accreditato, riconosciuto, autorizzato o soggetto a licenza solo se rispetta una serie di condizioni minime. Il prelievo deve essere eseguito da personale formato, secondo programmi predisposti da équipe specializzate o da istituti dei tessuti autorizzati.
La norma richiede inoltre accordi scritti tra l'istituto dei tessuti o l'organismo di approvvigionamento e il personale responsabile della selezione dei donatori quando non appartenga alla stessa struttura. Tali accordi devono riguardare sia le procedure per garantire il rispetto dei criteri di selezione sia il tipo di tessuti, cellule e campioni da prelevare e i protocolli da seguire.
Devono essere predisposte POS per:
- identificazione del donatore;
- verifica dell'assenso o autorizzazione del donatore o della famiglia;
- valutazione dei criteri di selezione di cui all'articolo 3;
- valutazione degli esami di laboratorio di cui all'articolo 4;
- approvvigionamento, imballaggio, etichettatura e trasporto fino alla destinazione finale.
Il prelievo deve avvenire in strutture adeguate e con procedure atte a ridurre il rischio di contaminazione. I materiali e le attrezzature devono rispettare le specifiche tecniche dell'allegato IV, sezione 1.3, con utilizzo di strumenti e dispositivi qualificati e sterili. Il prelievo da donatori vivi deve svolgersi in un contesto idoneo alla tutela della salute, della sicurezza e dei dati personali. Per i donatori deceduti, ove pertinente, devono essere disponibili personale e attrezzature per la ricomposizione del corpo, da completare efficacemente.
L'articolo 2 impone anche l'attribuzione di un codice identificativo unico al donatore e ai tessuti/cellule donati, con registrazione dei codici e dei dati pertinenti. La documentazione del donatore deve essere conservata secondo l'allegato IV, punto 1.4.
Criteri di selezione dei donatori
L'articolo 3 rinvia agli allegati per i criteri di selezione:
- allegato I per i donatori di tessuti e cellule, esclusi i donatori di cellule riproduttive;
- allegato III per i donatori di cellule riproduttive.
L'impianto generale è basato su una valutazione del rischio: i criteri di esclusione si fondano su esami fisici, anamnesi medica e comportamentale, test biologici, autopsie, ove previste, e altri esami pertinenti. Gli allegati prevedono numerose cause di esclusione per i donatori deceduti, tra cui causa di morte sconosciuta, malattie a eziologia ignota, precedenti di malattie maligne, rischio di prioni, infezioni sistemiche non controllate, rischio di trasmissione di HIV, epatite B, epatite C e HTLV, malattie autoimmuni croniche, fattori di rischio legati a viaggi o esposizioni, segni fisici di malattia trasmissibile, esposizione a sostanze tossiche trasmissibili, vaccinazioni recenti con virus vivi attenuati e xenotrapianti.
Per i donatori vivi sono previste regole ulteriori. Per i donatori autologhi, se i tessuti o le cellule sono destinati a conservazione o coltura, devono essere eseguiti i test minimi previsti per i donatori allogenici. I risultati positivi non escludono automaticamente l'uso se è possibile la conservazione separata, per evitare contaminazioni incrociate o confusione.
Per i donatori vivi allogenici, la selezione deve avvenire sulla base di anamnesi, colloquio con professionista qualificato e valutazione dei rischi sanitari per il ricevente e per il donatore. Devono applicarsi, in linea di principio, gli stessi criteri di esclusione previsti per i donatori deceduti, salvo talune eccezioni. Possono inoltre operare criteri specifici, ad esempio gravidanza, allattamento e, per le cellule progenitrici ematopoietiche, rischio di trasmissione di patologie ereditarie.
Esami di laboratorio richiesti
L'articolo 4 distingue tra donatori di tessuti e cellule, esclusi i donatori di cellule riproduttive, e donatori di cellule riproduttive.
Per i primi, sono richiesti i test biologici dell'allegato II, punto 1, eseguiti secondo le prescrizioni generali dell'allegato II, punto 2. I test minimi comprendono HIV 1 e 2, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV Ab e sifilide; in determinati casi è richiesto anche il test per HTLV-I. Se anti-HBc è positivo e HBsAg negativo, occorre un'ulteriore valutazione del rischio. In circostanze particolari possono essere necessari ulteriori test, ad esempio per malaria, CMV, toxoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi o HLA.
Per i donatori di cellule riproduttive, l'articolo 4 rinvia all'allegato III. I test comprendono HIV 1 e 2, HBV, HCV e sifilide; per i donatori di sperma è richiesto anche il test per la clamidia mediante NAT su campione di urina. Sono previsti test ulteriori in base al rischio geografico o anamnestico, incluso HTLV-I. Sono inoltre disciplinati i casi di quarantena e ripetizione dei test, in particolare per lo sperma da persone diverse dal partner, che deve essere messo in quarantena per almeno 180 giorni e sottoposto a successivi controlli, salvo le eccezioni previste in caso di NAT o inattivazione virale convalidata.
