Cassazione Civile, Sentenza n. 9718/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava in Cassazione la decisione di merito che aveva riconosciuto la ruralità di alcune serre e la conseguente esclusione dall'ICI per l'anno 2009, contestando l'efficacia retroattiva della variazione catastale proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA e sostenendo l'operatività della classificazione catastale d'ufficio (D/8) attribuita in data 23/11/2011.
La decisione
La Corte ha trattato preliminarmente l'impugnazione contro il diniego comunale alla definizione agevolata (art. 5, comma 15, L. 130/2022) e ha respinto il ricorso del contribuente relativo a tale diniego, confermando la discrezionalità degli enti locali nell'adesione alla definizione agevolata. Quanto al merito della controversia fiscale, la Corte ha accolto in parte il ricorso del Comune (secondo motivo), ritenendo errata la valutazione del giudice di merito sulla decorrenza degli effetti della procedura DOCFA: la Corte ha affermato che la procedura DOCFA produce effetti retroattivi solo a decorrere dalla data della denuncia (data di presentazione della DOCFA) e non può valere per periodi anteriori (quali il 2009) se la DOCFA è stata presentata solo il 10/08/2012. Perciò il ricorso del contribuente originario è stato rigettato nel merito. Le spese seguono la soccombenza con parziale compensazione per il grado di merito.
Norme richiamate
art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130
Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale
La Corte interpreta la disposizione nel senso che attribuisce ai Comuni una mera facoltà discrezionale di recepire l'istituto della definizione agevolata, non un obbligo; il rinvio alle forme di adozione degli atti locali conferma l'autonomia decisionale degli enti territoriali.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. l. 12 luglio 2011, n. 106)
domanda di variazione della categoria catastale (da A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti
Tale norma consente la presentazione di domande di variazione con autocertificazione per il riconoscimento della ruralità; la giurisprudenza riconosce a queste domande efficacia retroattiva quinquennale (se riconducibili a questa specifica fattispecie normativa).
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (conv. l. 28 ottobre 2013, n. 124)
le domande di variazione catastale ... producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La Corte conferma che la specifica disciplina di variazione catastale prevista da questa norma attribuisce efficacia retroattiva quinquennale, ma tale efficacia è legata alle domande previste dalla stessa norma (art. 7 d.l. 13/2011) e non è estensibile automaticamente alle procedure DOCFA ordinarie.
D.M. Finanze 26 luglio 2012, prot. 16784
Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione... Per il riconoscimento del requisito di ruralità ... si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Il decreto ministeriale disciplina le modalità di annotazione/riconoscimento della ruralità e conferma il ruolo dell'annotazione catastale quale elemento formale rilevante per il riconoscimento fiscale della ruralità.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamata nella materia ICI/tributaria: la normativa fiscale sulla disciplina dell'imposta e delle esenzioni fa riferimento alla classificazione catastale per determinare l'assoggettabilità.
art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. l. 26 febbraio 1994, n. 133)
Norme sulle condizioni di ruralità cui si riferiscono le procedure di variazione e i relativi effetti fiscali: la giurisprudenza collega il riconoscimento della ruralità all'annotazione catastale conforme.
art. 360 cod. proc. civ.
Articolo invocato come criterio di censura in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme sostanziali e di rito): la Corte valuta i motivi di cassazione alla luce dei capi richiamati (n. 3, 4, 5 ecc.).
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in tema di onere della prova: la rendita catastale e la classificazione costituiscono presunzioni rilevanti e spetta alla parte che asserisce il contrario dimostrare i fatti che ne giustificano la diversa qualificazione.
artt. 117 e 119 Cost.
Rinvio ai principi di autonomia degli enti locali e al federalismo fiscale per giustificare l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che lascia spazio di discrezionalità agli enti locali.
Massime di principio
- La disciplina della "definizione agevolata" prevista dallo Stato non impone automaticamente agli enti locali di aderirvi: i Comuni hanno discrezionalità, da esercitare con gli atti propri secondo le forme previste dalla legislazione vigente.
- La classificazione catastale e l'annotazione negli atti del Catasto sono elementi decisivi per il riconoscimento della ruralità e dell'esenzione fiscale; in assenza di impugnativa dell'atto di classamento, la categoria attribuita fa presumere la situazione fiscalmente rilevante.
- Le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7 d.l. 13/2011 (autocertificazione) possono produrre effetti retroattivi fino a cinque anni antecedenti la domanda (art. 2, comma 5-ter D.L. 102/2013), ma tale retroattività non si estende automaticamente alle ordinarie procedure DOCFA.
- La procedura DOCFA ordinarie produce effetti retroattivi dalla data della denuncia (presentazione della DOCFA) e non può essere usata per colmare periodi anteriori alla denuncia (ad es. anni anteriori alla presentazione della DOCFA), salvo che la fattispecie rientri nelle discipline speciali che prevedono diversa efficacia retroattiva.
- Il contribuente che contesta la classificazione catastale deve tempestivamente impugnare l'atto di classamento; il non averlo fatto rende difficoltosa la riforma delle posizioni impositive relative a periodi anteriori.
- In sede di legittimità, per invocare il giudicato esterno occorre riprodurre integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato: il richiamo sommario o parziale non è sufficiente e può essere inammissibile.
- Nelle controversie tributarie la valutazione della retroattività degli effetti delle denunce catastali va fatta distinguendo la fonte normativa invocata (norma speciale con efficacia quinquennale vs procedura DOCFA ordinaria).
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