Direttiva 2006/14
Direttiva 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2000/29/CE per rinviare al 1° gennaio 2009 l’applicazione di una prescrizione relativa al materiale da imballaggio in legno importato, secondo cui esso deve essere ottenuto da legname rotondo scortecciato. Il rinvio è motivato dall’attesa della revisione della norma internazionale ISPM n. 15, che dovrebbe chiarire la questione della presenza di corteccia nel materiale da imballaggio. La Commissione prevede inoltre una revisione della disposizione entro il 1° settembre 2007.
Differimento temporaneo dell’applicazione di alcune prescrizioni fitosanitarie sul materiale da imballaggio in legno importato, con modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulla disciplina fitosanitaria relativa al materiale da imballaggio in legno utilizzato negli scambi internazionali e importato nella Comunità. Interviene sull’allegato IV, parte A, sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE, limitatamente alla prescrizione secondo cui il materiale da imballaggio in legno deve essere ottenuto da legname rotondo scortecciato. Non introduce un regime generale nuovo, ma rinvia l’efficacia di una specifica misura già prevista, in attesa della revisione della norma internazionale ISPM n. 15.
Differimento dell’applicazione di una misura fitosanitaria sul materiale da imballaggio in legno
La direttiva 2006/14/CE della Commissione modifica la direttiva 2000/29/CE in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’intervento nasce dall’esigenza di coordinare la disciplina comunitaria con la revisione in corso della norma internazionale FAO ISPM n. 15 sul materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, in particolare per quanto riguarda la presenza di corteccia.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione aveva già allineato la normativa unionale agli orientamenti internazionali mediante la direttiva 2004/102/CE. Tuttavia, una specifica prescrizione aggiuntiva prevista a livello UE — secondo cui il materiale da imballaggio in legno importato deve essere ottenuto da legname rotondo scortecciato — risultava oggetto di giustificazione tecnica nell’ambito dell’ISPM n. 15 ed era già stata rinviata dalla direttiva 2005/15/CE al 1° marzo 2006. Poiché la revisione della norma internazionale era ancora in corso, la Commissione ha ritenuto opportuno differire ulteriormente e temporaneamente tale prescrizione.
Modifiche introdotte all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE
La direttiva interviene esclusivamente sull’allegato IV, parte A, sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.
- Per il punto 2, il primo trattino che impone l’uso di legname rotondo scortecciato per il materiale da imballaggio in legno si applica solo dal 1° gennaio 2009.
- Per il punto 8, la prima riga della lettera a) che contiene la medesima prescrizione si applica solo dal 1° gennaio 2009.
In entrambi i casi, il testo precisa che il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007. Il contenuto della direttiva non elimina la misura, ma ne sospende l’applicazione obbligatoria fino alla data indicata, in attesa degli sviluppi della revisione internazionale.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 28 febbraio 2006, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del richiamo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri, ai quali spetta l’attuazione nel diritto interno nel termine fissato.
Disposizioni principali
Rinvio dell’obbligo sul legname scortecciato
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2 della direttiva 2000/29/CE, il primo trattino che impone che il materiale da imballaggio in legno sia ottenuto da legname rotondo scortecciato si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.
Rinvio analogo per l’altro punto dell’allegato IV
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8 della direttiva 2000/29/CE, la prima riga della lettera a), che prevede che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Anche questo paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 28 febbraio 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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