Regime speciale per le cellule riproduttive
L'allegato III distingue chiaramente tre ipotesi. Nella donazione da parte del partner destinata all'impiego diretto, non si applicano criteri di selezione né esami di laboratorio. Negli altri casi di donazione da parte del partner, le cellule lavorate e/o conservate devono essere sottoposte ai controlli minimi per evitare contaminazioni crociate; resta ferma la possibilità di rinunciare ai test nel caso di sperma destinato all'inseminazione intrauterina e non alla conservazione, se il rischio di contaminazione e l'esposizione del personale risultano esclusi tramite procedure convalidate.
Per le donazioni da persone diverse dal partner, la direttiva richiede selezione accurata, test negativi per i principali marcatori infettivi e, per i donatori di sperma, anche per la clamidia. È previsto lo screening genetico per geni autosomici recessivi prevalenti nel contesto etnico del donatore, sulla base di evidenze scientifiche internazionali e nel rispetto della normativa nazionale; al ricevente devono essere fornite informazioni complete e comprensibili sui rischi e sulle misure adottate per attenuarli.
Procedure di donazione, approvvigionamento e ricevimento presso l'istituto dei tessuti
L'allegato IV sviluppa in modo molto dettagliato le modalità operative.
Prima del prelievo, una persona autorizzata deve confermare l'esistenza dell'autorizzazione al prelievo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2004/23/CE e il modo in cui il donatore è stato identificato. Nel caso di donatori vivi, l'operatore che raccoglie l'anamnesi deve verificare che il donatore abbia compreso le informazioni, possa porre domande e abbia confermato la veridicità dei dati forniti.
La valutazione del donatore richiede la raccolta e registrazione di tutte le informazioni anamnestiche, utilizzando fonti diverse a seconda che il donatore sia vivo o deceduto. Per i deceduti, quando giustificato, deve essere effettuato anche un esame fisico. L'idoneità va poi valutata e sottoscritta da un operatore sanitario qualificato.
Le procedure di prelievo devono adattarsi al tipo di donatore e di tessuti o cellule, salvaguardare la qualità del materiale e ridurre la contaminazione microbiologica. Per i donatori deceduti, l'area deve essere limitata, il personale deve usare dispositivi adeguati e il corpo va ricomposto in modo da recuperare il più possibile l'aspetto anatomico originale. Eventuali incidenti che abbiano danneggiato il donatore vivo devono essere registrati e analizzati. Devono essere adottate misure per ridurre il rischio derivante dal personale affetto da malattie trasmissibili.
Sono imposti strumenti e dispositivi sterili, di buona qualità, convalidati o espressamente certificati; se riutilizzabili, devono essere sottoposti a procedure convalidate di pulizia e sterilizzazione. Ove possibile, vanno impiegati solo dispositivi medici con marchio CE e il personale deve essere formato al loro uso.
La documentazione del donatore deve contenere, tra l'altro, identificazione, anamnesi, esiti di esami, risultati dell'autopsia, formule di emodiluizione, autorizzazioni, e per i donatori di cellule progenitrici ematopoietiche, l'idoneità rispetto al ricevente scelto. L'organizzazione che effettua il prelievo deve redigere una relazione sull'approvvigionamento con i dati essenziali del prelievo, della struttura, della procedura, degli incidenti, delle condizioni del cadavere, e dei reagenti o soluzioni utilizzati durante il trasporto.
I registri devono essere leggibili, protetti da modifiche non autorizzate e conservati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Per la tracciabilità completa, i registri dei donatori devono essere conservati per almeno 30 anni dopo l'uso clinico o dopo la scadenza, in un archivio adeguato approvato dall'autorità competente.
Imballaggio, etichettatura e trasporto
L'allegato IV disciplina in dettaglio imballaggio ed etichettatura. Dopo il prelievo, i tessuti e le cellule devono essere confezionati in modo da ridurre contaminazioni e mantenere temperature idonee alla conservazione delle proprietà biologiche, proteggendo anche il personale che maneggia i materiali. Il contenitore deve essere adeguato al trasporto di materiale biologico. Gli eventuali campioni che accompagnano il materiale per analisi devono essere etichettati con riferimento al donatore, al tempo e al luogo del prelievo.
Sul contenitore primario devono figurare identificazione o codice della donazione e tipo di tessuto/cellula; se possibile anche data e, ove possibile, ora della donazione, avvertenze, tipo di additivi, dicitura "solo per uso autologo" per i donatori autologhi, ovvero identificazione del ricevente nei casi con destinatario. Se tali dati non possono comparire sull'etichetta, devono essere riportati su documento separato.
