Cassazione Penale, Sentenza n. 36569/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di usura aggravata, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta responsabilità basata sulla sola testimonianza della presunta persona offesa, ritenuta contraddittoria e priva di riscontri (punti a-d relativi a date, importi, modalità di pagamento e vicenda del mobilio); 2) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, con applicazione di aumento per recidiva; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dellattenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., nonostante l'invio, dieci giorni prima della sentenza di appello, di un vaglia postale di 350 euro a titolo di ristoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono considerati questioni di fatto fuori dai limiti della cognizione di legittimità e, comunque, privi di specificità; la motivazione dei giudici di merito è ritenuta non contraddittoria e supportata, fra l'altro, da intercettazioni che confermavano il racconto della persona offesa. Il motivo sulla quantificazione della pena è manifestamente infondato: la pena base è stata fissata sotto la media edittale ma adeguatamente giustificata per la gravità, la durata del rapporto e l'alto tasso praticato; l'aumento per recidiva infraquinquennale è applicato in misura fissa (2/3). Il motivo riguardante le attenuanti è aspecifico; il versamento di 350 euro, effettuato solo dieci giorni prima della sentenza di appello, non integra l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 perché tardivo e insufficiente. Conseguentemente la sentenza di merito rimane confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
il reato si configura anche nel caso in cui l'agente si fa dare interessi usurari
Per il delitto di usura è sufficiente l'accettazione di interessi usurari; irrilevante chi abbia preso l'iniziativa del pagamento
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
Limiti del ricorso per cassazione: lett. b) motivo per violazione di legge, lett. e) controllo della motivazione limitato alla verifica di esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, non consentendo la revisione dei fatti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella motivazione dei motivi nel ricorso per cassazione (riferimento procedurale alla formulazione dei motivi)
art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi generici o non specifici possono comportare inammissibilità
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente quando la pena è motivata nel suo concreto bilanciamento
art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per aver risarcito il danno presuppone che il risarcimento intervenga prima del giudizio di primo grado; pagamenti tardivi non danno diritto all'attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione probatoria di fatto: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo che non evidenzino profili di illegittimità formale o manifesta illogicità della motivazione
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni giuridiche indicate nella decisione impugnata; la genericità o la mancata specificazione può condurre all'inammissibilità
- Nel reato di usura l'accettazione di interessi usurari è sufficiente per integrare il reato indipendentemente dall'iniziativa del pagamento da parte della vittima
- Intercettazioni e riscontri documentali, se inclusi nella motivazione del giudice di merito, rafforzano la stabilità dell'accertamento e rendono difficile il successo del ricorso per cassazione fondato su mera contrapposizione di versioni
- Nella determinazione della pena il giudice ha margini di apprezzamento; se la pena motivata si discosta dalla media edittale, è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi di gravità o attenuazione rilevanti
- La recidiva infraquinquennale può comportare un aumento fisso della pena (2/3) senza ampia discrezionalità motivazionale
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 il pagamento o il risarcimento del danno deve essere effettuato prima del giudizio di primo grado; pagamenti fatti successivamente sono generalmente inidonei
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