Direttiva 2006/10
Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb. L'iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono, ma impone condizioni specifiche di uso, valutazione e mitigazione dei rischi. La direttiva stabilisce inoltre termini precisi per il recepimento, per l'adeguamento delle autorizzazioni esistenti e per il riesame dei prodotti già autorizzati.
Inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 91/414/CEE e riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron o indoxacarb. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti tali sostanze come sostanza attiva unica o in associazione con altre sostanze già iscritte nell'allegato I entro il 31 marzo 2006. Prevede condizioni specifiche di impiego: il forchlorfenuron è autorizzabile solo come fitoregolatore e, per usi diversi dai kiwi, richiede particolare attenzione e dati aggiuntivi; l'indoxacarb è autorizzabile unicamente come insetticida. Sono previste esclusioni e cautele specifiche, soprattutto per la tutela delle acque sotterranee e degli organismi acquatici.
Direttiva 2006/10/CE: iscrizione di forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sul sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE, aggiungendo due nuove sostanze attive all'allegato I. L'operazione si fonda sui fascicoli presentati dagli operatori interessati e sulle valutazioni scientifiche effettuate dagli Stati membri relatori, dalla Commissione e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Finalità e quadro regolatorio
L'obiettivo è consentire, nei limiti delle condizioni fissate, l'autorizzazione in tutti gli Stati membri dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb. La direttiva ribadisce che l'iscrizione nell'allegato I presuppone il rispetto dei criteri di efficacia e sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per la salute umana e l'ambiente.
Valutazione scientifica e motivazione dell'iscrizione
Per entrambe le sostanze sono stati dichiarati completi i fascicoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. I rapporti di valutazione sono stati esaminati in sede di comitato permanente e il riesame si è concluso il 23 settembre 2005. Per il forchlorfenuron non sono emerse criticità tali da richiedere ulteriori consultazioni scientifiche; per l'indoxacarb, invece, il comitato scientifico per le piante è stato consultato su questioni tossicologiche, in particolare sul NOEL per gli effetti sui globuli rossi dei ratti e sulla base per la dose di riferimento acuta. Le raccomandazioni scientifiche sono state recepite nella valutazione complessiva, individuando i parametri di riferimento quali la dose giornaliera ammissibile (ADI) e la dose di riferimento acuta.
Ambito di applicazione e effetti pratici per gli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri al risultato dell'iscrizione e dell'adeguamento delle autorizzazioni nazionali, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento. Gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti le due sostanze, modificandole o ritirandole se non conformi. Il riesame va effettuato secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e nel rispetto delle condizioni specifiche di iscrizione.
Termini di recepimento e transizione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le norme interne di recepimento entro il 30 settembre 2006 e applicarle dal 1o ottobre 2006. Entro la stessa data devono anche adeguare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per forchlorfenuron e indoxacarb. Per i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva, la modifica o revoca deve intervenire entro il 30 settembre 2007; per i prodotti in combinazione con altre sostanze, il termine può essere più lungo se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche per il forchlorfenuron
Il forchlorfenuron è iscritto con validità dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2016 e può essere autorizzato solo come fitoregolatore. La direttiva sottolinea che l'iscrizione si basa sul dossier relativo all'uso sui kiwi; per altri impieghi gli Stati membri devono esigere dati e informazioni aggiuntivi e verificare attentamente il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prima di concedere l'autorizzazione. In sede di valutazione globale va prestata particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee in aree sensibili dal punto di vista del suolo o del clima, adottando misure di attenuazione dei rischi ove necessario.
Condizioni specifiche per l'indoxacarb
L'indoxacarb è iscritto con validità dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2016 e può essere autorizzato unicamente come insetticida. Anche per questa sostanza gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di esame del 23 settembre 2005 e, nella valutazione globale, prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Effetti per la prassi autorizzatoria nazionale
La direttiva non introduce direttamente un regime sanzionatorio autonomo, ma produce effetti vincolanti sulle autorizzazioni nazionali. Per gli operatori del settore fitosanitario, il punto centrale è che l'iscrizione nell'allegato I apre la possibilità di autorizzazione, ma solo entro le limitazioni d'uso, le verifiche documentali e le cautele ambientali stabilite per ciascuna sostanza. Per avvocati e commercialisti che assistano imprese del settore, rilevano soprattutto i termini di adeguamento, la necessità di documentazione conforme e il possibile impatto su portafogli autorizzativi già esistenti.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva 2006/10/CE.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o ottobre 2006. È richiesto il riferimento alla direttiva nel testo nazionale e la comunicazione alla Commissione del testo di recepimento e di una tavola di corrispondenza.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron o indoxacarb entro il 30 settembre 2006, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B della voce relativa alle due sostanze, nonché la disponibilità della documentazione conforme all'allegato II nel rispetto dell'articolo 13.
Riesame dei prodotti con forchlorfenuron o indoxacarb
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede il riesame di ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza unica o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 marzo 2006, secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Gli Stati membri devono valutare il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 settembre 2007, con possibili termini più estesi per i prodotti in combinazione se previsti dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Entrata in vigore
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o aprile 2006.
Iscrizione di forchlorfenuron: condizioni specifiche
Nell'allegato, la sostanza forchlorfenuron è iscritta con purezza minima di ≥ 978 g/kg, iscrizione valida dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2016. La parte A consente solo usi come fitoregolatore. La parte B richiede che, per usi diversi dall'applicazione su kiwi, gli Stati membri prestino particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e ottengano tutti i dati e le informazioni necessari prima del rilascio dell'autorizzazione; occorre inoltre considerare le conclusioni del rapporto di esame del 23 settembre 2005 e prestare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, adottando misure di attenuazione dei rischi se necessario.
Iscrizione di indoxacarb: condizioni specifiche
Nell'allegato, la sostanza indoxacarb è iscritta con purezza minima del materiale tecnico di ≥ 628 g/kg di indoxacarb, iscrizione valida dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2016. La parte A consente l'impiego unicamente come insetticida. La parte B impone di tenere conto delle conclusioni del rapporto di esame del 23 settembre 2005, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, e di includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
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