Parere n. 1399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla ISOLEX Società cooperativa contro la Regione Autonoma della Sardegna, per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda n. T2C _ IND SERV-110 [POR FESR Sardegna 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" — Programma di intervento 3 "Competitività alle imprese".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento regionale di rigetto della domanda di agevolazione presentata nell’ambito del Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)” del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha rigettato la domanda di contributo, ritenendo che l’investimento fosse stato avviato prima della registrazione della domanda. L’amministrazione ha valorizzato l’ordine di acquisto n. 36 del 20 maggio 2017, avente a oggetto la progettazione e la fornitura di un macchinario, qualificandolo come primo impegno giuridicamente vincolante e, quindi, come avvio dei lavori ai sensi del bando e del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. La ricorrente ha dedotto: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti; b) violazione e falsa applicazione del bando e delle disposizioni attuative; c) violazione della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria; d) insufficienza e omissione della motivazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. L’ordine di acquisto relativo alla progettazione e alla fornitura di uno specifico macchinario costituisce un impegno giuridicamente vincolante idoneo a rendere irreversibile l’investimento e integra, pertanto, l’avvio dei lavori secondo la definizione contenuta nel bando e nel Regolamento UE n. 651/2014. La domanda di aiuto è stata presentata dopo l’assunzione dell’impegno, sicché mancava il requisito dell’effetto di incentivazione: l’investimento risultava già intrapreso e non poteva essere considerato dipendente dall’aiuto pubblico. Le eccezioni relative agli studi di fattibilità e alle attività propedeutiche non sono applicabili all’acquisto del macchinario. Il Collegio ha inoltre ribadito che, nelle procedure di concessione di incentivi pubblici disciplinate da termini e condizioni puntuali, grava sull’impresa l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di ammissione e non è possibile riconoscere l’agevolazione in presenza di una violazione sostanziale delle condizioni previste dal bando.
Osservazioni
Eccesso di potere per travisamento dei fatti
La censura è infondata. L’ordine di acquisto n. 36 del 20 maggio 2017 riguardava non soltanto attività progettuali, ma anche la fornitura di uno specifico macchinario; esso rappresentava quindi un impegno giuridicamente vincolante e non un mero studio di fattibilità.
Violazione e falsa applicazione del bando
La disciplina del bando qualificava come avvio dei lavori la data del primo titolo di spesa o del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare forniture o comunque idoneo a rendere irreversibile l’investimento, a seconda di quale evento si verificasse per primo. L’impegno assunto prima della domanda impediva l’ammissione al beneficio.
Difetto di istruttoria
La ricorrente non ha dimostrato carenze istruttorie dell’amministrazione. Gli elementi documentali, inclusa la successiva fattura che richiamava l’ordine di acquisto, confermavano l’avvio dell’investimento prima della domanda.
Insufficienza e omissione della motivazione
La motivazione del rigetto risultava coerente con le condizioni del bando e con l’accertamento dell’ordine di acquisto anteriore alla domanda. Non sussisteva pertanto il dedotto vizio motivazionale.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita per effetto del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 2 del Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”
Per “avvio dei lavori” «si intende la data del primo titolo di spesa riferito al piano oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato “avvio dei lavori”, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio».
La nozione di avvio dei lavori comprende il primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’ordine di forniture o comunque idoneo a rendere irreversibile l’investimento; gli studi di fattibilità costituiscono un’eccezione non estensibile all’acquisto di macchinari.
art. 3, comma 2, lett. f), del Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”
“Non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione della domanda”.
L’assenza di un avvio dell’investimento anteriore alla registrazione della domanda è una condizione di ammissibilità dell’aiuto.
art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (RGEC)
Gli aiuti non dovrebbero essere concessi per attività che il beneficiario intraprenderebbe comunque anche in mancanza dell’aiuto.
Il requisito dell’effetto di incentivazione esclude gli aiuti per investimenti già avviati prima della domanda, poiché tali investimenti non risultano necessari dipendenti dall’intervento pubblico.
art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 (RGEC)
Per avvio dei lavori si intende «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima».
La data rilevante è quella dell’evento che per primo rende concreto e irreversibile l’investimento; la presentazione successiva della domanda preclude il beneficio.
art. 10-bis della legge n. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La Regione ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi, consentendole di presentare controdeduzioni prima dell’adozione del rigetto.
art. 106 del d.lgs. n. 385/1993
La SFIRS S.p.A. ha svolto l’attività istruttoria quale organismo di intermediazione finanziaria.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è stato proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di aiuti pubblici soggette alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, il requisito dell’effetto di incentivazione impedisce di finanziare investimenti che l’impresa abbia già deciso e avviato prima della presentazione della domanda.
- Ai fini della nozione di avvio dei lavori, il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o forniture, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, rileva anche se il pagamento o la fatturazione intervengono successivamente.
- L’impresa che richiede un incentivo pubblico ha l’onere di provare la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa europea e dal bando; la violazione di una condizione sostanziale preclude il beneficio.
