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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36569/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di usura aggravata, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta responsabilità basata sulla sola testimonianza della presunta persona offesa, ritenuta contraddittoria e priva di riscontri (punti a-d relativi a date, importi, modalità di pagamento e vicenda del mobilio); 2) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, con applicazione di aumento per recidiva; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dellattenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., nonostante l'invio, dieci giorni prima della sentenza di appello, di un vaglia postale di 350 euro a titolo di ristoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono considerati questioni di fatto fuori dai limiti della cognizione di legittimità e, comunque, privi di specificità; la motivazione dei giudici di merito è ritenuta non contraddittoria e supportata, fra l'altro, da intercettazioni che confermavano il racconto della persona offesa. Il motivo sulla quantificazione della pena è manifestamente infondato: la pena base è stata fissata sotto la media edittale ma adeguatamente giustificata per la gravità, la durata del rapporto e l'alto tasso praticato; l'aumento per recidiva infraquinquennale è applicato in misura fissa (2/3). Il motivo riguardante le attenuanti è aspecifico; il versamento di 350 euro, effettuato solo dieci giorni prima della sentenza di appello, non integra l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 perché tardivo e insufficiente. Conseguentemente la sentenza di merito rimane confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    il reato si configura anche nel caso in cui l'agente si fa dare interessi usurari

    Per il delitto di usura è sufficiente l'accettazione di interessi usurari; irrilevante chi abbia preso l'iniziativa del pagamento

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    Limiti del ricorso per cassazione: lett. b) motivo per violazione di legge, lett. e) controllo della motivazione limitato alla verifica di esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, non consentendo la revisione dei fatti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella motivazione dei motivi nel ricorso per cassazione (riferimento procedurale alla formulazione dei motivi)

  • art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi generici o non specifici possono comportare inammissibilità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente quando la pena è motivata nel suo concreto bilanciamento

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    L'attenuante per aver risarcito il danno presuppone che il risarcimento intervenga prima del giudizio di primo grado; pagamenti tardivi non danno diritto all'attenuante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione probatoria di fatto: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo che non evidenzino profili di illegittimità formale o manifesta illogicità della motivazione
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni giuridiche indicate nella decisione impugnata; la genericità o la mancata specificazione può condurre all'inammissibilità
  • Nel reato di usura l'accettazione di interessi usurari è sufficiente per integrare il reato indipendentemente dall'iniziativa del pagamento da parte della vittima
  • Intercettazioni e riscontri documentali, se inclusi nella motivazione del giudice di merito, rafforzano la stabilità dell'accertamento e rendono difficile il successo del ricorso per cassazione fondato su mera contrapposizione di versioni
  • Nella determinazione della pena il giudice ha margini di apprezzamento; se la pena motivata si discosta dalla media edittale, è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi di gravità o attenuazione rilevanti
  • La recidiva infraquinquennale può comportare un aumento fisso della pena (2/3) senza ampia discrezionalità motivazionale
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 il pagamento o il risarcimento del danno deve essere effettuato prima del giudizio di primo grado; pagamenti fatti successivamente sono generalmente inidonei

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