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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 6163 - Corte di Cassazione

Dichiarazione fraudolenta - Snc - Sequestro conti bancari dei soci - Legittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sequestri preventivi a fini di confisca disposti su saldi e conti correnti dei soci per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 2). I ricorrenti contestano: 1) la legittimità del sequestro per la parte corrispondente a Irpef imputata ai soci, sostenendo che la società di persone non è soggetto passivo Irpef; 2) l'illegittimità del mantenimento del sequestro dopo il pagamento (accertamento con adesione) delle somme dovute; 3) l'illegittimità del sequestro di somme accreditate sui conti in data successiva alla consumazione del reato e/o al decreto di sequestro, in quanto provenienti da fonti lecite (es. finanziamenti per Covid).

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibile (G.I.) o rigettati (Gu.Da., Gu.Gi., M.R.). La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo sui saldi/conti dei soci: 1) nelle società di persone la dichiarazione societaria incide anche sull'Irpef poiché il reddito d'impresa è imputato ai soci pro quota, per cui il dolo di evasione può riferirsi anche all'Irpef dei soci; 2) il profitto del reato tributario è il risparmio d'imposta determinato dall'omessa tassazione, e le somme presenti sui conti, anche se affluite dopo la consumazione del reato, possono essere sequestrate per equivalente come valore corrispondente al profitto non rinvenuto; 3) il pagamento del debito erariale può far venire meno il sequestro solo se dimostrato che incide effettivamente sull'entità degli elementi passivi fittizi e quindi sul profitto del reato; i ricorrenti non hanno dimostrato ciò. Condanne alle spese processuali e, per G.I., ammenda accessoria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000

    art. 2; art. 1 (lett. c, e, f); art. 12-bis

    La norma penale sulle dichiarazioni fraudolente comprende le dichiarazioni societarie; il dolo di evadere può riferirsi alla società e, per le società di persone, l'effetto dichiarativo si riflette sui soci; l'"imposta evasa" va intesa in rapporto alla differenza fra imposta dovuta e indicata.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Le società di persone devono presentare dichiarazioni anche agli effetti delle imposte sui redditi; le rettifiche operate alle dichiarazioni societarie si estendono, con unico atto, anche alle imposte dovute dai singoli soci.

  • D.P.R. 22/12/1986 n. 917

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione; ciò consente di ricollegare all'Irpef dei soci le rettifiche operate sulla dichiarazione societaria.

  • Codice di procedura penale

    art. 321 c.p.p.; art. 322-ter c.p.

    Art. 321 c.p.p. richiamato in relazione ai presupposti del sequestro; art. 322-ter e disciplina connessa chiariscono la distinzione tra confisca diretta del profitto e confisca per equivalente (valore corrispondente al profitto non rinvenuto), legittimando il sequestro sui beni fungibili come denaro per equivalente.

Massime di principio

  • Nelle società di persone la dichiarazione societaria incide anche sulle imposte dirette: il maggior reddito accertato alla società si imputa pro quota ai soci e può costituire oggetto di addebito ai fini IRPEF dei singoli.
  • Il "profitto" del reato tributario è il risparmio d'imposta derivante dall'omissione/alterazione; il denaro sui conti, pur non essendo sempre il profitto diretto, può essere sequestrato e confiscato per equivalente come valore corrispondente al profitto non rinvenuto.
  • Il pagamento del debito erariale può far venir meno il sequestro soltanto se è provato che quello specifico pagamento ha eliminato o ridotto il profitto del reato (ossia incide sull'entità degli elementi passivi fittizi).
  • Somme affluite sui conti in data successiva alla consumazione del reato non sono automaticamente escluse dal sequestro: se non è possibile individuare somme corrispondenti al profitto, si può operare il sequestro per equivalente su valori fungibili.
  • Chi impugna il sequestro deve proporre censure specifiche e dedurre elementi concreti (es. prova che i soci non hanno beneficiato della deduzione dei costi fittizi nelle proprie dichiarazioni), altrimenti le censure saranno ritenute generiche e inammissibili.

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