- Le eccezioni previste per studi di fattibilità o attività meramente propedeutiche non possono essere estese a impegni relativi all’acquisto di macchinari o attrezzature, quando tali impegni rendano già irreversibile l’investimento.
- Il bando costituisce la lex specialis della procedura di concessione dell’agevolazione e le condizioni di accesso, preventivamente conoscibili dal richiedente, devono essere rispettate anche quando il contributo costituisce un aiuto di Stato di derivazione europea.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di un aiuto alle imprese
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società cooperativa contro il rigetto, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, della domanda di agevolazione presentata nell’ambito del Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”, finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Procedura di concessione dell’agevolazione
Il bando era diretto a sostenere investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione inseriti in piani di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. L’agevolazione consisteva in una sovvenzione a fondo perduto calcolata sui costi e sulle spese ammissibili.
L’istruttoria era stata affidata dalla Regione alla SFIRS S.p.A., organismo di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. La gestione della domanda, dell’istruttoria e dell’erogazione avveniva mediante la piattaforma informatica Sipes.
Motivo del diniego
Nel corso dell’istruttoria era emerso che la società aveva assunto un impegno relativo all’investimento prima della registrazione della domanda. In particolare, il 20 maggio 2017 era stato trasmesso alla fornitrice l’ordine di acquisto n. 36, relativo alla progettazione e alla fornitura di un macchinario.
Il bando definiva l’avvio dei lavori come la data del primo titolo di spesa o del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare forniture, oppure di qualsiasi altro impegno idoneo a rendere irreversibile l’investimento, considerando l’evento verificatosi per primo. Tra le condizioni di ammissibilità era previsto che i lavori relativi al piano non fossero stati avviati prima della registrazione della domanda.
La Regione ha quindi ritenuto che l’ordine di acquisto costituisse un impegno giuridicamente vincolante anteriore alla domanda. La successiva fattura del 22 agosto 2017 richiamava espressamente il medesimo ordine, confermandone la rilevanza ai fini dell’accertamento dell’avvio dell’investimento.
Contraddittorio procedimentale
Con nota del 22 febbraio 2019 la Regione ha comunicato alla società, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, invitandola a presentare osservazioni. Non essendo state presentate controdeduzioni, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di rigetto l’8 marzo 2019.
Censure proposte dalla ricorrente
La società ha dedotto:
- travisamento dei fatti;
- violazione e falsa applicazione del bando e delle relative disposizioni attuative;
- violazione della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria;
- insufficienza e omissione della motivazione.
La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Effetto di incentivazione e disciplina europea
Il Consiglio di Stato ha posto al centro della decisione il principio di addizionalità o effetto di incentivazione degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014, nonché dal punto 18 dei considerando del regolamento.
L’aiuto pubblico deve favorire un investimento che l’impresa non avrebbe realizzato in assenza dell’incentivo; non può invece servire a compensare successivamente una scelta di investimento già assunta e concretamente avviata. La Sezione ha richiamato, in proposito, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2593, secondo cui l’incentivo non può compensare ex post investimenti che l’operatore avrebbe comunque realizzato senza il contributo.
La stessa impostazione è stata ribadita con riferimento alla fattispecie in esame dal Consiglio di Stato, Sez. II, 3 giugno 2025, n. 4808.
Qualificazione dell’ordine di acquisto
Il Collegio ha ritenuto che l’ordine relativo alla progettazione e alla fornitura di un macchinario non potesse essere qualificato come semplice studio di fattibilità. L’ordine riguardava infatti una specifica fornitura e rappresentava un impegno idoneo a rendere irreversibile l’investimento.
Le eccezioni previste dal Regolamento UE n. 651/2014 e dal bando per gli studi di fattibilità e per altre attività meramente propedeutiche non erano pertanto applicabili. L’investimento doveva considerarsi avviato alla data dell’ordine, anteriore sia alla domanda sia, secondo quanto riferito dall’amministrazione, all’indizione del bando.
Onere probatorio e condizioni del bando
La Sezione ha ribadito che, nelle procedure di concessione di incentivi pubblici, l’impresa deve dimostrare la sussistenza delle condizioni per ottenere il beneficio. La disciplina dell’aiuto non elimina il potere dell’amministrazione di stabilire condizioni puntuali relative alla presentazione della domanda, ai termini e alla documentazione necessaria.
È stato richiamato il principio di autoresponsabilità, già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913, e dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50. In procedure caratterizzate da termini perentori e da una gestione standardizzata, la carenza documentale o la violazione di un requisito sostanziale non costituisce un vizio meramente formale e non può essere superata mediante soccorso istruttorio.
Valutazione delle censure e conclusioni
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. L’istruttoria aveva individuato un elemento documentale preciso e coerente con la conclusione dell’avvenuto avvio dell’investimento; la motivazione del diniego era conforme al bando e alla disciplina europea; la società, presentando la domanda, aveva accettato le condizioni della lex specialis, comprese quelle relative all’anteriorità dell’investimento.
Il parere conclusivo è quindi per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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