Per i contenitori usati nel trasporto tramite intermediario sono richieste specifiche diciture e informazioni, tra cui:
- "TESSUTI E CELLULE" e "MANIPOLARE CON CAUTELA";
- identificazione e recapiti dell'istituto di provenienza e di quello di destinazione;
- data e ora di inizio del trasporto;
- condizioni di trasporto;
- per i prodotti cellulari, la dicitura "NON IRRADIARE";
- se il prodotto è positivo a un marcatore di malattia infettiva, la dicitura "RISCHIO BIOLOGICO";
- per i donatori autologhi, "SOLO PER USO AUTOLOGO";
- avvertenze sulle condizioni di conservazione, come "NON SURGELARE".
Ricevimento presso l'istituto dei tessuti
Al momento dell'arrivo, l'istituto dei tessuti deve verificare documentalmente la conformità della partita, includendo trasporto, imballaggio, etichettatura, documentazione e campioni. I materiali devono rimanere in quarantena finché non siano ispezionati o verificati secondo le procedure prescritte, e l'accettazione deve essere effettuata da persone autorizzate.
Ciascun istituto deve disporre di linee di condotta e specifiche documentate per la verifica di ogni partita e di procedure per la gestione e la separazione di partite non conformi o con risultati di analisi incompleti, così da evitare rischi di contaminazione per altri materiali lavorati, conservati o stoccati.
Devono essere registrati dati specifici, tra cui l'assenso o autorizzazione, la destinazione d'uso terapeutica o di ricerca, la documentazione del prelievo e dell'anamnesi, i risultati degli esami, il riesame della valutazione del donatore per i donatori allogenici e, per le colture cellulari autologhe, le eventuali allergie medicinali del ricevente. Per le cellule riproduttive donate al partner, il registro deve indicare anche generalità e caratteristiche del donatore, generalità del partner, luogo del prelievo e tipi di tessuti/cellule prelevati.
Distribuzione diretta e discrezionalità nazionale
L'articolo 6 consente alle autorità competenti di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo del prelievo a un centro sanitario per il trapianto immediato. Si tratta di un margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri, che possono ammettere questa modalità solo per specifiche categorie di materiali e secondo la disciplina nazionale.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1o novembre 2006 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 9, i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L'articolo 1 definisce, tra l'altro, cellule riproduttive, donazione da parte di un partner, impiego diretto, sistema di qualità, procedure operative standard, convalida, tracciabilità e organismo di approvvigionamento. Le definizioni sono centrali perché determinano il perimetro delle prescrizioni tecniche successive.
Prescrizioni per l'approvvigionamento
L'articolo 2 impone che l'approvvigionamento di tessuti e cellule sia accreditato, riconosciuto, autorizzato o soggetto a licenza solo se sono rispettate le condizioni elencate nei paragrafi 2-12. Sono richiesti formazione del personale, accordi scritti con i soggetti responsabili della selezione dei donatori, POS per identificazione, consenso, criteri di selezione, esami di laboratorio, imballaggio, etichettatura e trasporto, oltre a regole su locali adeguati, materiali e attrezzature sterili, tutela della salute e dei dati personali dei donatori vivi, ricomposizione del corpo del donatore deceduto, attribuzione di un codice identificativo unico e conservazione della documentazione.
Selezione dei donatori e test di laboratorio
Gli articoli 3 e 4 rinviano agli allegati I, II e III per i criteri di idoneità e i test richiesti. Per i donatori di tessuti e cellule, esclusi quelli di cellule riproduttive, si applicano i criteri dell'allegato I e i test dell'allegato II; per le cellule riproduttive si applicano i criteri dell'allegato III e i relativi test. Sono previsti esami minimi per HIV, HBV, HCV, sifilide e, in casi determinati, HTLV-I e altri test aggiuntivi in base al rischio.
Procedure di donazione, approvvigionamento e ricevimento
L'articolo 5 impone che le procedure siano conformi all'allegato IV, che disciplina autorizzazione e identificazione del donatore, raccolta e valutazione delle informazioni anamnestiche, esame fisico, modalità di prelievo, prevenzione della contaminazione, formazione del personale, documentazione del donatore, imballaggio, etichettatura, trasporto, quarantena e verifica documentale al ricevimento presso l'istituto dei tessuti.
Distribuzione diretta
L'articolo 6 consente alle autorità competenti di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo di prelievo a un centro sanitario per il trapianto immediato, introducendo un margine di discrezionalità nazionale.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 1o novembre 2006 e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate all'atto della pubblicazione; inoltre gli Stati membri devono trasmettere il testo delle disposizioni interne essenziali nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 9 individua come destinatari gli Stati membri.
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